CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 36269/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/10/2022 del GIP TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA]!')Zial-o-av-n-iiso alle parti :i -i/- Udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza con cui il G.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 18 ottobre 2022 ha applicato allo stesso, imputato del reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen. e 73, comma 1 e 4, e 80, comma 2, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, la pena concordata con il P.M. ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. Il ricorrente si affida a due motivi: con il primo lamenta violazione di legge processuale in relazione alla mancata traduzione nella lingua madre dell'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della successiva sentenza di condanna emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con conseguente nullità della pronunzia per non avere l'imputato compreso le accuse e per non essersi potuto difendere adeguatamente; con il secondo motivo denunzia ulteriore violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata verifica degli elementi determinanti la possibile pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. Le descritte censure non rientrano tra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardanti motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che l'obbligo della motivazione della sentenza va conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento: lo sviluppo delle linee argomentative è necessariamente correlato all'esistenza dell'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione. Ciò implica, tra l'altro, che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui al richiamato art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo invece ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nella enunciazione che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronunzia di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 5777 del 27/03/1992, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 191134; Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270; si tratta di orientamento concordemente accolto dalla giurisprudenza successiva). Anche per ciò che riguarda gli altri tratti significativi della decisione, che riguardano precipuamente la qualificazione giuridica del fatto, la continuazione, l'esistenza e la comparazione delle circostanze e la congruità della pena, la costante giurisprudenza di questa Corte, nel solco delle enunciazioni delle Sezioni unite, ha affermato che la motivazione può ben essere sintetica ed a struttura enunciativa, purché risulti che il Giudice abbia compiuto le pertinenti valutazioni. Né l'imputato può avere interesse a lamentare una siffatta motivazione censurandola come insufficiente e sollecitandone una più analitica, dal momento che la statuizione coincide esattamente con la volontà pattizia del giudicabile. D'altra parte, attesa la natura pattizia del rito, chi chiede la pena pattuita rinuncia ad avvalersi della facoltà di contestare l'accusa. Ne consegue, come questa Corte ha più volte avuto modo di affermare, che l'imputato non può prospettare con il ricorso per cassazione censure che coinvolgono il patto dal medesimo accettato. Nel caso di specie il Tribunale ha dato conto che, alla luce degli atti, la pena è correttamente determinata e che non vi sono le condizioni per una diversa e più favorevole pronunzia (p. 1). Con specifico riferimento alla questione della mancata traduzione degli atti nella lingua madre del ricorrente, infine, è appena il caso di osservare che «L'accesso al cd. "patteggiamento" preclude all'imputato alloglotta, che non conosca la lingua italiana, la possibilità di eccepire la nullità derivante dalla mancata traduzione di una parte degli atti del procedimento» (Sez. 2, n. 6575 del 02/02/2016, Vidroi e altro, Rv. 266198; nello stesso senso v. già Sez. 6, n. 10983 del 19/11/2009, dep. 2010, Z, Rv. 246677; Sez. 2, n. 15435 del 16/01/2008, Daescu, Rv. 239626). Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dell ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, a titolo di sanzione pecuniaria della somma indicata in dispositivo, che si stima conforme a diritto ed equa. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Cos