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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 07323/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 agosto 1960 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 settembre 1954 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 ottobre 1956 PASQUINO Giuseppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 Febbraio 1978 avverso il decreto reso dalla Corte di appello di Torino il 17 Febbraio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando il provvedimento di primo grado, ha ritenuto sussistente nei confronti dei due proposti la pericolosità generica in luogo della pericolosità qualificata già ritenuta in primo grado e ha confermato nel resto il provvedimento reso il 17 Marzo 2021 e integrato con decreto del 17 giugno 2021 dal Tribunale di Torino con il quale, sul presupposto della ritenuta pericolosità qualificata, era stata disposta la confisca di diversi cespiti riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], anche se formalmente intestati ai terzi interessati, oggi ricorrenti. 2.Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], classe 1960, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 1 lett.

B d.lgs. 159/2011uno per insussistenza della pericolosità sociale generica di [OSCURATO:PERSONA] in quanto la corte di merito ha valorizzato due sentenze di condanna passate in giudicato per reati lucro-genetici e ha fondato il giudizio di pericolosità su un impianto logico destituito del minimo pregio giuridico.

Al riguardo il ricorrente sottolinea che la sentenza del 4 novembre 1996 si riferisce alla cessione di pochi grammi di sostanza stupefacente e la sentenza del 24 settembre 1991 ha per oggetto un fatto circostanziato e risalente nel tempo.

Inoltre la corte non ha provveduto alla perimetrazione cronologica della pericolosità sociale e non ha c:onsiderato che a far data dal 1997, dopo aver scontato 8 anni di carcere, [OSCURATO:PERSONA] non ha mai riportato condanne e non è stato neppure sottoposto a procedimenti penali.

Ulteriore elemento valorizzato dalla corte è costituito dalle frequentazioni del proposto che risultano del tutto irrilevanti ai fini del giudizio di pericolosità sociale, considerato che nel corso di 12 anni risultano soltanto sei contatti con soggetti gravati da precedenti, tre dei quali inseriti in contesti di criminalità organizzata; anche le affermazioni in ordine all'intreccio dei rapporti economici intercorsi tra la famiglia del Pasquino e quella di [OSCURATO:PERSONA], comprovati , a giudizio della corte, dai contatti tra le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] e consolidatisi nella compartecipazione delle rispettive mogli nella società Fima costruzioni costituita nel 2001, non appaiono idonei a supportare il giudizio di pericolosità del Pasquino in quanto la detta società Fima non ha mai esercitato alcuna attività e nel gennaio 2004 la moglie del proposto ha ceduto le proprie quote a terzi. 2.2 violazione degli artt. 192 cod. proc.pen. e 24 d.lgs.159/2011 poiché la corte ha ritenuto riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] cespiti intestati a terzi e in particolare le partecipazioni della [OSCURATO:SOCIETA], senza operare alcun vaglio ulteriore circa la qualifica di amministratore di fatto da parte del Pasquino della predetta società, in assenza di alcun riscontro che non può essere costituito dalla circostanza che al momento dell'accesso della Polizia giudiziaria Pasquino dimostrò di conoscere bene il funzionamento della società, non risultando provato alcun apporto di risorse da parte di quest'ultimo nel contesto societario.

Inoltre la Corte non ha effettuato alcun giudizio di sproporzione reddituale la cui dimostrazione è sempre a carico dell'accusa.

Esaminando le tabelle delle fonti e degli impieghi per ciascuno dei soggetti interessati risulta evidente il difetto di motivazione in ordine all'asserita sproporzione.

Inoltre la corte non ha considerato che al momento della costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA], la moglie del proposto [OSCURATO:PERSONA] e il figlio avevano capacità di spesa.

La consulenza tecnica ha dimostrato che la società era estranea ad attività illecite e si è autofinanziata, non essendovi stato ingresso di economie terze ed ignote nella società. 2.3 Con atto trasmesso 1'11 novembre 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi deducendo violazione di legge in ordine alla perimetrazione cronologica della pericolosità sociale e dei cespiti asseritamente illeciti acquisiti.3.

Con atto unico sottoscritto dai comuni difensori di fiducia propongono ricorso anche il proposto [OSCURATO:PERSONA] e i terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe 78, deducendo: 3.1 violazione di legge e in particolare dell'art. 1 del decreto legislativo n.159/2011 in relazione al giudizio di pericolosità generica nei confronti del proposto, poiché la corte non ha considerato che i contatti con Mandalari riguardavano solo [OSCURATO:PERSONA] e non ha spiegato perché questa pericolosità si è mantenuta persistente dal 1995, data in cui sono stati commessi i reati per cui è intervenuta condanna, al 2004, in considerazione del lungo periodo di detenzione del proposto.

Nel caso in esame non è stata evidenziata l'attualità della pericolosità sociale poiché [OSCURATO:PERSONA], dopo e durante il periodo di detentivo, ha sempre tenuto un comportamento corretto e lo stato detentivo deve ritenersi riabilitativo e risocializzante. 3.2 violazione dell'art. 24 in ordine alla misura di prevenzione patrimoniale atteso l'insussistenza della pericolosità dopo il 1995 che esclude quindi la possibilità di sottoporre a confisca l'immobile acquistato da Pasquino nel 2004.11 provvedimento impugnato si è limitato a richiamare genericamente l'esistenza di una serie di procedimenti penali nei confronti del proposto per reati di ricetta :done e violazione di legge sulla droga, senza specificare quali siano i fatti da essi ricavabili e la rilevanza che possono assumere ai fini del giudizio di prevenzione.

Non è stato poi esplorato l'aspetto della correlazione temporale tra il momento dell'acquisto e il manifestarsi della pericolosità sociale.

Deduce inoltre che nel valutare le risorse lecite di cui il nucleo familiare godeva non ha considerato che nel nucleo era inserita la figlia del proposto, titolare di reddito sino al proprio matrimonio, avvenuto nel 2010.

Il provvedimento inoltre non ha considerato le doglianze contenute negli atti di appello depositati dai terzi e mai confutati, né la corte si è confrontata con la consulenza tecnica di parte che aveva rilevato una serie di errori di calcolo e rettificato alcuni dati.

Ricorda il ricorrente che l'articolo 24 d.lgs. cit. non prevede un'inversione dell'onere della prova ma pone a carico della difesa un onere di allegazione delle prove a discarico, solo se l'accusa dimostri il valore sproporzionato o l'origine illecita dei beni.

Nel caso di specie non è possibile effettuare tale valutazione poiché a fronte di un'attività illecita contestata in epoca precedente al 1995 si è proceduto alla confisca di beni acquistati circa 10 anni dopo, mentre occorre necessariamente individuare il periodo storico in cui il bene è stato acquisito per operare il giudizio di sproporzione [OSCURATO:PERSONA] 1.Solo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato nei termini che verranno esposti.

Occorre preliminarmente osservare che in tema di misure di prevenzione, il ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione personale e .3 patrimoniale è consentito soltanto per violazione di legge, essendo in tal caso applicabili limiti di deducibilità previsti dagli articoli 10 comma tre e 27 del medesimo decreto legislativo 159/2011.

Nella nozione di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate a inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità, soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso previsto dall'articolo 606 lettera e cod. proc.pen. , sicché il vizio di travisannento della prova per omissione è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate, avvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondere in una motivazione apparente o inesistente riconducibile alla violazione di legge (Sez.2 sentenza n. 20968 del 6/7/2020 rv. 279435) 2.11 ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato poiché i giudici di merito, nei due provvedimenti che si integrano reciprocamente, hanno fornito adeguata e congrua motivazione in ordine alla sussistenza della pericolosità generica del predetto in ragione della commissione di reati idonei a procurare ingenti profitti e a giustificare la conclusione che il predetto abbia tratto dagli stessi le risorse per il mantenimento suo e del suo nucleo familiare.

Ed infatti [OSCURATO:PERSONA] ha riportato tre condanne definitive sintomatiche del suo attivo coinvolgimento nel commercio di sostanze stupefacenti e ha rivestito un ruolo apicale nell'ambito di una organizzazione dedita al predetto traffico, produttiva di ingenti profitti..

