CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 aprile 2026
Cassazione n. 11432/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] (02438750586), in persona del suo Sindaco p.t.,rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]; [OSCURATO:EMAIL]);– controricorrente –avverso la sentenza n. 395/2022, depositata il 28 gennaio 2022, dellaCommissione tributaria regionale del Lazio;udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 13gennaio 2026, dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19315/2022Numero sezionale 33/2026Numero di raccolta generale 11432/2026Data pubblicazione 28/04/2026udito l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo ilrigetto del ricorso. Conseguenze di legge.1. – Con sentenza n. 395/2022, depositata il 28 gennaio 2022, laCommissione tributaria regionale del Lazio ha rigettato l’appelloproposto da [OSCURATO:SOCIETA]., così confermando la decisione di prime cure che,a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di un avviso diaccertamento emesso da [OSCURATO:PERSONA] per il recupero a tassazionedell’IMU dovuta dalla contribuente per l’anno 2012, ed in relazione alpossesso di unità immobiliari site in Roma.1.1 – Il giudice del gravame ha considerato che:- nei riguardi delle unità immobiliari oggetto di tassazionesussisteva il presupposto impositivo costituito dalla loro iscrizione alcatasto;- a fronte della deduzione secondo la quale «non era necessariauna richiesta di inagibilità e l'iscrizione in catasto non sarebbe rilevantein quanto anteriore al sequestro e agli atti amministrativi volti allarepressione e sanzione dell'attività edilizia abusiva», rilevava chel’inagibilità delle unità immobiliari andava comunicataall'amministrazione comunale e, ad ogni modo, il relativo concetto nonpoteva essere identificato con «la condizione giuridica di mancatoottenimento della dichiarazione amministrativa di agibilità conseguenteall'accertamento dell'illiceità urbanistica dell'immobile»; né lacontribuente aveva dato prova della effettiva demolizione degliimmobili abusivi ovvero della loro acquisizione al patrimonio delComune;- destituita di fondamento rimaneva anche la richiesta didisapplicazione delle sanzioni in quanto non emergeva alcunaNumero registro generale 19315/2022Numero sezionale 33/2026Numero di raccolta generale 11432/2026Data pubblicazione 28/04/2026«incertezza nell'interpretazione giurisprudenziale delle norme diriferimento» ed il contenzioso derivava dalla «volontà della Società difar valere alcuni dati o fatti al fine di ottenere il riconoscimento diun'esenzione o agevolazione fiscale.».2. – [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base diquattro motivi.[OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. - Il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., espone la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, nonché ditravisamento dei fatti, assumendo la ricorrente, in sintesi, che – inragione dei provvedimenti adottati da [OSCURATO:PERSONA] che avevaproceduto a sequestri, all’ordine di demolizione ed all’acquisizionegratuita delle aree, rigettando le domande di condono, – i beni ripresia tassazione avrebbero dovuti considerarsi extra commercium,indisponibili per essa esponente e, ad ogni modo, acquisti al patrimoniodell’Ente.2. – Il motivo è fondato, e va accolto.2.1 – Va premesso che, come ripetutamente statuito dalla Corte,l’onere di specificità dei motivi di ricorso, posto dall’art. 366, comma 1,n. 4, cod. proc. civ., non deve essere inteso quale assoluta necessitàdi formale ed esatta indicazione dell’ipotesi, tra quelle elencate nell'art.360 c.p.c., comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, né di precisaindividuazione, nei casi di deduzione di violazione o falsa applicazionedi norme sostanziali o processuali, degli articoli, codicistici o di alti testinormativi, comportando invece l'esigenza di una chiara esposizione,nell'ambito del motivo, delle ragioni per le quali la censura sia stataformulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, checonsentano al giudice di legittimità di individuare la volontàNumero registro generale 19315/2022Numero sezionale 33/2026Numero di raccolta generale 11432/2026Data pubblicazione 28/04/2026dell'impugnante e stabilire se la stessa, così come esposta nel mezzodi impugnazione, abbia dedotto un vizio di legittimità sostanzialmente,ma inequivocamente, riconducibile ad alcuna delle tassative ipotesi dicui all'art. 360 cit. (Cass. Sez. U., 24 luglio 2013, n. 17931 cui adde:Cass. Sez. U., 8 novembre 2021, n. 32415; Cass., 30 giugno 2021, n.18390; Cass., 19 giugno 2018, n. 16170; Cass., 23 maggio 2018, n.12690; Cass., 