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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 febbraio 2024

Cassazione n. 16801/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale..Jei è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. ' Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, in quanto dalle risultanze istruttorie acquisite non emerge alcuna prova circa l'attribuibilità della coltivazione al ricorrente; considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibiliin sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3-4 della sentenza gravata, laddove ha affermato che dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], proprietario formale del fondo, è emerso che l'imputato e la sua famiglia avevano il possesso e la disponibilità dell'area.

Altri testi hanno riferito di aver visto i componenti della famiglia Mangone sui luoghi e anche da solo, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ammesso di recarsi sul fondo per raccogliere olive e quindi confermando di avere la disponibilità dell'area.

Il giudice di merito ha altresì evidenziato, al riguardo, che rilevato che l'imputato era pienamente a conoscenza dell'esistenza di varco di accesso al fondo, che era occultato dalla vegetazione.

Il terreno , lungi dall'essere accessibile a chiunque, era recintato e dotato di un accesso e vi era, nascosta tra altre colture, una vasta piantagione di marijuana in stato avanzato di crescita, dotata di impianto di irrigazione e curata con antiparassitari. ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale..Jei è stato condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90. ' Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla affermazione della responsabilità, in quanto dalle risultanze istruttorie acquisite non emerge alcuna prova circa l'attribuibilità della coltivazione al ricorrente; considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibiliin sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3-4 della sentenza gravata, laddove ha affermato che dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], proprietario formale del fondo, è emerso che l'imputato e la sua famiglia avevano il possesso e la disponibilità dell'area. Altri testi hanno riferito di aver visto i componenti della famiglia Mangone sui luoghi e anche da solo, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha ammesso di recarsi sul fondo per raccogliere olive e quindi confermando di avere la disponibilità dell'area. Il giudice di merito ha altresì evidenziato, al riguardo, che rilevato che l'imputato era pienamente a conoscenza dell'esistenza di varco di accesso al fondo, che era occultato dalla vegetazione. Il terreno , lungi dall'essere accessibile a chiunque, era recintato e dotato di un accesso e vi era, nascosta tra altre colture, una vasta piantagione di marijuana in stato avanzato di crescita, dotata di impianto di irrigazione e curata con antiparassitari. ritenuto che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 23/02/2024 Il consigliere estensore I
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