La corte ha poi valorizzato il rilevante spessore criminale del proposto e la sua accertata vicinanza con esponenti della 'ndrangheta, nonostante abbia ritenuto tale condizione non sufficiente a dimostrare la sua pericolosità qualificata.

Inoltre la condanna per ricettazione e falso intercorsa per fatti commessi nel 2001 è stata considerata riprova dell'inefficacia a fini riabilitativi dell'esperienza detentiva; alla stregua di questi elementi processuali, delle dichiarazioni assunte e degli accertamenti eseguiti, La corte ha delimitato il perimetro di pericolosità sociale sino a tutto l'anno 2004; in questo anno è stato acquisito l'unico immobile sottoposto a sequestro e quindi a confisca, sul rilievo motivato che in quel periodo il nucleo familiare del proposto non godeva di redditi illeciti tali da giustificare l'acquisto effettuato.

I due decreti emessi dai giudici di merito hanno affrontato e superato tutte le censure difensive proposte in ordine al giudizio di sproporzione; dalla lettura dei provvedimenti non emerge alcun riferimento neppure generico all'apporto della figlia del proposto, che deve pertanto ritenersi sia rimasto estraneo alle considerazioni difensive puntualmente esposte ed esaminate soprattutto nel decreto di primo grado e comunque non risulta essere decisivo.Le censure formulate con il ricorso non si confrontano con le articolate motivazioni esposte nel provvedimento impugnato e deducono violazioni di legge inesistenti, che destinano il ricorso alla inammissibilità.

Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] classe 78. 2.Parzialmente fondato è invece il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] classe

60. E' noto che con la sentenza Spinelli del 26 giugno 2014 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo, con la conseguenza che, con riferimento alla cosiddetta pericolosità generica, sono suscettibili di abiezione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla cosiddetta pericolosità qualificata il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un momento finale della pericolosità sociale al fine di stabilire se siano suscettibili di abiezione tutti i beni riconducibili al proposto o soltanto quelli ricadenti in un periodo temporale individuato.

D'altra parte, il parametro della ragionevolezza temporale non esclude affatto la possibilità che siano acquisiti elementi di univoco spessore indiziante atti a ricondurre la genesi di accumulazioni patrimoniali o di singole possidenze, anche se nnaterializzatesì in epoca di gran lunga successiva alla cessazione delle condizioni di pericolosità soggettiva, proprio all'epoca di permanenza di quelle stesse condizioni.

Nel caso in esame mentre il tribunale ha ritenuto la pericolosità sociale qualificata del proposto, ritenendo la sua contiguità all'associazione di stampo mafioso di tipo 'ndranghetista in relazione ad una serie di vicende processuali, alle dichiarazioni di alcuni collaboratori e ai legami parentali e rapporti economici con esponenti apicali del sodalizio suindicato, la corte ha confermato soltanto il giudizio di pericolosità generica fondato sulla reiterazione da parte del proposto di reati produttivi di proventi illeciti da cui avrebbe tratto le risorse necessarie per il sostentamento del suo nucleo familiare.

Dall'esame del decreto della Corte d'appello emergono diversi concordanti e significativi elementi a sostegno del giudizio di pericolosità generica del proposto, ed in particolare le condanne definitive riportate, sia pure in epoca risalente, nell'ambito del commercio di sostanze stupefacenti, sintomatiche, anche alla stregua delle dichiarazioni rese da diversi collaboratori, di un suo attivo inserimento in un settore particolarmente proficuo della criminalità organizzata; le condotte appropriative poste in essere dal figlio e dalla nuora del proposto, all'evidenza avallate dal predetto, nella sua accertata veste di dominus della società e di effettivo amministratore della detta compagine, utilizzata verosimilmente per ripulire denaro di dubbia provenienza riversato nelle casse della [OSCURATO:SOCIETA]..

Le censure in merito all'omessa motivazione sulla veste assunta dal proposto di gestore e amministratore di fatto della società sono manifestamente infondate poiché al riguardo è stata resa motivazione non apparente in entrambi i provvedimenti di merito.