7 maggio 2018, n. 10862; Cass., 27 ottobre 2017, n.25557; Cass., 17 dicembre 2015, n. 25386; Cass., 20 febbraio 2014,n. 4036; Cass., 21 gennaio 2013, n. 1370).Per quanto, dunque, la rubrica del primo motivo esponga il vizio dimotivazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ilsuo contenuto (pianamente) restituisce una censura di violazione dilegge.2.2 – Tanto premesso, il d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 31,commi 2, 3 e 4, – in sostanziale continuità regolativa con la l. 28febbraio 1985, n. 47, art. 7, – per quel che qui rileva, dispone neiseguenti termini:- «2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale,accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totaledifformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinateai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabiledell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimentol'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e alripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giornidall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria,secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opereanaloghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente alpatrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essereNumero registro generale 19315/2022Numero sezionale 33/2026Numero di raccolta generale 11432/2026Data pubblicazione 28/04/2026superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamentecostruita.4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire,nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituiscetitolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registriimmobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.».2.3 – Secondo diritto vivente, come rimarcato dallo stesso giudicedelle leggi (Corte Cost., 3 ottobre 2024, n. 160), le disposizioni sopraripercorse sono state interpretate nel senso che:- l'acquisizione gratuita dell'immobile abusivo in capo all'entepubblico si connota «per la natura originaria del relativo titolod'acquisto, essendo inconfigurabile, nella specie, una qualsivogliavicenda di trasferimento dal precedente titolare del bene (ciò checaratterizza invece gli acquisti a titolo derivativo del diritto dominicaleo di altro diritto reale limitato): questo, e non altro, risulta il significatoda attribuire al sintagma normativo che predica l'acquisizione "didiritto", di talché eventuali pesi o vincoli preesistenti sono destinati acaducarsi in uno con il caducarsi del precedente diritto dominicale, aldi là ed a prescindere dall'eventuale anteriorità della relativatrascrizione e/o iscrizione".» (così Cass., 26 gennaio 2006, n. 1693 cuiadde, ex plurimis, Cass. Sez. U., 25 aprile 2025, n. 10933, inmotivazione; Cass., 1 agosto 2024, n. 21672; Cass., 11 novembre2021, n. 33570; Cass., 6 ottobre 2017, n. 23453; v., altresì, Consigliodi Stato, Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16; Consiglio di Stato, sez. VI,9 giugno 2020, n.3697; v., ancora, Corte Cost., 3 ottobre 2024, n. 160,cit.);- l'acquisizione gratuita dell'area non è una misura strumentale,per consentire al comune di eseguire la demolizione, né una sanzioneaccessoria di questa, ma costituisce una sanzione autonoma checonsegue all'inottemperanza all'ingiunzione, abilitando poi il sindaco adNumero registro generale 19315/2022Numero sezionale 33/2026Numero di raccolta generale 11432/2026Data pubblicazione 28/04/2026una scelta fra la demolizione d'ufficio e la conservazione del bene,definitivamente già acquisito, in presenza di prevalenti interessipubblici (Corte Cost., 15 luglio 1991, n. 345);- l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione comportal'automatica acquisizione gratuita dell'immobile al patrimoniodisponibile del Comune, e l'accertamento di tale inottemperanza ènecessario unicamente per provvedere all'iscrizione nei registriimmobiliari ed all'immissione nel possesso, per cui il relativo attoricognitivo è normativamente configurato come un atto avente naturameramente dichiarativa, finalizzato al limitato scopo di esternare eformalizzare l'acquisto a titolo originario della proprietà in capoall'amministrazione, che si è già prodotto per il mero decorso deltempo, una volta che sia venuto a scadenza il termine previsto dallalegge e indicato nel provvedimento di demolizione (v. Corte Cost., 3ottobre 2024, n. 160, cit., in motivazione; v., altresì, Consiglio di Stato,Ad. plen., 11 ottobre 2023, n. 16, cit.; Consiglio di Stato, sez. IV, 16gennaio 2019, n. 398; Consiglio di Stato, sez. IV, 14 aprile 2015, n.1884).2.4 - Con riferimento alle disposizioni di disciplina dell’ICI (d.lgs.30 dicembre 