CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20791/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]Annunziata; ritenuto che l'unico motivo - con il quale, nell'epigrafe dello stesso, si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva ed il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per l'ascritto reato di truffa, risultando tuttavia mancante dell'indicazione delle ragioni di diritto che dovrebbero supportare le doglianze prospettate - è radicalmente generico per indeterminatezza, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581 cod. proc. pen. A fronte della motivazione della sentenza impugnata, logicamente corretta, il ricorrente non indica, indica, gli elementi che sono alla base delle censure formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che a tale riguardo deve farsi applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione nel caso in cui manchi la correlazione tra le ragioni poste a fondamento dalla decisione impugnata e quelle argomentate nell'atto di impugnazione, atteso che questo non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alle doglianze dedotte, avendo correttamente rilevato come, nel caso di specie, la sussistenza del fatto contestato e la sua riconducibilità all'imputato risultassero comprovate dalle risultanze istruttorie, con particolare riferimento sia alle dichiarazioni del querelante, che aveva fornito una compiuta descrizione della dinamica dei fatti, sia alla intestazione all'odierno ricorrente della carta prepagata sulla quale era confluito l'ingiusto profitto (si veda pagina 4 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.M