Il decreto impugnato, però, pur affermando l'attualità della pericolosità sociale del proposto, non indica con chiarezza le ragioni di tale giudizio: in particolare a pagina 16 del decreto impugnato valorizza a tale fine un generico richiamo alle accertate frequentazioni e agli intrecci e cointeressenze economiche con la famiglia Mandalari, ma tale elemento non appare adeguatamente vagliato neppure nel primo decreto; la corte fa ricorso alla motivazione per relationem al decreto di primo grado, richiamando le pagine 13, 14 e 15, ma in queste si parla genericamente di rapporti economici a rischio, a prescindere dall'ammontare del fatturato tra le due società Ipes ed [OSCURATO:SOCIETA], senza considerare che tale elemento poteva assumere una significativa rilevanza nell'ambito di un giudizio di pericolosità qualificata, mentre risulta meno rilevante in relazione alla ritenuta pericolosità generica e necessita di una maggiore specificazione.

Ed infatti con riferimento alla cd. pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la necessità di correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni presuppone l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali. (Sez. 1, Sentenza n. 27366 del 28/01/2021 Cc. (dep. 15/07/2021 ) Rv. 281620 - 01) Certamente più pregnante ai fini della perimetrazione cronologica della pericolosità generica del proposto è il riferimento, sviluppato a pagina 15 del decreto di primo grado, richiamato dalla motivazione del provvedimento impugnato, ai plurimi prelievi di natura appropriativa dalle casse della società [OSCURATO:SOCIETA] eseguiti dai titolari fittizi, il figlio Pasquale e la moglie dell'altro figlio Vincenzo, che è logico ritenere siano stati eseguiti con il preventivo avallo dell'amministratore di fatto, e cioè del proposto, qualità che , come anticipato, è stata ribadita in forza di argomentazioni congrue e non apparenti.

Ma deve rilevarsi che nel provvedimento impugnato tali condotte illecite non vengono collocate nel tempo e la motivazione posta a sostegno della misura che dovrebbe preliminarmente individuare la pericolosità generica e la sua perimetrazione cronologica, scivola e confonde quest'ultimo elemento con il giudizio di sproporzione, senza pervenire alla indicazione dei limiti cronologici della pericolosità e delle ragioni a suo sostegno, mentre solo in seguito a questa delimitazione e in relazione alla data di acquisto dei beni confiscati si può procedere al giudizio di sproporzione.

A pagina 19 la Corte ricorda che secondo il principio di derivazione, se sia stato accertato che l'acquisto del cespite è conseguenza del reimpiego di profitti illeciti, l'illiceità genetica si riverbera anche sull'eventuale incremento di valore e cid: con riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]. ma questa affermazione, generale e generica anche se corretta , non basta a colmare la grave carenza motivazionale in ordine alla delimitazione del periodo di manifestazione della pericolosità e al criterio di ragionevolezza temporale, che integra il vizio di violazione di legge.Occorre ribadire che prima di operare il giudizio di sproporzione dei beni del nucleo familiare occorre perimetrare il periodo di pericolosità sociale, alla stregua delle emergenze sintomatiche del coinvolgimento del predetto in attività illecite produttive di apprezzabili proventi.

Questa Corte ha precisato che in tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purchè il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità. (Sez. 6, Sentenza n. 36421 del 06/09/2021 Cc. (dep. 07/10/2021 ) Rv. 281990 - 01) In forza di queste considerazioni si impone l'annullamento parziale del provvedimento impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla perimetrazione cronologica della ritenuta pericolosità sociale generica, con rinvio alla Corte di appello di Torino che in diversa composizione provvederà a precisare i limiti temporali del giudizio di pericolosità del proposto, adottando le conseguenti determinazioni.

P.Q.M.

Annulla il decreto impugnato limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1960) con rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione per nuovo giudizio.

Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (c1.1978) [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10 agosto 1960 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14 settembre 1954 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'8 ottobre 1956 PASQUINO Giuseppe [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 15 Febbraio 1978 avverso il decreto reso dalla Corte di appello di Torino il 17 Febbraio 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]Aquino che ha chiesto il rigetto dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte di appello di Torino, parzialmente riformando il provvedimento di primo grado, ha ritenuto sussistente nei confronti dei due proposti la pericolosità generica in luogo della pericolosità qualificata già ritenuta in primo grado e ha confermato nel resto il provvedimento reso il 17 Marzo 2021 e integrato con decreto del 17 giugno 2021 dal Tribunale di Torino con il quale, sul presupposto della ritenuta pericolosità qualificata, era stata disposta la confisca di diversi cespiti riferibili a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], anche se formalmente intestati ai terzi interessati, oggi ricorrenti. 2.Avverso il detto provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], classe 1960, deducendo: 2.1 violazione dell'art. 1 lett. B d.lgs. 159/2011uno per insussistenza della pericolosità sociale generica di [OSCURATO:PERSONA] in quanto la corte di merito ha valorizzato due sentenze di condanna passate in giudicato per reati lucro-genetici e ha fondato il giudizio di pericolosità su un impianto logico destituito del minimo pregio giuridico. Al riguardo il ricorrente sottolinea che la sentenza del 4 novembre 1996 si riferisce alla cessione di pochi grammi di sostanza stupefacente e la sentenza del 24 settembre 1991 ha per oggetto un fatto circostanziato e risalente nel tempo. Inoltre la corte non ha provveduto alla perimetrazione cronologica della pericolosità sociale e non ha c:onsiderato che a far data dal 1997, dopo aver scontato 8 anni di carcere, [OSCURATO:PERSONA] non ha mai riportato condanne e non è stato neppure sottoposto a procedimenti penali. Ulteriore elemento valorizzato dalla corte è costituito dalle frequentazioni del proposto che risultano del tutto irrilevanti ai fini del giudizio di pericolosità sociale, considerato che nel corso di 12 anni risultano soltanto sei contatti con soggetti gravati da precedenti, tre dei quali inseriti in contesti di criminalità organizzata; anche le affermazioni in ordine all'intreccio dei rapporti economici intercorsi tra la famiglia del Pasquino e quella di [OSCURATO:PERSONA], comprovati , a giudizio della corte, dai contatti tra le società [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:SOCIETA] e consolidatisi nella compartecipazione delle rispettive mogli nella società Fima costruzioni costituita nel 2001, non appaiono idonei a supportare il giudizio di pericolosità del Pasquino in quanto la detta società Fima non ha mai esercitato alcuna attività e nel gennaio 2004 la moglie del proposto ha ceduto le proprie quote a terzi. 2.2 violazione degli artt. 192 cod. proc.pen. e 24 d.lgs.159/2011 poiché la corte ha ritenuto riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] cespiti intestati a terzi e in particolare le partecipazioni della [OSCURATO:SOCIETA], senza operare alcun vaglio ulteriore circa la qualifica di amministratore di fatto da parte del Pasquino della predetta società, in assenza di alcun riscontro che non può essere costituito dalla circostanza che al momento dell'accesso della Polizia giudiziaria Pasquino dimostrò di conoscere bene il funzionamento della società, non risultando provato alcun apporto di risorse da parte di quest'ultimo nel contesto societario. Inoltre la Corte non ha effettuato alcun giudizio di sproporzione reddituale la cui dimostrazione è sempre a carico dell'accusa. Esaminando le tabelle delle fonti e degli impieghi per ciascuno dei soggetti interessati risulta evidente il difetto di motivazione in ordine all'asserita sproporzione. Inoltre la corte non ha considerato che al momento della costituzione della società [OSCURATO:SOCIETA], la moglie del proposto [OSCURATO:PERSONA] e il figlio avevano capacità di spesa. La consulenza tecnica ha dimostrato che la società era estranea ad attività illecite e si è autofinanziata, non essendovi stato ingresso di economie terze ed ignote nella società. 2.3 Con atto trasmesso 1'11 novembre 2022 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato motivi nuovi deducendo violazione di legge in ordine alla perimetrazione cronologica della pericolosità sociale e dei cespiti asseritamente illeciti acquisiti.3. Con atto unico sottoscritto dai comuni difensori di fiducia propongono ricorso anche il proposto [OSCURATO:PERSONA] e i terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], classe 78, deducendo: 3.1 violazione di legge e in particolare dell'art. 1 del decreto legislativo n.159/2011 in relazione al giudizio di pericolosità generica nei confronti del proposto, poiché la corte non ha considerato che i contatti con Mandalari riguardavano solo [OSCURATO:PERSONA] e non ha spiegato perché questa pericolosità si è mantenuta persistente dal 1995, data in cui sono stati commessi i reati per cui è intervenuta condanna, al 2004, in considerazione del lungo periodo di detenzione del proposto. Nel caso in esame non è stata evidenziata l'attualità della pericolosità sociale poiché [OSCURATO:PERSONA], dopo e durante il periodo di detentivo, ha sempre tenuto un comportamento corretto e lo stato detentivo deve ritenersi riabilitativo e risocializzante. 3.2 violazione dell'art. 24 in ordine alla misura di prevenzione patrimoniale atteso l'insussistenza della pericolosità dopo il 1995 che esclude quindi la possibilità di sottoporre a confisca l'immobile acquistato da Pasquino nel 2004.11 provvedimento impugnato si è limitato a richiamare genericamente l'esistenza di una serie di procedimenti penali nei confronti del proposto per reati di ricetta :done e violazione di legge sulla droga, senza specificare quali siano i fatti da essi ricavabili e la rilevanza che possono assumere ai fini del giudizio di prevenzione. Non è stato poi esplorato l'aspetto della correlazione temporale tra il momento dell'acquisto e il manifestarsi della pericolosità sociale. Deduce inoltre che nel valutare le risorse lecite di cui il nucleo familiare godeva non ha considerato che nel nucleo era inserita la figlia del proposto, titolare di reddito sino al proprio matrimonio, avvenuto nel 2010. Il provvedimento inoltre non ha considerato le doglianze contenute negli atti di appello depositati dai terzi e mai confutati, né la corte si è confrontata con la consulenza tecnica di parte che aveva rilevato una serie di errori di calcolo e rettificato alcuni dati. Ricorda il ricorrente che l'articolo 24 d.lgs. cit. non prevede un'inversione dell'onere della prova ma pone a carico della difesa un onere di allegazione delle prove a discarico, solo se l'accusa dimostri il valore sproporzionato o l'origine illecita dei beni. Nel caso di specie non è possibile effettuare tale valutazione poiché a fronte di un'attività illecita contestata in epoca precedente al 1995 si è proceduto alla confisca di beni acquistati circa 10 anni dopo, mentre occorre necessariamente individuare il periodo storico in cui il bene è stato acquisito per operare il giudizio di sproporzione [OSCURATO:PERSONA] 1.Solo il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è parzialmente fondato nei termini che verranno esposti. Occorre preliminarmente osservare che in tema di misure di prevenzione, il ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti applicativi delle misure di prevenzione personale e .3 patrimoniale è consentito soltanto per violazione di legge, essendo in tal caso applicabili limiti di deducibilità previsti dagli articoli 10 comma tre e 27 del medesimo decreto legislativo 159/2011. Nella nozione di violazione di legge rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate a inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità, soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso previsto dall'articolo 606 lettera e cod. proc.pen. , sicché il vizio di travisannento della prova per omissione è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate, avvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondere in una motivazione apparente o inesistente riconducibile alla violazione di legge (Sez.2 sentenza n. 20968 del 6/7/2020 rv. 279435) 2.11 ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato poiché i giudici di merito, nei due provvedimenti che si integrano reciprocamente, hanno fornito adeguata e congrua motivazione in ordine alla sussistenza della pericolosità generica del predetto in ragione della commissione di reati idonei a procurare ingenti profitti e a giustificare la conclusione che il predetto abbia tratto dagli stessi le risorse per il mantenimento suo e del suo nucleo familiare. Ed infatti [OSCURATO:PERSONA] ha riportato tre condanne definitive sintomatiche del suo attivo coinvolgimento nel commercio di sostanze stupefacenti e ha rivestito un ruolo apicale nell'ambito di una organizzazione dedita al predetto traffico, produttiva di ingenti profitti.. La corte ha poi valorizzato il rilevante spessore criminale del proposto e la sua accertata vicinanza con esponenti della 'ndrangheta, nonostante abbia ritenuto tale condizione non sufficiente a dimostrare la sua pericolosità qualificata. Inoltre la condanna per ricettazione e falso intercorsa per fatti commessi nel 2001 è stata considerata riprova dell'inefficacia a fini riabilitativi dell'esperienza detentiva; alla stregua di questi elementi processuali, delle dichiarazioni assunte e degli accertamenti eseguiti, La corte ha delimitato il perimetro di pericolosità sociale sino a tutto l'anno 2004; in questo anno è stato acquisito l'unico immobile sottoposto a sequestro e quindi a confisca, sul rilievo motivato che in quel periodo il nucleo familiare del proposto non godeva di redditi illeciti tali da giustificare l'acquisto effettuato. I due decreti emessi dai giudici di merito hanno affrontato e superato tutte le censure difensive proposte in ordine al giudizio di sproporzione; dalla lettura dei provvedimenti non emerge alcun riferimento neppure generico all'apporto della figlia del proposto, che deve pertanto ritenersi sia rimasto estraneo alle considerazioni difensive puntualmente esposte ed esaminate soprattutto nel decreto di primo grado e comunque non risulta essere decisivo.Le censure formulate con il ricorso non si confrontano con le articolate motivazioni esposte nel provvedimento impugnato e deducono violazioni di legge inesistenti, che destinano il ricorso alla inammissibilità. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e dei terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] classe 78. 2.Parzialmente fondato è invece il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] classe 60. E' noto che con la sentenza Spinelli del 26 giugno 2014 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui la pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche misura temporale del suo ambito applicativo, con la conseguenza che, con riferimento alla cosiddetta pericolosità generica, sono suscettibili di abiezione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla cosiddetta pericolosità qualificata il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un momento finale della pericolosità sociale al fine di stabilire se siano suscettibili di abiezione tutti i beni riconducibili al proposto o soltanto quelli ricadenti in un periodo temporale individuato. D'altra parte, il parametro della ragionevolezza temporale non esclude affatto la possibilità che siano acquisiti elementi di univoco spessore indiziante atti a ricondurre la genesi di accumulazioni patrimoniali o di singole possidenze, anche se nnaterializzatesì in epoca di gran lunga successiva alla cessazione delle condizioni di pericolosità soggettiva, proprio all'epoca di permanenza di quelle stesse condizioni. Nel caso in esame mentre il tribunale ha ritenuto la pericolosità sociale qualificata del proposto, ritenendo la sua contiguità all'associazione di stampo mafioso di tipo 'ndranghetista in relazione ad una serie di vicende processuali, alle dichiarazioni di alcuni collaboratori e ai legami parentali e rapporti economici con esponenti apicali del sodalizio suindicato, la corte ha confermato soltanto il giudizio di pericolosità generica fondato sulla reiterazione da parte del proposto di reati produttivi di proventi illeciti da cui avrebbe tratto le risorse necessarie per il sostentamento del suo nucleo familiare. Dall'esame del decreto della Corte d'appello emergono diversi concordanti e significativi elementi a sostegno del giudizio di pericolosità generica del proposto, ed in particolare le condanne definitive riportate, sia pure in epoca risalente, nell'ambito del commercio di sostanze stupefacenti, sintomatiche, anche alla stregua delle dichiarazioni rese da diversi collaboratori, di un suo attivo inserimento in un settore particolarmente proficuo della criminalità organizzata; le condotte appropriative poste in essere dal figlio e dalla nuora del proposto, all'evidenza avallate dal predetto, nella sua accertata veste di dominus della società e di effettivo amministratore della detta compagine, utilizzata verosimilmente per ripulire denaro di dubbia provenienza riversato nelle casse della [OSCURATO:SOCIETA].. Le censure in merito all'omessa motivazione sulla veste assunta dal proposto di gestore e amministratore di fatto della società sono manifestamente infondate poiché al riguardo è stata resa motivazione non apparente in entrambi i provvedimenti di merito. Il decreto impugnato, però, pur affermando l'attualità della pericolosità sociale del proposto, non indica con chiarezza le ragioni di tale giudizio: in particolare a pagina 16 del decreto impugnato valorizza a tale fine un generico richiamo alle accertate frequentazioni e agli