1992, n. 504, art. 1, comma 2, e art. 3, commi 1 e 2) –disposizioni riprodotte, in sostanziale continuità regolativa, dalladisciplina dell’IMU (v. il d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, artt. 8, comma 2,e 9, comma 1; il d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 2, conv.in l. 22 dicembre 2011, n. 214) - questa Corte ha rilevato, per quel chenella fattispecie viene in considerazione, che la nozione di «possesso»(richiamata ai fini della definizione del presupposto d’imposta) non puòessere identificata con la mera disponibilità (sia pur per detenzionequalificata) del bene ma deve essere letta in correlazione alladefinizione normativa del soggetto passivo di imposta, così che ilpossesso rilevante deve identificarsi con «situazioni giuridicheNumero registro generale 19315/2022Numero sezionale 33/2026Numero di raccolta generale 11432/2026Data pubblicazione 28/04/2026soggettive aventi carattere reale» e possessore «in tale contestonormativo, è pertanto il proprietario o il titolare di un diritto reale digodimento sull'immobile» (cfr., ex plurimis, Cass., 19 dicembre 2025,n. 33227; Cass., 1 marzo 2025, n. 5445; Cass. Sez. U., 29 ottobre2020, n. 23902; Cass., 15 marzo 2019, n. 7444; Cass., 7 giugno 2017,n. 14119; Cass., 9 maggio 2013, n. 10987; Cass., 9 ottobre 2009, n.21451; Cass., 14 gennaio 2005, n. 654).2.5 – La gravata sentenza, pertanto, non è conforme a dirittoquanto al rilevato difetto di prova della effettiva demolizione degliimmobili abusivi ovvero della loro acquisizione al patrimonio delComune, atteso che, come anticipato, dall’inottemperanza ad unsiffatto ordine consegue l’effetto acquisitivo («di diritto»), al patrimoniodel Comune, della titolarità del fabbricato, e dell'area di sedime(nonché «di quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioniurbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive»,nei limiti di cui all’art. 31, comma 3, cit.); così che ne consegue il venirmeno dello stesso presupposto di imposizione (non più identificabilenella proprietà del contribuente inottemperante all’ordine didemolizione).Tenuto conto, difatti, della tassatività delle norme di imposizione,che sono di stretta interpretazione, - così che deve escludersi che latassazione possa investire oggetti o soggetti non emergenti dal datonormativo espresso (v., in particolare, Cass. Sez. U., 22 settembre2016, n. 18574; Cass. Sez. U., 3 giugno 2015, n. 11373), - il cennatoeffetto acquisitivo ex lege che si produce in conseguenzadell’inottemperanza all’ordine di demolizione preclude la persistenterilevanza, a fini impositivi, della situazione giuridica soggettiva (conconnotazione di diritto reale) che, in capo al contribuente, deveritenersi per l’appunto venuta meno (allo scadere del termineassegnato per la demolizione).Numero registro generale 19315/2022Numero sezionale 33/2026Numero di raccolta generale 11432/2026Data pubblicazione 28/04/2026Né la condizione giuridica che residua a detto effetto acquisitivo ènormativamente riconducibile a distinte fattispecie che, secondo leipotesi espressamente previste dal legislatore, sono pur semprecorrelate ad un godimento (qualificato per specifico titolo nominato)del bene oggetto di tassazione (v., in tema di concessione di beni delpatrimonio indisponibile, Cass., 10 luglio 2025, n. 18946).2.6 – Può, pertanto, enunciarsi il seguente principio di diritto: «Intema di IMU, il presupposto di imposta che sia stato individuatodall’Ente impositore nel possesso di unità immobiliari (d.lgs. 14 marzo2011, n. 23, art. 9, comma 2; d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13,comma 2, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214) deve ritenersiinsussistente per periodi successivi all’ordine di demolizione che,emesso nei confronti del contribuente ai sensi d.P.R. 6 giugno 2001, n.380, art. 31, sia rimasto ineseguito nel prescritto termine di novantagiorni, termine, questo, alla cui scadenza si è prodotto l’effettoacquisitivo («di diritto»), al patrimonio del Comune, della titolarità delfabbricato, e dell'area di sedime, e dovendosi escludere la permanenterilevanza, a fini impositivi, di una mera detenzione non riconducibile adaltra ipotesi di godimento normativamente qualificato dei beni oggettodi acquisizione.».3. – Il secondo motivo, non meglio rubricato, reca la denuncia diviolazione e falsa applicazione di norme di diritto, e degli artt. 3, 53 e97 Cost., sull’assunto che - venendo in considerazione immobili abusivi«oggetto di provvedimento di diniego della domanda di condono», eper i quali non era stato rilasciato il certificato di agibilità – gli stessinon avrebbero potuto considerarsi come «suscettibili di produrrereddito».4. – Questo motivo è destituito di fondamento.4.1 - Come ripetutamente precisato dalla Corte, per fabbricatorilevante ai fini ICI deve intendersi, ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992,Numero registro generale 19315/2022Numero sezionale 33/2026Numero di raccolta generale 11432/2026Data pubblicazione 28/04/2026art. 2, comma 1, lett. a), l'unità immobiliare iscritta, o che deve essereiscritta, nel catasto edilizio urbano, ovvero l’immobile suscettibile diaccatastamento ai sensi del r.d.l. n. 652 del 1939, artt. 1, 4, 5 e 10(Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 27 marzo 2019, n. 8536;Cass., 23 giugno 2006, n. 14673).L'iscrizione di una unità immobiliare al catasto edilizio urbano,peraltro, costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento delbene ad imposta, ma non anche necessario, essendo l'imposta dovutafin da quando il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità, cioèda quando lo stesso possa essere considerato fabbricato, in ragionedell'ultimazione dei lavori relativi alla sua costruzione, ovvero dalmomento in cui lo stesso sia stato antecedentemente utilizzato (Cass.,15 giugno 2025, n. 15975; Cass., 3 maggio 2019, n. 11646; Cass., 21marzo 2019, n. 7968; Cass., 30 aprile 2015, n. 8781; Cass., 23 giugno2010, n. 15177; Cass., 10 ottobre 2008, n. 24924).E, in particolare, si è precisato che l'imposta è dovuta per il solofatto che si sia provveduto all'accatastamento, restando estranea allasfera attinente al rapporto tributario tutto quanto afferisce alla effettivaabitabilità del bene stesso, ovvero alle sue caratteristiche igienico-sanitarie; la legge, infatti, non richiede fra i presupposti dell'imposta laregolarità urbanistica dell'immobile (Cass., 3 maggio 2019, n. 11646,cit.; Cass., 23 giugno 2010, n. 15177, cit.; Cass., 5 marzo 2009, n.5372; Cass., 15 aprile 2005, n. 7905).5. - Il terzo motivo, anch’esso non meglio rubricato, ripropone ladenuncia di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, e degliartt. 3, 53 e 97 Cost. assumendo la ricorrente che – trattandosi diimmobili oggetto di un provvedimento di demolizione e confisca – labase imponibile del tributo avrebbe dovuto determinarsi in relazione alvalore dell’area edificabile, così come previsto dal d.lgs. 30 dicembre1992, n. 504, art. 5, comma 6 (richiamato dal d.lgs. 14 marzo 2011,Numero registro generale 19315/2022Numero sezionale 33/2026Numero di raccolta generale 11432/2026Data pubblicazione 28/04/2026n. 23, art. 8, comma 4, e dal d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13,comma 3, conv. in l. 22 dicembre 2011, n. 214).6. – Anche questo motivo è destituito di fondamento.6.1 - Premesso che, come anticipato in relazione al primo motivodi ricorso, l’effetto acquisitivo correlabile al provvedimento didemolizione (d.P.R. n. 380/2001, art. 31, comma 3, cit.) si sarebbeprodotto, nella fattispecie, nel corso dello stesso periodo di imposta incontestazione (così rilevando la disposizione di cui al d.lgs. 14 marzo2011, n. 23, art. 9, comma 2), risultavano oggetto di tassazione unitàimmobiliari censite in catasto (con attribuzione di rendita), così che labase imponibile del tributo non poteva che correlarsi alle renditecatastali attribuite (e non più all’area edificabile).La Corte, difatti, ha avuto modo di rilevare che la disposizione dicui al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 6 (cui rinvia ild.l. n. 201 del 2011, cit., art. 13, comma 3, quanto all’IMU), delineaun meccanismo di regolazione alla cui stregua non rileva, a finiimpositivi (recte della determinazione della base imponibile), ilfabbricato in corso di ristrutturazione perché viene presa inconsiderazione (solo) l’area sulla quale il fabbricato insiste, area che èconsiderata fabbricabile «anche in deroga a quanto stabilitonell'articolo 2» dello stesso d.lgs. cit. (disposizione, quest’ultima,recante definizione di fabbricati e aree fabbricabili); così che l'area«ridiventa fabbricabile ab origine, fino a che la ristrutturazionedell'immobile non viene completata … perché, venuta meno latassabilità del fabbricato, viene tassata l'area come se il fabbricato nonesistesse», e soggetta ad imposizione rimane «tutta l'area, anche seinedificabile secondo gli strumenti urbanistici ordinari» (così Cass., 9maggio 2014, n. 10082; v., altresì, Cass., 28 dicembre 2016, n.27096).Numero registro generale 19315/2022Numero sezionale 33/2026Numero di raccolta generale 11432/2026Data pubblicazione 28/04/2026Si è, altresì, rimarcato – in coerenza, del resto, con lo stesso datoletterale della disposizione - che l’applicazione di detta disposizionenecessariamente presuppone la realizzazione dell’intervento edilizio cuisi correla il relativo criterio di determinazione della base imponibile - e,dunque, l’utilizzazione edificatoria, la demolizione del fabbricato e laesecuzione degli «interventi di recupero a norma dell'articolo 31,comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457» (orad.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 3) – così che la rideterminazionedella base imponibile del tributo (secondo il valore dell'area) èdestinata ad operare «fino alla data di ultimazione dei lavori dicostruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente,fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato ècomunque utilizzato.» (v. Cass., 7 giugno 2017, n. 14111).Per di più, la Corte ha statuito – con riferimento all’ICI i cui dati diregolazione, come anticipato, sono riferibili anche all’IMU - che glielementi della fattispecie impositiva sono prestabiliti dalla leggesecondo criteri di certezza e tassatività, e con riferimento unicamenteal possesso di tre ben definite tipologie di beni immobili costituiti dafabbricati, aree fabbricabili, terreni agricoli, così che «nel caso di areaedificata la base imponibile Ici è determinata dal valore delfabbricato…; … la base imponibile è invece costituita dal valoredell'area, considerata fabbricabile, allorquando nell'anno di imposizionevi sia utilizzazione edificatoria in corso dell'area stessa, demolizione difabbricato ovvero realizzazione di interventi di recupero ai sensi dellaL. n. 457 del 1978, art. 31, comma 1, lett. c), d) ed e) (comma 6).»,così che l'area di insistenza del fabbricato non è autonomamentetassabile quale area edificabile in quanto la fattispecie impositiva, cosìricavata, «non rientra in nessuno dei presupposti Ici, trattandosiall'evidenza di area già edificata, e dunque non di area edificabile …diversamente ragionando, si verrebbe ad inammissibilmente introdurreNumero registro generale 19315/2022Numero sezionale 33/2026Numero di raccolta generale 11432/2026Data pubblicazione 28/04/2026nell'ordinamento - in via interpretativa - un nuovo ed ulteriorepresupposto d'imposta, costituito appunto dall'area edificata» (cfr.Cass., 19 luglio 2017, n. 17815 cui adde Cass., 12 luglio 2021, n.19809; Cass., 28 marzo 2019, n. 8620; Cass., 11 ottobre 2017, n.23801; v., altresì, Cass., 5 febbraio 2019, n. 3282).6.2 - Nella fattispecie, pertanto, non ricorrevano i presupposti diapplicabilità della disposizione evocata dalla ricorrente (art. 5, comma6, cit.), disposizione che, per l’appunto, non poteva operareindipendentemente dal «materiale avvio dei lavori» la cui esecuzione,secondo la relativa scansione temporale, diversamente ne segnava lostesso limite di applicabilità.7. - Il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., reca la denuncia di omesso esame circa un fatto decisivo peril giudizio, oggetto di discussione tra le parti, e di travisamento dei fatti,deducendo la ricorrente che l’interpretazione data dall’Ente impositorealla disciplina dell’IMU si poneva in contrasto con quella offertadall’amministrazione finanziaria (con la risoluzione 395/e/2008) allacui stregua dovevano ritenersi imponibili l’area edificabile e non anchegli immobili oggetto di demolizione.Ne conseguiva, pertanto, un’obiettiva incertezza normativa quantoall’individuazione del bene imponibile cui si correlava la disapplicazionedelle sanzioni (d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8), ed anche inragione dell’affidamento riposto rispetto alle indicazioni contenute incomma 2).7.1 – L’esame di questo motivo rimane assorbito nell’accoglimentodel primo motivo di ricorso, potendosi discettare di trattamentosanzionatorio solo in esito al compiuto accertamento sulla sussistenzadel presupposto di imposizione.Numero registro generale 19315/2022Numero sezionale 33/2026Numero di raccolta generale 11432/2026Data pubblicazione 28/04/20268. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione almotivo accolto con rinvio della causa, anche per la disciplina delle spesedi questo giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado del Lazio che, in diversa composizione, procederà alriesame della controversia attenendosi al principio di diritto sopraesposto. P.Q.MLa Corte- accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il quarto motivo, erigetta i residui motivi;- cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto erinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Cortedi giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 gennaio 2026.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] StallaIl Consigliere estensoredott. [OSCURATO:PERSONA]