CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 gennaio 2021
Cassazione n. 27010/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20166/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via A. Vesalio, n. 22, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]). -ricorrente- contro REGIONE LAZIO, in persona del Presidente pro tempore , elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 27, presso l’Avvocatura regionale e rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Livorno, n. 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 316/2021 depositata il 18/01/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024 dal Consigliere dr.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. UBI Factor s.p.a., quale cessionaria dei crediti vantati dalla “Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell’[OSCURATO:PERSONA]”, proprietaria dell’Ospedale generale di [OSCURATO:PERSONA], conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] oggi [OSCURATO:PERSONA] 1 e la Regione Lazio dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendone la condanna al pagamento della somma di euro 25.239.024,50, oltre agli interessi previsti dagli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (in via principale, della Regione, e, in subordine, dell’Azienda o, in alternativa, in via solidale di ambedue le convenute). Tale somma era dovuta a titolo di corrispettivo per svariate prestazioni sanitarie (pronto soccorso, ricovero, day hospital, ambulatoriali e di farmaci ai dimessi), rese, negli anni 2008-2009, dalla Congregazione cedente attraverso l’Ospedale Generale di [OSCURATO:PERSONA], ospedale classificato privato, per conto del servizio sanitario nazionale. Le convenute si costituivano negando ambedue, reciprocamente, la propria legittimazione passiva, altresì contestando non solo la legittimazione attiva di UBI Factor, ma anche, sotto molteplici profili, la fondatezza della domanda attorea, in particolare sul rilievo del carattere extrabudget dei crediti fatti valere, e cioè per essere, le prestazioni da cui i crediti derivavano, state rese oltre il limite di spesa annualmente fissato dalla Regione. 1.1. Con sentenza n. 1521 del 22 gennaio 2014, il Tribunale di Roma rigettava le domande attoree, compensando integralmente le spese di lite tra le parti e ponendo a carico di tutte le parti in solido le spese di c.t.u. 2. Avverso tale decisione UBI Factor proponeva appello; si costituivano, resistendo al gravame, gli enti territoriali. 2.1. Con sentenza n. 316/2021 del 18 gennaio 2021 la Corte di Appello di Roma rigettava l’appello, integralmente confermando la sentenza impugnata. 3. Avverso tale sentenza UBI Factor s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi. Resistono con controricorso la ASL e la Regione Lazio. 4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Le parti resistenti hanno depositato memorie illustrative. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “Violazione degli artt. 111, 6° comma, Cost., 132, 2° comma, n. 4), cod. proc. civ., e 118 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile. Nullità della sentenza per motivazione apparente (art. 360, 1° comma, n. 3 e 4, cod. proc. civ.)”. Deduce che la corte territoriale ha definito la causa adottando una motivazione per relationem , che si esaurisce in un apodittico rinvio a precedenti della Corte di Cassazione senza alcun esame delle censure e delle questioni oggetto del giudizio e che pertanto si rivela soltanto apparente.2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "Violazione degli artt. 1, 2, 16 e 18 della l. 12 febbraio 1968, n. 132, dell’art. 129 del d.P.R. 27 marzo 1969 n. 130, degli artt. 25, 41, 42 e 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; dell’art. 25 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761; dell’art. 1, 18° comma , dell’art. 4, 12° comma, dell’art. 8 quinquies, 2° comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502; degli artt. 1, e 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, dall’art. 79 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133), e dei principî generali in materia di strutture sanitarie equiparate alle strutture pubbliche (articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.).” Lamenta che la corte territoriale ha violato la normativa tutta sopra indicata, perché ha ritenuto che soltanto le strutture pubbliche fossero esonerate dai limiti di spesa ed ha così trascurato che anche agli ospedali classificati privati non erano applicabili i limiti di spesa per gli anni 2008 e 2009, in quanto strutture sanitarie equiparate a quelle pubbliche; aggiunge inoltre che sino all’anno 2011 la Regione Lazio non aveva dato piena attuazione alla disciplina di cui agli articoli 8 quinquiese 8 sexies del decreto legislativo n. 502/1992. 