CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 24094/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 13 giugno 2024 dalla Corte di appello di Napoli, che ha riformato in punto di trattamento sanzionatorio la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA] dal Giudice monocratico del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di cui agli artt. 234, comma 2, n. 1, cod. 'pen. m.p. e per diversi episodi di falso per induzione. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, ricorso depositato il 14 novembre 2024. 2.1. I primi due motivi di ricorso lamentano violazione di legge e vizio di motivazione quanto al vaglio del materiale probatorio che ha condotto alla conferma del giudizio di penale responsabilità. 2.2. Il terzo motivo di ricorso deduce violazione di legge perché il Tribunale avrebbe dovuto escutere con le garanzie dell'art. 210 cod. proc. pen. i medici che avevano redatto i certificati che si assumono falsi. 2.3. Il quarto motivo di ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al vaglio circa il dolo del falso per induzione. 2.5. Il quinto motivo di ricorso denunzia violazione di legge e vizio di motivazione quanto al calcolo della pena. 2.6. Il sesto motivo di ricorso lamenta omessa motivazione sul diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche ed accenna, nel titoletto, anche al diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è tardivo perché: - la sentenza impugnata è stata deliberata il 13 giugno 2024 e la Corte di appello ha riservato il deposito dei motivi in giorni 90; - tale termine scadeva I'll settembre 2024 (considerato che al termine ex art. 544 cod. proc. pen. non si applica la sospensione feriale, come sancito da Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586 - 01); - la sentenza è stata depositata tempestivamente, il 5 settembre 2024; - il termine di quarantacinque giorni di cui all'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. ha iniziato a decorrere il 12 settembre 2024; - esso è decorso, quindi, il 26 ottobre 2024; - il ricorso è stato depositato telematicamente il 14 novembre 2024. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parta ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle