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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 04193/2024

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!a seguente SENTENZA su ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversc la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita !a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette :e conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conciuso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 23 marzo 2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna del 15 gennaio 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sette mesi di reclusione relativamente ai reati di cui agli art. 2 e 8 d.

Igs. 74 del 2000, con la sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni in favore dell'Agenzia delle entrate.

2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, con i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (artt. 163 cod. pen.) e vizio della motivazione relativamente alla subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno.

In mancanza della costituzione di parte civile non può essere subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno.

L'Agenzia delle entrate non era costituita parte civile.

Ha chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è fondato.

Infatti, la questione controversa è stata ultimamente risolta dalle Sezioni Unite: "In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile, in quanto il risarcimento, come l'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, riguarda il solo danno civile" (Sez.

U, Sentenza n. 32939 del 27/04/2023 Cc. (dep. 27/07/2023 ) Rv. 284969 - 01).

Nel caso in giudizio l'Agenzia delle entrate non era costituita parte civile; conseguentemente, deve eliminarsi la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno.

La subordinazione può essere eliminata direttamente dalla Corte di legittimità, con annullamento senza rinvio, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento integrale del danno nei confronti dell'agenzia delle entrate di Bologna, che

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!a seguente SENTENZA su ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avversc la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita !a relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette :e conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha conciuso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna con sentenza del 23 marzo 2022 ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna del 15 gennaio 2020 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di un anno e sette mesi di reclusione relativamente ai reati di cui agli art. 2 e 8 d. Igs. 74 del 2000, con la sospensione condizionale della pena subordinata al risarcimento dei danni in favore dell'Agenzia delle entrate. 2. L'imputato ha proposto ricorso in cassazione, con i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (artt. 163 cod. pen.) e vizio della motivazione relativamente alla subordinazione della sospensione condizionale al risarcimento del danno. In mancanza della costituzione di parte civile non può essere subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno. L'Agenzia delle entrate non era costituita parte civile. Ha chiesto, quindi, l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è fondato. Infatti, la questione controversa è stata ultimamente risolta dalle Sezioni Unite: "In tema di sospensione condizionale della pena, il giudice può subordinare tale beneficio al risarcimento del danno solo quando vi sia stata la costituzione di parte civile, in quanto il risarcimento, come l'adempimento dell'obbligo della restituzione di beni conseguiti per effetto del reato, riguarda il solo danno civile" (Sez. U, Sentenza n. 32939 del 27/04/2023 Cc. (dep. 27/07/2023 ) Rv. 284969 - 01). Nel caso in giudizio l'Agenzia delle entrate non era costituita parte civile; conseguentemente, deve eliminarsi la subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno. La subordinazione può essere eliminata direttamente dalla Corte di legittimità, con annullamento senza rinvio, in quanto non sono necessari ulteriori accertamenti di merito. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento integrale del danno nei confronti dell'agenzia delle entrate di Bologna, che
Sentenza Cassazione n. 04193/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris