CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 04496/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI BARInel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avvocato [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi a contenuto della memoria depositata, ha concluso per l'inammissibilità o il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma di quella resa a seguito di giudizio abbreviato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, assolveva, per non avere commesso il fatto, [OSCURATO:PERSONA] dai reati di tentato omicidio e di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, dei quali egli era stato ritenuto responsabile in primo grado, previa esclusione della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1. cod. pen. 2. Secondo la ricostruzione accusatoria recepita dalla decisione del G.i.p., [OSCURATO:PERSONA], agendo in concorso con altre persone rimaste non identificate, il giorno 10 maggio 2014 in Trinitapoli esplose all'indirizzo di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] numerosi colpi di fucile calibro 12 che li raggiungevano in diverse parti del corpo, senza che potesse realizzare l'intento di ucciderli, in quanto le persone offese riuscivano a darsi alla fuga sull'auto in cui si trovavano e, dopo l'impantanarsi di tale veicolo nel terreno, ad allontanarsi a piedi. 3. La sentenza di appello rilevava che gli indizi valorizzati da quella di primo grado non risultavano idonei a provare la partecipazione al fatto di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, il cappellino, da cui erano state prelevate le tracce genetiche corrispondenti a quelle di [OSCURATO:PERSONA], non poteva ritenersi con certezza lasciato da questi al momento dell'agguato, posto che l'indumento era stato ritrovato in un uliveto, alla distanza di circa cinquanta metri dal punto in cui si era impantanata l'auto delle vittime. Sul cappellino non erano stati rinvenuti residui di polvere da sparo riferibili ai numerosi colpi esplosi. Le persone offese avevano concordemente affermato di avere notato che i loro aggressori indossavano un passamontagna. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado aveva ritenuto di potere superare tali rilievi attraverso mere congetture, che non consentivano di ritenere irragionevole la diversa ricostruzione difensiva, secondo cui il cappellino di cui sopra potrebbe essere stato smarrito dall'imputato in un'altra occasione, essendo lo stesso solito percorrere il medesimo tragitto. Erano state, inoltre, valorizzate a carico di [OSCURATO:PERSONA] alcune frasi da lui pronunciate in occasioni di conversazioni con la moglie sottoposte a intercettazione. Esse, però, risultavano di contenuto ambiguo, non consentendo così di escludere che l'imputato nella circostanza, preoccupato per avere appreso dal suo difensore di essere stato accusato di avere partecipato all'agguato, avesse manifestato alla moglie il timore di possibili ritorsioni ad opera delle persone offese e degli appartenenti al loro clan, a seguito del credito dagli stessi conferito al contenuto delle accuse in questione.Del resto, la diversa interpretazione di tali conversazioni recepita in primo grado appariva condizionata da assunti circa la vicinanza dell'imputato e delle persone offese a clan diversi, che però erano frutto di mere illazioni e, in ogni caso, avrebbero potuto consentire di configurare semplicemente un movente del delitto, in sé tuttavia da ritenere insufficiente ai fini della prova della condotta. Si imponeva, pertanto, l'assoluzione per non avere commesso il fatto. 4. Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bari, chiedendone l'annullamento poiché affetta da violazioni di legge e vizi della motivazione. Le doglianze ripercorrono i passaggi della ricostruzione probatoria che aveva condotto a ritenere in sede cautelare e poi in primo grado la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'agguato armato posto in essere il 10 maggio 2014. Deduce poi che la Corte di appello non si è misurata con le osservazioni che avevano posto in evidenza come l'imputato avesse reso dichiarazioni dal contenuto contraddittorio circa il proprio smarrimento del cappellino in quel particolare luogo e però in circostanze diverse da quelle dei fatti delittuosi. Aggiunge che parimenti prive del corretto confronto con le risultanze si rivelano i ragionamenti dei Giudici distrettuali in ordine alle conversazioni intercettate, avendo la sentenza impugnata rivolto le sue osservazioni solo a una parte dei dialoghi, così da omettere del tutto di considerare il peso che era stato attribuito ad altra parte degli stessi. che dava conto del riferimento da parte di [OSCURATO:PERSONA] al mancato rinvenimento di un fucile - quello adoperato per l'omicidio - in occasione della perquisizione che lo stesso aveva precedentemente subito. Rileva ancora che il tema del movente è stato frettolosamente trattato, mancando così anche in tal caso il confronto con la ricostruzione di primo grado. Conclude che, in ragione di quanto sopra, la motivazione non si è uniformata agli obblighi derivanti dal ribaltamento della decisione di condanna e al preciso percorso che deve essere seguito ai fini della verifica probatoria degli indizi. 5. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con memoria in data 8 novembre 2021, espone rilievi a mezzo dei quali rappresenta l'assenza dei requisiti di ammissibilità con riguardo a tutte le doglianze svolte nel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito illustrate.2. Il giudice d'appello, in caso di riforma in senso assolutorio della condanna di primo grado, pur non avendo l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale, deve offrire una motivazione puntuale, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione, in modo da dare adeguatamente conto del confronto critico con le valutazioni intervenute secondo la loro corretta considerazione (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 dep. 2018, Rv. 272430; Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Rv. 281404; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, Rv. 270149). 3. Tutte le osservazioni esposte nella memoria della difesa non si misurano adeguatamente con gli obblighi motivazionali imposti dal principio di cui sopra. 4. La sentenza di primo grado mostrava di fondare la ricostruzione dell'accertamento della responsabilità dell'imputato sull'indizio costituito dalle tracce genetiche rinvenute sul cappellino e sulle risultanze delle intercettazioni, potendo convenirsi che di contro le considerazioni sul movente non abbiano assunto decisività, in ragione della sua funzione (nel caso di specie) di mero "collante", rispetto a elementi dotati in sé di un'autonoma capacità dimostrativa. 5. Quanto ai ragionamenti svolti dal Giudice di primo grado a smentita della possibilità che l'imputato avesse perso sui luoghi il cappellino in altre circostanze, va osservato che la motivazione effettivamente si soffermava anche su alcuni tratti delle dichiarazioni dell'imputato (pagg. 7 e 8), dai quali desumeva contraddittorietà di per sé idonee a inficiare l'attendibilità della tesi difensiva. La motivazione di secondo grado non mostra di soffermarsi su tale specifico rilievo, in modo da poter rappresentare la sua chiara confutazione e, comunque, risultare il comprensibile superamento dell'intero ragionamento del G.i.p., per la maggiore o pari forza persuasiva degli altri argomenti esposti dalla Corte. 6. Anche con riguardo al tema del contenuto delle conversazioni i rilievi mossi nel ricorso, lungi da risultare connotati da quei tratti che secondo la difesa dovrebbero farne ritenere l'inammissibilità in sede di legittimità, pongono in evidenza una specifica carenza motivazionale su un aspetto della ricostruzione probatoria che la sentenza di primo grado mostra precisamente di rimarcare, dando chiara contezza della rilevanza del dato informativo ai fini della decisione. L'anzidetta sentenza evidenziava, in primo luogo, gli ampi contenuti dei dialoghi intercettati addotti in proposito dall'accusa. Il G.i.p. svolgeva poi osservazioni che, attraverso il richiamo di specifici passaggi, riteneva idonee a smentire l'intervento di commenti agganciati al timore di ritorsioni a seguito della diffusione delle notizie sulle accuse mosse a [OSCURATO:PERSONA] dagli inquirenti. La sentenza, a conferma di ciò, in ultimo si soffermava ancora (pag. 13) sul passaggio delle trascrizioni in cui si leggeva che l'imputato aveva detto "loro mi accusano a parole ... se mi trovavano il fucile". Il testo trascritto, dopo tali frasi, riportava l'affermazione sempre proveniente da [OSCURATO:PERSONA]: "... mi inguaiavano ...". Orbene, non è possibile comprendere come i laconici riferimenti nella sentenza di appello all'esternazione della preoccupazione di ritorsioni dovute alle accuse, possano rappresentare il dovuto confronto con la diversa lettura in primo grado nei termini in cui risulta sopra sviluppata nei suoi ultimi passaggi di rilievo. Né i meri accenni, subito dopo, all'equivocità del (ritenuto) movente illustrano interferenze aventi quale effetto il fraintendimento di detti contenuti. Anche al riguardo manca, dunque, il dovuto confronto con la motivazione della condanna, che possa giustificare la diversa ricostruzione di merito e, pertanto, smentire la correttezza dell'esclusione (all'esito del primo grado) di ogni ragionevole dubbio che si impone per l'affermazione della colpevolezza. 5. Alla stregua di tutte le considerazioni che precedono, la sentenza impugnata, non sfuggendo alle censure mosse nel ricorso, va annullata con rinvio per nuovo giudizio, che, pur nella nuova valutazione degli stessi o di altri elementi riservata al merito, dovrà considerare quanto sopra rilevato in ordine alla necessità del confronto con il percorso motivazionale di primo grado. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio