CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 04548/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3938/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Brescia, con procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; –ricorrente – contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, rappresentat o e difes o ex lege da ll’Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la sede della medesima Avvocatura; –controricorrente – avverso il decreto della Corte di a ppello di Brescia n. 1713/2021depositato il 28 giugno 202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 settembre2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - con ricorsi ex art. 3 legge 89/2001, depositati in data 25 marzo 2010 e 19 settembre 2019 presso la Corte di appello di Brescia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] Gavarno in liquidazione, nonché [OSCURATO:PERSONA], Stefano e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi tre in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], chiedevano il riconoscimento dell’equo indennizzo per l’irragionevole durata di una controversia civile svoltasi avanti al Tribunale di Bergamo e poi alla Corte di appello di Brescia; - c on decreto n. 1965 del 6 settembre 20 19, il consigliere designato della Corte di appello di Brescia accoglieva, per quanto di ragione, i ricorsi, liquidando la complessiva somma di euro 7.200,00 per ciascuno dei ricorrenti e disponendo la modifica/correzione dello stesso provvedimento - depositata la relativa istanza il 19.09.2019 - con successivo decreto n. 16 del 7 gennaio 2021, provvedimenti entrambi notificati il 1° febbraio 2021; - d ecidendo sull’opposizione ex art. 5 - ter legge n. 89/2001 proposta avverso il citato decreto dal Ministero della giustizia deducendo la tardività ex art. 5 legge n. 89/2001 della notifica della ingiunzione, la Corte di appello di Brescia , nella resistenza degli originari ricorrenti, che rappresentavano quale data per la notifica quella di adozione del decreto di correzione, con decreto n. 1713 del 2021 , accoglieva l’opposizione e per l’effetto dichiarava l’inefficacia del decreto n. 1965/2019, condannando gli originari ricorrenti alle spese del procedimento. Più specificamente, per quanto ancora di rilievo in questa sede, la Corte distrettuale riteneva fondat a l a lamentat a tardività della notificazione del decreto n. 1965/2019, avvenuta solo il 1° febbraio 2021, non riconoscendo alcun rilievo all’impugnazione tardiva delle “parti corrette”, trattandosi di decreto ex legge n. 89/2001, per cui andava comunque effettuata entro il termine di decadenza, che come tale era da ritenere perentorio in quanto impediva l’ulteriore riproposizione della domanda. Aggiungeva che del pari dovevano ritenersi irrilevanti le eccezioni subordinate dei resistenti circa la procedura ex art. 288 c.p.c.; - a vverso il menzionato provvedimento , ha proposto ricorso per cassazione,sulla base di due motivi, il solo Locatelli, cui ha resistito il Ministero con controricorso; – fissata l’adunanza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c., parte ricorrente ha curato il deposito di memoria illustrativa. Atteso che : - occorre premettere che sebbene parte ricorrente non abbia provveduto alla notificazione del ricorso alle altre parti del giudizio, la circostanza va ritenuta irrilevante. Invero, in un contesto di cause scindibili, il principio costituzionale di ragionevole durata del processo impedisce al giudice di adottare provvedimenti che, senza utilità per il diritto di difesa o per il rispetto del contraddittorio, ritardino inutilmente la definizionedel giudizio (cfr. Cass. 6 agosto 2010 n. 18375). Pertanto, nel caso di specie, la circostanza che il ricorso per cassazione non sia stato notificato dal Locatelli a [OSCURATO:PERSONA], all’[OSCURATO:PERSONA] Gavarno in liquidazione, nonché a [OSCURATO:PERSONA], a Stefano e [OSCURATO:PERSONA], questi ultimi tre in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], rende superfluo il rinvio della causa per provvedere a tale incombente, atteso che nessuna delle particostituite nel giudizio di legittimità ha formulato domande neiconfronti dei predetti; - v enendo all'esame dei motivi di ricorso, c on il primo motivo il Locatelli lamenta la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 287 e 288 c.p.c., 153, comma 2 c.p.c. e 5, comma 2 legge n. 89/2001, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per non avere la Corte distrettuale considerato i gravi motivi per concedere la rimessione in termini e quindi l’esame della domanda di merito. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e/o la falsa applicazione degli artt.156, 287 e 288 c.p.c., in riferimento agli artt. 5, comma 3 e 5 ter legge n. 89/2001, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la Corte distrettuale ritenuto infondata la domanda di riqualificare l’istanza di correzione depositata il 19.09.2019 dal Locatelli quale opposizione ex art. 5 ter legge n. 89/2001. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. E’pacifico che gli originari ricorrent i non abbiano notificato nel termine di cui al secondo comma dell'art. 5 della legge n. 89/2001 (quale scaturente dalle modifiche di cui alla legge n. 134 del 2012) né il ricorso né il decreto di (parziale) accoglimento del primo, avendo provveduto alla notificazione del decreto solo dopo la intervenuta correzione dello stesso, sicché alla fattispecie risulta chiaramente applicabile la disposizione di legge secondo cui la tardiva notifica determin a l'inefficacia del decreto stesso.Questa Corte con la sentenza n. 5656 del 2015 ha avuto modo di chiarire che la novella del 2012 della legge n. 89/2001, ha introdotto un meccanismo simile a quello del procedimento ingiuntivo, eppure allo stesso non identico, facendo espresso richiamo al codice di procedura civile solo nei casi in cui la disciplina dello stesso sia estensibile. Da tale premessa, in motivazione ha altresì tratto la conclusione secondo cui il rimedio della tempestiva opposizione ai sensi della legge n. 89 del 2001, di cui all'art. art. 5 ter è da ritenersi applicabile anche al fine di far dichiarare la inefficacia del decreto, emesso dal Presidente della Corte d'appello o da un consigliere da lui delegato, nel caso in cui il decreto stesso non venga notificato entro il termine di trenta giorni dal suo deposito ovvero, nel caso in cui il decreto non venga depositato entro il termine di trenta giorni dal deposito del ricorso, di cui all'art. 3, comma 4 della medesima legge, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto deposito dello stesso. Ne consegue che correttamente il Ministero si è avvalso dell'opposizione al fine di far dichiarare l'inefficacia del decreto tardivamente notificato, e che altrettanto corretta, alla luce del dettato normativo, è la soluzione alla quale è pervenuta la Corte distrettuale,che si è limitata a dichiarare l'inefficacia del decreto. Inoltre– e questo rilievo è decisivo - i l ricorrent e si è limitat o a riferire della esistenza, nel decreto depositato dal consigliere delegato,di “errori materiali” e “sostanziali” che però vengono descrittisolo genericamente perché nel ricorso non vi è traccia nè del loro specifico contenuto e nemmeno dei passaggi essenziali (v. pagine 2 , 5 , 12 e 18 del ricorso). Inoltre, non risulta neppure riportata l’istanza di correzione con le specifiche richieste. Risulta pertanto violato anche il disposto dell’art. 366 n. 6 cpc perché anche in caso di errores in procedendo l’onere di specificità va rispettato (cfr. tra le varie, Sez. 1 - , Sentenza n. 12481 del 19/04/2022 secondo cui i l principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ex art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c., è compatibile con il principio di cui all'art. 6, par. 1, della CEDU, qualora, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, dovendosi, di conseguenza, ritenere rispettato ogni qualvolta l'indicazione dei documenti o degli atti processuali sui quali il ricorso si fondi, avvenga, alternativamente, o riassumendone il contenuto, o trascrivendone i passaggi essenziali, bastando, ai fini dell'assolvimento dell'onere di deposito previsto dall'art. 369, comma 2, n. 4 c.p.c., che il documento o l'atto, specificamente indicati nel ricorso, siano accompagnati da un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui siano stati prodotti o formati). Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , sollecitando la Corte di Cassazione aduna attività di ricerca ed interpolazione di dati all'interno dell'incartoprocessuale che non le è propria. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrenteal pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo. P . Q . M . La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1. 300,00 per compensi, oltre alle