3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Violazione dell’art. 2041 cod. civ. e dei principi generali in materia di arricchimento senza causa ((articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.)”. Lamenta che la corte territoriale ha violato l’art. 2041 cod. civ. in quanto avrebbe trascurato, da un lato, il dovere delle strutture equiparate di rendere la prestazione, e, dall’altro, che le prestazioni, rese al di là del limite di spesa, avrebbero dovuto comunque essere rese, nell’àmbito dei limiti di spesa, da altre strutture analoghe, alle quali comunque gli Enti territoriali avrebbero dovuto corrispondere il corrispettivo, sicché sarebbe indubbio l’arricchimento della parte pubblica. 4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “Violazione degli artt. 111, 6° comma, Cost., 132, 2° comma, n. 4), cod. proc. civ., e 118 delle ‘disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile’. Nullità della sentenza per motivazione apparente(art. 360, 1° comma, n. 3 e 4, cod. proc.civ.)”. Lamenta che la corte di merito sarebbe incorsa nella violazione degli artt. 111, 6° comma, Cost., 132, 2° comma, n. 4), cod. proc. civ., e 118 disp. att. proc. civ., perché si sarebbe limitata a richiamare la sentenza di primo grado, là dove ha affermato che l’imputazione dei pagamenti sarebbe stata compiuta dal debitore, cioè dalla Regione, nei mandati di pagamento emessi, senza tenere conto delle ragioni di censura e degli argomenti fatti valere da UBI Factor. Deduce in particolare che: “Nessun esame risulta compiuto delle molteplici e puntuali censure, svolte da UBI Factor. Né alcuna critica è compiuta delle argomentazioni vòlte a sostenere l’inidoneità dei mandati ad esprimere l’imputazione, nell’àmbito di un "sistema di centralizzazione dei pagamenti‟, istituito dalla stessa Regione Lazio con proprî atti amministrativi per disciplinare rapporti continuativi con le strutture sanitarie (su cui v., infra, § 9). Insomma, la sentenza impugnata si limita ad una meranegazione. Né può costituire valida motivazione la frasetta “irrilevante … è l’esistenza di circolari, atti non vincolanti e che comunque non incidono sulla diversa voluntas manifestata in concreto dal debitore in relazione allo specifico credito”. Essa nulla dice e nulla spiega: né dove né come sia stata fatta l’imputazione, né, soprattutto, perché essa valga a superare quella, adottata dallo stesso debitore, con atti amministrativi vincolanti e provvisti di rilevanza esterna (e si tace qui sull’imputazione del creditore). L’iter logico‟ seguito dalla sentenza impugnata rimane oscuro, anche valendosi della sentenza di primo grado, proprio perché la Corte di Appello non considera in alcun modo le censure che, a quella decisione, ha rivolto UBI Factor. Si aggiunga poi che la sentenza di primo grado viene soltanto “richiamata‟, mentre non ne vengono spiegate, in alcun modo, le ragioni di “adesione‟. 5. Con il quinto motivo di ricorso la ricorrente denuncia “Violazione dell’art.1193 cod. civ., e dei principî generali in materia di imputazione di pagamento. Violazione dell’art. 1362 e ss. in relazione all’interpretazione degli atti amministrativi. Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione (articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc.civ.)”. Deduce che la corte d’appello cade nella violazione dell’art. 1193 cod. civ. e dei principî generali in materia di imputazione di pagamento, dell’art. 1362 e ss. in relazione all’interpretazione degli atti amministrativi, nella violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, nella violazione dell’art. 2697 cod. civ., e dei principî generali in materia di onere della prova (articolo 360, 1°, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.), poiché non avrebbe considerato che, proprio per disciplinare rapporti giuridici continuativi, la Regione Lazio ha adottato un “sistema di centralizzazione dei pagamenti‟ (disegnato dalla DGR 602 del 2004, e dalle “circolari attuative‟), secondo il quale l’imputazione aveva carattere differito, nel senso che i pagamenti mensili andavano a remunerare le prestazioni rese quattro mesi prima e non quelle a cui il singolo mandato di pagamento si riferisce. Lamenta conclusivamente la ricorrente: “La Corte romana, nel richiamare la sentenza del Tribunale, reputa che l’imputazione, nel caso concreto, sia stata compiuta dal debitore. Null’altro”. 6. Il primo motivo è infondato. E’ ben vero che questa Corte ha già avuto modo di affermare che “In tema di motivazione apparente e di rinvio al contenuto della pronuncia di altro giudice, ricorre la violazione dell’art. 132 cod. proc. civ., solo quando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consente in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame” (v., tra le tante, Cass., 14 giugno 2023, n. 16958; Cass., 3 luglio 2013, n. 16697). Nel caso di specie, tuttavia, la corte territoriale ha svolto una propria motivazione fondata sulla autonoma valutazione dei fatti e delle questioni di causa in relazione ai motivi dedotti in appello, richiamando precedenti di questa Corte sulla medesima questione inerente alla non remunerabilità delle prestazioni cd. extra budget. La corte romana richiama, tra le altre, specificatamente l’arresto di cui a Cass., n. 32205/2019, che ha affermato, in relazione a prestazioni rese da un ospedale classificato privato i cui crediti sono stati ceduti ad UBI Factor, la opponibilità dei limiti di budget anche agli ospedali classificati privati per l’anno 2008 e l’anno 2007 e dunque la non remunerabilità delle prestazioni rese oltre tale tetto di spesa e la inammissibilità della disapplicazione, da parte del giudice ordinario, del provvedimento amministrativo di assegnazione del budget, non ricorrendo nel caso di specie i presupposti di cui all’art. 5 della legge 2248/1865 all. E, dal momento che il provvedimento non integra soltanto un mero elemento esterno della fattispecie dedotta in giudizio, ma costituisce un vero e proprio fatto impeditivo della pretesa di chi agisce per il pagamento del corrispettivo della prestazione. La corte di merito ha confermato quanto già rilevato dal tribunale in primo grado, decidendo in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte sulla medesima questione e svolgendo argomentazioni che, lungi dall’esaurirsi in apodittici e generici rinvii alla giurisprudenza di legittimità, integrano un ragionamento che partendo da determinate premesse giunge, con un ragionamento enunciativo, a spiegare il risultato a cui si perviene sulla res decidendi(v. Cass., Sez. Un., 22232/2016) ed ha così assolto, seppure per relationem, al proprio onere motivazionale. 7. Il secondo motivo è inammissibile ex art. 360-bis cod. proc. civ., per contrasto con l’orientamento di questa Suprema Corte e senza che siano addotte ragioni per mutarlo. Si fonda, anzitutto, su una premessa che non trova riscontro nella giurisprudenza del giudice ordinario e neppure in quella del giudice amministrativo (v. Cons. di Stato, n. 4578/2023; Id., 1410/2019), che ha espressamente affermato che gli ospedali classificati sono pertantoequiparati a quelli pubblici ai soli fini della programmazione della rete sanitaria, per cui conservano la loro natura assolutamente privatistica (v. anche Cass., Sez. Un., 02/04/2007, n. 8088). La classificazione, infatti, consiste nell’accertamento che un ospedale privato ha gli stessi requisiti di idoneità tecnico-sanitaria di un ospedale pubblico, senza peraltro a questo integralmente equipararlo. Quanto poi alla questione della opponibilità agli ospedali classificati dei limiti di spesa per gli anni 2008 e 2009, occorre rilevare che secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, recepito anche dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., 32205/2019, che richiama Cons. St. sez. III, 20 luglio 2013, n. 3978; sez. III 6 febbraio 2013, n. 697; sez. III, 8 febbraio 2013, n. 735; sez. III 28 novembre 2014, n. 5901; sez. III, 28 novembre 2014, n. 5901; sez. III 28 giugno 2019, n. 4460), a partire dal 2009 è indubbia l’applicabilità dei tetti vincolanti di spesa agli ospedali classificati, nel senso che i medesimi se hanno ottenuto l’accreditamento dalla Regione ed hanno stipulato con l’Asl una convenzione per operare per il servizio sanitario pubblico sono assoggettati al potere di programmazione -anche finanziaria- della Regione. Invece, per le prestazioni rese sino a tutto il 2008 gli accordi contrattuali di cui al d.lgs. 229/1999 dovevano individuare dei limiti di operatività delle strutture, dovendosi tuttavia precisare, per un verso, che tali limiti non erano invalicabili, ma, per altro verso, che la loro elasticità, in quanto il corrispettivo indicato negli accordi contrattuali era una sorta di preventivo soggetto a verifica concreta in sede di consuntivo, non determinava tuttavia l’automatico diritto delle strutture alla remunerazione delle prestazioni erogate oltre il volume massimo concordato. Sulla scorta di questi principi, questa Suprema Corte ha pertanto già avuto modo di affermare, nella citata sentenza n. 32505/2019 richiamata espressamente dalla qui impugnata sentenza d’appello, che “mentre a partire dal 2009 la remunerazione della prestazione presuppone la determinazione autoritativa del tetto di spesa, nel regime antecedente, e dunque per gli anni 2007 e 2008, la posizione soggettiva è di interesse oppositivo, nel senso che la situazione di partenza corrisponde al diritto soggettivo allaremunerazione della prestazione sanitaria, diritto che si converte in interesse legittimo in presenza dell’adozione di un provvedimento di fissazione del tetto di spesa”. Nel caso di specie, dunque, l’impugnata sentenza ha deciso in maniera conforme all’orientamento di legittimità, né il motivo offre elementi per una sua revisione, dato che il regime del tetto di spesa è in vigore in maniera cogente per le prestazioni svolte nell’anno 2009 anche in relazione agli ospedali classificati privati, come l’ospedale [OSCURATO:PERSONA], cedente il credito ad UBI Factor, mentre il tetto di spesa per l’anno 2008 è stato fissato da un provvedimento amministrativo, che non risulta essere stato impugnato dalla struttura sanitaria e ne condiziona -appunto in relazione ai limiti di budget che vengono fissati- la remunerazione delle prestazioni rese, come è già stato precisamente affermato dalla già citata Cass., 32505/2019, con orientamento cui si intende qui dare continuità, il quale anche precisa che, anche in presenza di giudicato amministrativo di annullamento, la conseguenza non è tuttavia l’espansione del diritto soggettivo e l’assenza di limiti ai fini della remunerazione, ma l’obbligo per la p.a. di adottare una nuova determinazione autoritativa. Né il giudice di merito può disapplicare l’atto amministrativo, qualora venga in rilievo non come mero presupposto, bensì come elemento costitutivo della fattispecie dedotta in giudizio (Cass., 32505/2019 cit.). 8. Il terzo motivo è inammissibile exart. 360-bis cod. proc. civ., dato che le censure che lo compongono sono prospettate sul presupposto della contestazione dell'interpretazione della normativa applicabile adottata dalla sentenza impugnata -conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità - senza però offrire elementi validi a modificare i suddetti orientamenti. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, "L'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà ad una spesa superiore, ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite. Pertanto, l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento exart. 2041 c.c." (Cass., n. 36654/2021; Cass., 06/07/2020, n. 13884; v. anche Cass., n. 11209/2019, secondo cui se, per un verso, il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce exart. 2041 c.c. nei confronti della P.A. ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso; per altro verso, tuttavia, “le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della P.A. trovano adeguata tutela nel principio di diritto comune del cd. "arricchimento imposto", potendo, invece, l'Amministrazione eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto laddove l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento ovvero non ha potuto rifiutarlo perché inconsapevole dell'eventumutilitatis"). Orbene, dalla lettura dell’impugnata sentenza risulta che la corte di merito ha fatto piena e corretta applicazione dei suindicati principi di diritto, che si fondano sul presupposto per cui a tutela della finanza pubblica il limite di budget fissato è opponibile alla struttura sanitaria e rispetto ai quali assume valenza meramente assertiva e generica l’ulteriore rilievo, contenuto nel motivo, per cui quantomeno sino al 2008, e, nella Regione Lazio, sino al 2011, l’[OSCURATO:PERSONA] non poteva rifiutare lo svolgimento di prestazioni sanitarie. 9. Il quarto ed il quinto motivo, che per la loro stretta connessione possono essere trattati congiuntamente, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. Sulla questione della imputazione dei pagamenti la corte romana ha espressamente rilevato: “… circa l’errata imputazione del pagamento, nel richiamare al riguardo la sentenza del tribunale, non può che ribadirsi che laddove l’imputazione sia fatta dal debitore, come nel caso di specie, a norma dell’art. 1193, I comma, cod. civ. il creditore non avrebbe potuto dare una diversa imputazione. Del tutto irrilevante è sotto il profilo dell’inapplicabilità dell’art. 1193, I comma, cod. civ. è l’esistenza di circolari, atti non vincolanti e che comunque non incidono sulla diversa voluntas manifestata all’esterno dal debitore in relazione allo specifico debito” (v. p. 5 della sentenza impugnata). La corte territoriale ha dunque confermato la sentenza di primo grado, svolgendo una propria autonoma motivazione, di cui va esclusa l’inesistenza ovvero la mera apparenza, e, lungi dal trascurare le deduzioni e le difese tutte di UBI Factor, ne ha rilevato l’infondatezza.Sotto la formale invocazione della violazione di legge, entrambi i motivi sollecitano un riesame del fatto e della sua valutazione, che risulta tuttavia riservata al giudice di merito e, siccome congruamente motivata, sfugge al sindacato di legittimità (v., tra le tantissime, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148; Cass., 24/05/2006, n. 12362; Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485; è stato altresì precisato che, nel rendere la propria decisione, il giudice del meritonon incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata: v. Cass., 02/08/2016, n. 16056;Cass., 31/07/2017, n. 19011; Cass., 07/12/2017, n. 29404). 10. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 11. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA] 1, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 20.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorr