CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00718/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 29123/18 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE – [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Asta, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 35. -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente,dall'[OSCURATO:PERSONA] e dall'a vv ocato M onica Zilioed elettivamente domiciliato presso lo studio dell' avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 71. - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. PIEMONTEn. 461/2018 depositata in data 2 marzo 2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del27 ottobre dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorreva dinanzi la C.t.p. di Torino avverso l’intimazione di pagamento n. 11020169002485639/00 relativ a a molteplici cartelle esattoriali per tributi di varia natura afferente alle annualità 2004, 2005 e 2006 eccependo l’intervenuta Avv.Int.Pag. Trib.Erariali 2004- prescrizione, con esclusione dei ruoli di natura previdenziale ed altre due cartelle che, appunto, non impugnava. 2. La C.t.p., ove si costituiva anche l’agente di riscossione, accoglieva il ricorso e annullava l’intimazione impugnata per intervenuta prescrizione di tutti i crediti portati dalle intimazioni di pagamento impugnate. 3. Contro tale decisione proponeva appello l’agente di riscossione dinanzi la C.t.r del Piemonte ; tale Commissione, ove si costituiva anche il contribuente, con sentenza n. 461/2018 depositata in data 2 marzo 2018, respingeva l’appello. 4. Avverso la sentenza della C.t.r. l’Agenzia delle Entrate – riscossione ha proposto ricorso per cassazione sulla scorta di due motivi. Si è costituita in giudizio [OSCURATO:PERSONA] spa, agente della riscossione per la provincia diCatania con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n.20232/20 la sesta sezione civile di questa Corte, nel disporre la rimessione del fascicolo alla quinta sezione, rilevava , in via preliminare che « deve farsi applicazione del principio enunciato da Cass., Sez. U., 19 novembre 2019 n. 30008, secondo cui la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro postula necessariamente ed implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità, principio al quale hanno inteso dare continuità le successive pronunce della Quinta Sezione Civile (Cass., Sez. V, 29 2 di 3 novembre 2019, n. 31240, 31241, 21242; Cass., Sez. V, 18 giugno 2020, n. 11814); che, tuttavia, il medesimo arresto delle Sezioni Unite ha precisato al par. 28 che «ove la fattispecie fosse invece caratterizzata dall'eccezione al riparto automatico appena tratteggiato, cioè la sottrazione della fattispecie al patrocinio autorizzato nonostante essa rientri tra quelle riservate convenzionalmente all'Avvocatura, sarà - come di consueto - indispensabile la specifica e motivata delibera di affidamento all'avvocato del libero foro», punto motivazionale in forza del quale questa Sezione ha ritenuto non sussistenti i presupposti di cui all'art. 375, commi 1 e 2, cod. proc. civ. (Cass., Sez. VI, 18 maggio 2020, n. 9076)». Con memoria depositata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Asta depositava il mandato con dichiarazione dell’Avvocatura dello Stato di declinatoria del patrocinio ai sensi dell’art. 4-noviesd.l. 22 ottobre 2016, n. 193 convertito nella legge 1° dicembre 2016, n. 225. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 25 ottobre 2022per la quale entrambe le parti hanno depositato memorie. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 cod. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. p roc . c iv . Per avere applicato il termine quinquennale di prescrizione a credito erariale per imposta interessi e sanzioni» la ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. app licato il termine quinquennale di prescrizione a credito erariale per imposta interessi e sanzioni 1.2 Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: « Violazione e falsa dell’art. 2946 cod. civ. in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, cod.proc. c iv . in relazione agli artt. 12, 24, 25 e 49 del d.P.R. 29 settembre 1972, n. 602 poiché trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle di pagamento non opposte andava applicato il termine di prescrizione decennale» la ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha applicato il termine di prescrizione decennale. 2. Va rilevato che sussistono diversi orientamenti sezionali in ordine al termine prescrizionale per interessi e sanzioni e, sul punto, è stata fissata udienza pubblica tematica per il giorno 8 novembre 2022; pertanto deve disporsi rinvio a nuovo ruolo in attesa di una univoca definizione.