Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 806/2025
ECLI:EU:T:2025:499
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0444(01)_INF
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 14 maggio 2025 –
Société générale e a. / SRB (Contributi ex ante 2020)
(causa T‑444/20)
«Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB sul calcolo dei contributi ex ante per il 2020 – Articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014 – Ricorso manifestamente fondato – Limitazione degli effetti dell’ordinanza nel tempo»
1.
Ricorso di annullamento – Ricorso proposto contro una decisione – Revoca implicita in corso di causa della decisione impugnata – Revoca che produce effetti equivalenti a quelli di una sentenza di annullamento – Ricorso divenuto privo di oggetto – Non luogo a statuire
(Art. 263 TFUE)
(v. punto 20)
2.
Procedimento giurisdizionale – Conclusioni del ricorso – Adattamento in corso di causa – Decisione che modifica in corso di causa la decisione impugnata – Adattamento delle conclusioni e dei motivi di ricorso inizialmente dedotti – Ammissibilità – Presupposti
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 86)
(v. punti 24‑26)
3.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello-obiettivo finale – Ambito di applicazione – Applicazione nel periodo iniziale
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, art. 70, § 2, commi 1 e 4)
(v. punto 47)
4.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento – Contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (SRF) – Massimale annuale dell’importo cumulativo dei contributi individuali al SRF fissato al 12,5% del livello-obiettivo finale – Portata – Non superamento di tale massimale da parte del Comitato di risoluzione unico (SRB) – Criteri di valutazione – Approccio dinamico al livello obiettivo finale
(Regolamento del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio n. 806/2014, artt. 69, § 1, e 70, § 2, commi 1 e 4)
(v. punto 48)
Dispositivo
1)
La decisione SRB/ES/2022/80 del Comitato di risoluzione unico (SRB), del 7 dicembre 2022, sul calcolo dei contributi ex ante per il 2020 al Fondo di risoluzione unico (SRF) è annullata nella parte riguardante la Société générale, il Crédit du Nord e la SG [OSCURATO:PERSONA].
2)
Gli effetti della decisione SRB/ES/2022/80 sono mantenuti nella parte concernente la Société générale, il Crédit du Nord e la SG [OSCURATO:PERSONA] fino a quando il SRB non avrà adottato le misure necessarie che l’esecuzione della presente ordinanza comporta, entro un termine ragionevole che non può superare i sei mesi dalla data in cui la presente ordinanza diventa definitiva.
3)
Il SRB si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla Société générale, dal Crédit du Nord e dalla SG [OSCURATO:PERSONA].
4)
[OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea si faranno carico delle proprie spese.