intrecci e cointeressenze economiche con la famiglia Mandalari, ma tale elemento non appare adeguatamente vagliato neppure nel primo decreto; la corte fa ricorso alla motivazione per relationem al decreto di primo grado, richiamando le pagine 13, 14 e 15, ma in queste si parla genericamente di rapporti economici a rischio, a prescindere dall'ammontare del fatturato tra le due società Ipes ed [OSCURATO:SOCIETA], senza considerare che tale elemento poteva assumere una significativa rilevanza nell'ambito di un giudizio di pericolosità qualificata, mentre risulta meno rilevante in relazione alla ritenuta pericolosità generica e necessita di una maggiore specificazione. Ed infatti con riferimento alla cd. pericolosità generica di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la necessità di correlazione temporale tra pericolosità sociale del proposto ed acquisto dei beni presuppone l'accertamento del compimento di attività delittuose capaci di produrre reddito e non già di condotte genericamente devianti o denotanti un semplice avvicinamento a contesti delinquenziali. (Sez. 1, Sentenza n. 27366 del 28/01/2021 Cc. (dep. 15/07/2021 ) Rv. 281620 - 01) Certamente più pregnante ai fini della perimetrazione cronologica della pericolosità generica del proposto è il riferimento, sviluppato a pagina 15 del decreto di primo grado, richiamato dalla motivazione del provvedimento impugnato, ai plurimi prelievi di natura appropriativa dalle casse della società [OSCURATO:SOCIETA] eseguiti dai titolari fittizi, il figlio Pasquale e la moglie dell'altro figlio Vincenzo, che è logico ritenere siano stati eseguiti con il preventivo avallo dell'amministratore di fatto, e cioè del proposto, qualità che , come anticipato, è stata ribadita in forza di argomentazioni congrue e non apparenti. Ma deve rilevarsi che nel provvedimento impugnato tali condotte illecite non vengono collocate nel tempo e la motivazione posta a sostegno della misura che dovrebbe preliminarmente individuare la pericolosità generica e la sua perimetrazione cronologica, scivola e confonde quest'ultimo elemento con il giudizio di sproporzione, senza pervenire alla indicazione dei limiti cronologici della pericolosità e delle ragioni a suo sostegno, mentre solo in seguito a questa delimitazione e in relazione alla data di acquisto dei beni confiscati si può procedere al giudizio di sproporzione. A pagina 19 la Corte ricorda che secondo il principio di derivazione, se sia stato accertato che l'acquisto del cespite è conseguenza del reimpiego di profitti illeciti, l'illiceità genetica si riverbera anche sull'eventuale incremento di valore e cid: con riferimento alla società [OSCURATO:SOCIETA]. ma questa affermazione, generale e generica anche se corretta , non basta a colmare la grave carenza motivazionale in ordine alla delimitazione del periodo di manifestazione della pericolosità e al criterio di ragionevolezza temporale, che integra il vizio di violazione di legge.Occorre ribadire che prima di operare il giudizio di sproporzione dei beni del nucleo familiare occorre perimetrare il periodo di pericolosità sociale, alla stregua delle emergenze sintomatiche del coinvolgimento del predetto in attività illecite produttive di apprezzabili proventi. Questa Corte ha precisato che in tema di confisca di prevenzione, è legittimo disporre la misura ablatoria delle utilità acquisite in un periodo successivo a quello per cui è stata asseverata la pericolosità sociale, purchè il giudice dia atto della sussistenza di una pluralità di indici fattuali dimostrativi della derivazione delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento della attività illecita, e tali indici devono essere tanto più rigorosi ed univoci quanto maggiore è il lasso di tempo decorso dalla cessazione della pericolosità. (Sez. 6, Sentenza n. 36421 del 06/09/2021 Cc. (dep. 07/10/2021 ) Rv. 281990 - 01) In forza di queste considerazioni si impone l'annullamento parziale del provvedimento impugnato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], relativamente alla perimetrazione cronologica della ritenuta pericolosità sociale generica, con rinvio alla Corte di appello di Torino che in diversa composizione provvederà a precisare i limiti temporali del giudizio di pericolosità del proposto, adottando le conseguenti determinazioni. P.Q.M. Annulla il decreto impugnato limitatamente alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1960) con rinvio alla Corte di appello di Torino in diversa composizione per nuovo giudizio. Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (c1.1978) [OSCURATO:PERSONA], che condanna al pagame
Decreto Cassazione n. 07323/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris