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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 1 gennaio 2024

Cassazione n. 32680/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano; nel procedimento a carico del medesimo: avverso la sentenza del 06/07/2023 della corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost.

Procuratore Generale dr. ssa Marilia di Nardo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa dal il Tribunale di Caltanissetta, in data 27 ottobre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art.7, co. 1, D.L. 4/19, perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legge, ometteva informazioni dovute nella richiesta n.

INPS-RDC-2019-1261918 del 22 agosto 2020.

2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione sollevando 2 motivi di impugnazione.

3. Deduce con il primo motivo, vizi di violazione di legge e di motivazione per erronea interpretazione dell'istituto dell'abrogati° criminis, ribadendosi l'avvenuta abrogazione delle norme incriminatrici previste dall'articolo 7 del D.L. n. 4/2019, e cioè della disciplina sanzionatoria per l'indebita percezione del sussidio a decorrere dal gennaio 2024.

Vi sarebbe una compromissione del principio del favor rei, nonché delle regole poste a presidio della successione delle leggi penali nel tempo, in quanto a causa di una mal accorta regolamentazione da parte del legislatore, verrebbe data applicazione ad una norma penale più sfavorevole in tutti quei casi il cui tempus commissi delicti sia antecedente alla produzione degli effetti della lex mitior, così determinando - sul piano pratico - un trattamento diseguale rispetto a condotte analoghe, commesse in tempi diversi.

4. Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, poiché al ricorrente viene contestato di aver reso informazioni incomplete e non corrispondenti al vero sulla propria situazione economica, senza che tali omissioni avessero rilevanza poiché il ricorrente avrebbe avuto comunque diritto alla percezione del reddito di Cittadinanza.

La Corte di Appello non avrebbe adeguatamente valutato il collegamento funzionale tra l'asserita omissione di dati ritenuti rilevanti ai fini della percezione e il risultato della indebita percezione.

In particolare, mancherebbe la prova del dolo specifico e della indebita percezione.

Peraltro, ritiene la difesa, che il ragionamento addotto dalla Corte territoriale sarebbe altresì contrario al principio di non colpevolezza, determinando un'illegittima inversione della prova. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è inammissibile.

Deve in proposito ribadirsi l'orientamento di questa Suprema Corte secondo il quale l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza. (Sez. 3 - n. 7541 del 24/01/2024 Rv. 285964 - 01).

Le ulteriori notazioni appaiono meramente astratte e lontane dalla questione decisa afferente il reato ex art. 7 comma 2 del DL 4/2019.

2. Quanto al secondo motivo, va premesso che con la sentenza impugnata è stata confermata la tesi della fondatezza della prospettazione accusatoria elaborata sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Mussomeli, i cui esiti avevano comprovato la non veridicità di dichiarazioni presentate in ordine alle condizioni di reddito del nucleo familiare del ricorrente, richiamandosi la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, le omissioni, anche parziali, di informazioni dovute, rilevano ove strumentali al conseguimento del beneficio, cui altrimenti non si avrebbe diritto.

Nel c:aso di specie era risultato, secondo la Corte di appello, che "i coniugi [OSCURATO:PERSONA] fossero titolari di diversi possedimenti che superavano di certo la soglia di valore dei 30.000 euro stabilita dalla legge per il patrimonio immobiliare; che già solo con riferimento all'anno 2019, il fatto che la moglie avesse ottenuto contributi agricoli erogati dall'Agea per 7.141,80 euro non solo dava contezza del valore certamente superiore a 30.000 euro dei beni immobili della stessa, ma c:omportava di fatto per tale anno il superamento della soglia di E: 6.000, anche considerando che la stessa proprio nell'anno 2019 quale dipendente con contratto a tempo determinato con part-time orizzontale della "Soc. coop. sociale [OSCURATO:PERSONA]", aveva percepito redditi per 3.960,00 ed era pure titolare dal 13 giugno 2016 di una ditta individuale esercente l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali.

Riteneva, dunque, (il giudice ndr) che la condotta posta in essere dall'imputato fosse consapevolmente volta ad omettere di dichiarare componenti del reddito e del patrimonio familiare che non gli avrebbero consentito di ottenere il beneficio in questione".

Si tratta di una decisione che appare giuridicamente coerente con l'indirizzo di questa Corte secondo il quale integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge. (Sez.

U - , Sentenza n. 49686 del 13/07/2023 Ud. (dep. 13/12/2023 ) Rv. 285435 - 01 Appare inoltre più che adeguata la risposta alle deduzioni sollevate in punto di elemento psicologico del reato, oltre che di indebita acquisizione dell'importo, laddove i giudici hanno più che ragionevolmente precisato - senza che sul punto sia stata formulata adeguata confutazione, al di là di una generica reiterazione delle osservazioni già proposte in appello -, che "il difensore si è soffermato, infatti, su alcune circostanze, quali l'omessa valutazione dei possedimenti immobiliari del nucleo familiare, l'omessa indicazione dei dati catastali dei terreni, l'omessa considerazione della improduttività delle attività della ditta individuale della moglie dell'imputato, ma non ha supportato con adeguata base probatoria le proprie allegazioni.

Parimenti non ha dimostrato che l'istanza era stata redatta in un patronato per conto dell'imputato, il quale per tale ragione non si sarebbe reso conto delle numerose omissioni.

Si tratta, cioè, di affermazioni che, in quanto prive di supporto probatorio, non sono idonee a inficiare il logico ragionamento seguito dal primo giudice nel i-itenere superati i limiti di ammissibilità al beneficio grazie alle omesse indicazioni reddituali.

Il difensore si è, per di più, limitato a censurare genericamente la sentenza evidenziando solo alcune delle omissioni dell'imputato, non dimostrandone la irrilevanza, e non allegando idonea documentazione volta a riscontrare la improduttività di beni e attività.

Gli indici vaiorizzati dal decidente, invece, quali la percezione di contributi AGEA, l'attività lavorativa svolta dalla moglie del predetto, la titolarità di ditte individuali, costituiscono evidente pregnante riscontro alla prospettazione accusatoria.

Analoghe considerazioni valgono per l'ISEE, la cui valenza, come affermato dai giudici di legittimità, non è determinante ai fini che in questa sede rilevano (cfr. Cass. 46159/21).

In tal senso, la condotta posta in essere dall'imputato, implicando l'inganno potenziale o effettivo del destinatario della dichiarazione ai fini della valutazione dell'eventuale superamento della soglia di reddito (Cass n. 16338/2006), appare certamente sorretta da dolo specifico richiesto dalla norma violata (Cass., Sez.

II, n. 8660/2011, Rv. 252467)".

3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Milano; nel procedimento a carico del medesimo: avverso la sentenza del 06/07/2023 della corte di appello di Caltanissetta; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Sost. Procuratore Generale dr. ssa Marilia di Nardo che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'indagato avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza sopra indicata la Corte di appello di Caltanissetta confermava la sentenza emessa dal il Tribunale di Caltanissetta, in data 27 ottobre 2022, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato di cui all'art.7, co. 1, D.L. 4/19, perché, al fine di ottenere indebitamente il beneficio del reddito di cittadinanza di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legge, ometteva informazioni dovute nella richiesta n. INPS-RDC-2019-1261918 del 22 agosto 2020. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per Cassazione sollevando 2 motivi di impugnazione. 3. Deduce con il primo motivo, vizi di violazione di legge e di motivazione per erronea interpretazione dell'istituto dell'abrogati° criminis, ribadendosi l'avvenuta abrogazione delle norme incriminatrici previste dall'articolo 7 del D.L. n. 4/2019, e cioè della disciplina sanzionatoria per l'indebita percezione del sussidio a decorrere dal gennaio 2024. Vi sarebbe una compromissione del principio del favor rei, nonché delle regole poste a presidio della successione delle leggi penali nel tempo, in quanto a causa di una mal accorta regolamentazione da parte del legislatore, verrebbe data applicazione ad una norma penale più sfavorevole in tutti quei casi il cui tempus commissi delicti sia antecedente alla produzione degli effetti della lex mitior, così determinando - sul piano pratico - un trattamento diseguale rispetto a condotte analoghe, commesse in tempi diversi. 4. Con il secondo motivo rappresenta la violazione dell'art. 606, co. 1, lett. b) c.p.p. per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, poiché al ricorrente viene contestato di aver reso informazioni incomplete e non corrispondenti al vero sulla propria situazione economica, senza che tali omissioni avessero rilevanza poiché il ricorrente avrebbe avuto comunque diritto alla percezione del reddito di Cittadinanza. La Corte di Appello non avrebbe adeguatamente valutato il collegamento funzionale tra l'asserita omissione di dati ritenuti rilevanti ai fini della percezione e il risultato della indebita percezione. In particolare, mancherebbe la prova del dolo specifico e della indebita percezione. Peraltro, ritiene la difesa, che il ragionamento addotto dalla Corte territoriale sarebbe altresì contrario al principio di non colpevolezza, determinando un'illegittima inversione della prova. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è inammissibile. Deve in proposito ribadirsi l'orientamento di questa Suprema Corte secondo il quale l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della "lex mitior", altrimenti conseguente ex art. 2, comma secondo, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza. (Sez. 3 - n. 7541 del 24/01/2024 Rv. 285964 - 01). Le ulteriori notazioni appaiono meramente astratte e lontane dalla questione decisa afferente il reato ex art. 7 comma 2 del DL 4/2019. 2. Quanto al secondo motivo, va premesso che con la sentenza impugnata è stata confermata la tesi della fondatezza della prospettazione accusatoria elaborata sulla base degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Mussomeli, i cui esiti avevano comprovato la non veridicità di dichiarazioni presentate in ordine alle condizioni di reddito del nucleo familiare del ricorrente, richiamandosi la giurisprudenza di legittimità secondo la quale, le omissioni, anche parziali, di informazioni dovute, rilevano ove strumentali al conseguimento del beneficio, cui altrimenti non si avrebbe diritto. Nel c:aso di specie era risultato, secondo la Corte di appello, che "i coniugi [OSCURATO:PERSONA] fossero titolari di diversi possedimenti che superavano di certo la soglia di valore dei 30.000 euro stabilita dalla legge per il patrimonio immobiliare; che già solo con riferimento all'anno 2019, il fatto che la moglie avesse ottenuto contributi agricoli erogati dall'Agea per 7.141,80 euro non solo dava contezza del valore certamente superiore a 30.000 euro dei beni immobili della stessa, ma c:omportava di fatto per tale anno il superamento della soglia di E: 6.000, anche considerando che la stessa proprio nell'anno 2019 quale dipendente con contratto a tempo determinato con part-time orizzontale della "Soc. coop. sociale [OSCURATO:PERSONA]", aveva percepito redditi per 3.960,00 ed era pure titolare dal 13 giugno 2016 di una ditta individuale esercente l'attività di coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali. Riteneva, dunque, (il giudice ndr) che la condotta posta in essere dall'imputato fosse consapevolmente volta ad omettere di dichiarare componenti del reddito e del patrimonio familiare che non gli avrebbero consentito di ottenere il beneficio in questione". Si tratta di una decisione che appare giuridicamente coerente con l'indirizzo di questa Corte secondo il quale integrano il delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo 2019, n. 26, le omesse o false indicazioni di informazioni contenute nell'autodichiarazione finalizzata a conseguire il reddito di cittadinanza solo se funzionali a ottenere un beneficio non spettante ovvero spettante in misura superiore a quella di legge. (Sez. U - , Sentenza n. 49686 del 13/07/2023 Ud. (dep. 13/12/2023 ) Rv. 285435 - 01 Appare inoltre più che adeguata la risposta alle deduzioni sollevate in punto di elemento psicologico del reato, oltre che di indebita acquisizione dell'importo, laddove i giudici hanno più che ragionevolmente precisato - senza che sul punto sia stata formulata adeguata confutazione, al di là di una generica reiterazione delle osservazioni già proposte in appello -, che "il difensore si è soffermato, infatti, su alcune circostanze, quali l'omessa valutazione dei possedimenti immobiliari del nucleo familiare, l'omessa indicazione dei dati catastali dei terreni, l'omessa considerazione della improduttività delle attività della ditta individuale della moglie dell'imputato, ma non ha supportato con adeguata base probatoria le proprie allegazioni. Parimenti non ha dimostrato che l'istanza era stata redatta in un patronato per conto dell'imputato, il quale per tale ragione non si sarebbe reso conto delle numerose omissioni. Si tratta, cioè, di affermazioni che, in quanto prive di supporto probatorio, non sono idonee a inficiare il logico ragionamento seguito dal primo giudice nel i-itenere superati i limiti di ammissibilità al beneficio grazie alle omesse indicazioni reddituali. Il difensore si è, per di più, limitato a censurare genericamente la sentenza evidenziando solo alcune delle omissioni dell'imputato, non dimostrandone la irrilevanza, e non allegando idonea documentazione volta a riscontrare la improduttività di beni e attività. Gli indici vaiorizzati dal decidente, invece, quali la percezione di contributi AGEA, l'attività lavorativa svolta dalla moglie del predetto, la titolarità di ditte individuali, costituiscono evidente pregnante riscontro alla prospettazione accusatoria. Analoghe considerazioni valgono per l'ISEE, la cui valenza, come affermato dai giudici di legittimità, non è determinante ai fini che in questa sede rilevano (cfr. Cass. 46159/21). In tal senso, la condotta posta in essere dall'imputato, implicando l'inganno potenziale o effettivo del destinatario della dichiarazione ai fini della valutazione dell'eventuale superamento della soglia di reddito (Cass n. 16338/2006), appare certamente sorretta da dolo specifico richiesto dalla norma violata (Cass., Sez. II, n. 8660/2011, Rv. 252467)". 3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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