CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026
Cassazione n. 18497/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv.- controricorrente -avverso la sentenza n. 401/2025 della [OSCURATO:PERSONA],pubblicata il giorno 28 marzo 2025;udita la relazione svolta alla camera di consiglio tenuta il giorno 20maggio 2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:SOCIETA]., assicuratrice della [OSCURATO:SOCIETA]. per ilrischio di danno ambientale, domandò giudizialmente la condanna dellaNumero registro generale 22666/2025Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 18497/2026Data pubblicazione 08/06/2026assicurata al pagamento di euro 8.419.959,10, quale ripetizione degliindennizzi erogati per le attività di bonifica rese necessarie dalla rotturadi un oleodotto di proprietà Iplom, con fuoriuscita di greggio.Addusse, a suffragio della domanda, il dolo o la colpa gravedell’assicurato nella causazione del sinistro (art. 1900, primo comma,cod. civ.) nonché la condotta reticente tenuta dal medesimo nella fasecontrattuale e dopo il sinistro, rilevante ex artt. 1892 e 1893 cod. civ..Nel costituirsi in lite, la [OSCURATO:SOCIETA]., oltre al rigetto delle avversepretese, formulò domanda riconvenzionale di condanna al pagamentodella somma di euro 641.635,36, quale ulteriore indennizzo.2. All’esito del giudizio di prime cure, l’adito Tribunale di Genovaaccolse la domanda attorea e rigettò quella riconvenzionale.3. La decisione in epigrafe indicata ha disatteso l’appello interpostodalla originaria convenuta.4. [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per cassazione, per tre motivi.Resiste, con controricorso, [OSCURATO:SOCIETA]..5. Con provvedimento del 13 dicembre 2025, è stata formulata, aisensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., sintetica proposta di definizionedel ricorso, ravvisandone l’inammissibilità per tardività, in quantoproposto (in data 30 ottobre 2025) dopo l’avvenuto decorso deltermine c.d. lungo fissato dall’art. 327 cod. proc. civ. dalla data dipubblicazione della sentenza, individuata nel 28 marzo 2025.A seguito di tempestiva e rituale istanza di decisione formulata daparte ricorrente è stata fissata, per la trattazione del ricorso,l’adunanza camerale odierna, in vista della quale ambedue le particostituite hanno depositato memoria illustrativa.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cuial secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..r.g. n. 22666/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22666/2025Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 18497/2026Data pubblicazione 08/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. È superflua l’illustrazione (e, a maiori, la disamina) dei motividella impugnazione: il ricorso per cassazione è infatti inammissibile pertardività, come già rilevato nella proposta di definizione.1.1. Il termine c.d. lungo sancito dall’art. 327, primo comma, cod.proc. civ., per la proposizione delle impugnazioni ordinarie, finalizzatoa garantire la stabilità dei rapporti giuridici tramite la formazione delgiudicato sui provvedimenti, decorre, indipendentemente dalla notifica,«dalla pubblicazione della sentenza».Quest’ultima locuzione, sulla scorta della concorde interpretazionedel giudice delle leggi (Corte cost. 22/01/2015, n. 3) e del giudice dinomofilachia (da ultimo, Cass. 24/04/2025, n. 10810, sulle orme diCass. Sez. U, 22/09/2016, n. 18569), va riferita al momento in cui lasentenza diviene conoscibile dalle parti mercé il deposito in cancelleria,l’inserimento di essa nel registro cronologico e l’attribuzione del relativonumero identificativo, nessuna valenza rivestendo invece a tal fine lacomunicazione alle parti dell’avvenuto deposito.1.2. Di definire quando si verifichi la pubblicazione se ne occupa poil’art. 133, primo comma, cod. proc. civ. il quale, nel testo novellato dald.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, applicabile ratione temporis al caso (ilgiudizio di appello è iniziato il 6 novembre 2023), così dispone: «lasentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispettodella normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici».La modifica apportata dal c.d. correttivo alla riforma Cartabia èconsistita nella eliminazione, ai fini del perfezionamento dell’evento«pubblicazione», di qualsivoglia attività ad opera del cancelliere, primaconsistente nel dare «atto del deposito in calce alla sentenza» enell’apporvi «la data e la firma», così poi consentendo al sistemaelettronico di attribuire alla sentenza il numero identificativo e la datadi pubblicazione, rilevante ex art. 327, primo comma, cod. proc. civ..r.g. n. 22666/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22666/2025Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 18497/2026Data pubblicazione 08/06/2026La ratio della modificazione è chiarita nella relazione illustrativa alsuddetto d.lgs. n. 164 del 2024: «l’art. 133 cod. proc. civ. vienesostituito al fine di adeguare al processo telematico le disposizioni sullapubblicazione della sentenza e la sua comunicazione. In particolare, lanovella si impone alla luce dell’obbligatorietà del deposito telematicodegli atti del giudice, introdotta nell’articolo 196-quater disp. att. cod.proc. civ. dall’art. 35, comma 3, del d.l. 24 febbraio 2023, n. 13 (conv.dalla legge 21 aprile 2023, n. 41): il sistema informatico non prevedepiù la firma del cancelliere né l’apposizione della data da parte diquest’ultimo. A tal fine, si prevede che la sentenza è pubblicatamediante deposito telematico».In altre parole, nella anteriore formulazione dell’art. 133 cod. proc.civ. il giudice, dopo aver redatto la sentenza in formato elettronico edapposta la firma digitale, trasmetteva telematicamente in cancelleria ildocumento (corrispondente, in sostanza, alla «minuta» dell’oramaidesueto art. 119 disp. att. cod. proc. civ.) affinché il cancelliere(«accettando» il documento) provvedesse al deposito ed allapubblicazione (evento che rendeva definitivo e non più modificabile iltesto del provvedimento) e, compiuti tali adempimenti, il sistemainformatizzato assegnasse il numero identificativo alla sentenza.Nell’assetto innovato, è il giudice che compie personalmente ildeposito della sentenza con modalità telematiche (rese esclusive: art.196-quater, secondo comma, cod. proc. civ.): espunto ogni interventodel cancelliere, il sistema informatizzato automaticamente opera lapubblicazione della stessa, con generazione del numero identificativo.Ai sensi dell’art. 15 d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 44 (come modificato dall’art.2 del d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 209) e dell’art. 16 del Provvedimento DGSIA16.4.2014 (in G.U. del 30 aprile 2014, n. 99), la pubblicazione dellasentenza viene inserita nel flusso del fascicolo telematico del giudizio eresa ostensibile alle parti, in uno al provvedimento, con lo statodenominato «depositata minuta sentenza, pubblicata con n…».r.g. n. 22666/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22666/2025Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 18497/2026Data pubblicazione 08/06/20261.3. Nella specie, la copia informatica della sentenza prodotta dallaricorrente risulta firmata dal Presidente del collegio il 28 marzo 2025(dato evincibile consultando il pannello firme del documento in formato*.pdf) e pubblicata lo stesso giorno, con l’attribuzione del n. 401/2025(cfr. stampigliatura in alto a destra della sentenza): evento inserito nelflusso del fascicolo, sub voce «depositata minuta sentenza, pubblicatacon n. 401/2025», il 28 marzo 2025 alle ore 12.50, con allegazione delrelativo documento, evidenziata dalla relativa icona (cfr. estrattostorico del fascicolo di appello, prodotto dalla ricorrente).La data di pubblicazione della sentenza è dunque il 28 marzo 2025:ed essa rappresenta il dies a quo per l’impugnazione di legittimità.In tal senso, pur con riferimento alla previgente disciplinarichiedente la necessaria accettazione del cancelliere, si è più volteespressa questa Corte: «ai fini della decorrenza del termine c.d. lungodi impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ., la pubblicazione dellesentenze redatte in formato nativo digitale si perfeziona nel momentoin cui il sistema informatico provvede, per il tramite del cancelliere, adtale momento che il provvedimento diviene ostensibile agli interessati»(così Cass. 29/01/2019, n. 2362; Cass. 23/07/2021, n. 21192; Cass.23/01/2023, n. 2829; Cass. 25/07/2023, n. 22295).1.4. In senso contrario, parte ricorrente assume che la accettazionedel deposito della sentenza «deve ritenersi completata alle ore 7.12 del31 marzo 2025» con l’attribuzione dei dati definitivi.1.4.1. L’argomentazione è destituita di fondamento.La data 31 marzo 2025, riportata al terzo rigo della stampigliaturanel margine in alto a destra della sentenza, indica, come univocamentesi desume dal contenuto dell’indicazione («Repert. n. 388/2025 del31/03/2025»), la data di inserimento della sentenza nel [OSCURATO:PERSONA], ovvero il registro nel quale entro cinque giorni dallapubblicazione il cancelliere ha l’obbligo di iscrivere la sentenza, ai finir.g. n. 22666/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22666/2025Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 18497/2026Data pubblicazione 08/06/2026dell’assolvimento dell’imposta di registro (artt. 10, lett. c), e 67, primocomma, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131): proprio lo svolgimento diquesta attività risulta censita nello storico del fascicolo telematico, incui, quale evento del 31 marzo 2025, è annotato «repert. n.388/2025,inviato all’Agenzia delle Entrate».1.5. Nella memoria difensiva, parte ricorrente prospetta questionedi legittimità costituzionale dell’art. 133 cod. proc. civ., comemodificato dal d.lgs. n. 164 del 2024, per violazione dell’art. 76 Cost.,segnatamente per eccesso di delega.Sostiene, al riguardo, che la legge delega (legge n. 26 novembre2021, n. 206) prevedeva, all’art. 17, lett. a) e b) – rectius, all’art. 1,comma 17, lett. a) e b) – l’adozione di modalità esclusivamentetelematiche soltanto per il deposito dei documenti e degli atti delleparti, non già dei provvedimenti del giudice.1.5.1. La questione è manifestamente infondata.La modifica dell’art. 133 cod. proc. civ. da parte del d. lgs. n 164del 2024 realizza la previsione della legge delega contenuta nell’art. 1,comma 17, lett. h), il quale demandava al Governo di «introdurre (…)misure di (…) implementazione delle disposizioni in materia di processocivile telematico».Sopprimere l’attività di deposito e pubblicazione da parte delcancelliere è modifica rientrante nel concetto di «implementazione».«Implementare» infatti non è un lemma etimologicamente italiano,ma un calco linguistico dall’inglese to implement (recepito dal latinoimplere), che in quella lingua ha il significato di «completare,perfezionare»; nel campo informatico, in particolare, detto verbo èimpiegato per indicare la realizzazione di una procedura informatica.L’art. 1, comma 17, lett. h), della legge delega, nell’adoperare unlemma di così vasta estensione, ha pertanto consentito al Governo dimodificare (con il d.lgs. n. 164 del 2024) la procedura informatica dir.g. n. 22666/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22666/2025Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 18497/2026Data pubblicazione 08/06/2026deposito dei provvedimenti del giudice, prevedendone la connotazioneesclusivamente telematica.1.6. In conclusione: fissato il dies a quo del termine lungo ex art.327 cod. proc. civ. al 28 marzo 2025, il periodo semestrale ivi previstoè scaduto il giorno 29 ottobre 2025 (mercoledì), sicché l’impugnazionedi legittimità, proposta con ricorso notificato il 30 ottobre 2025, èirrimediabilmente tardiva.2. Il ricorso è dichiarato inammissibile, in conformità alla propostadi definizione accelerata.3. Da ciò consegue, oltre al regolamento delle spese del gradosecondo soccombenza, l’adozione dei provvedimenti di condanna (nellemisure indicate in dispositivo) di cui all’art. 96, terzo e quarto comma,cod. proc. civ., giusta l’art. 380-bis, ultimo comma, cod. proc. civ..4. Attesa l’inammissibilità del ricorso, va dato atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente- ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, inmisura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma delcomma 1-bis dell’art. 13. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso.Condanna parte ricorrente alla refusione in favore di partecontroricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro20.000 (ventimila) per compensi professionali, oltre alle speseforfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.Condanna parte ricorrente al pagamento in favore di partecontroricorrente ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.,dell’ulteriore somma di euro 10.000 (diecimila).r.g. n. 22666/2025Cons. est. Raffaele RossiNumero registro generale 22666/2025Numero sezionale 1810/2026Numero di raccolta generale 18497/2026Data pubblicazione 08/06/2026Condanna parte ricorrente al pagamento in favore della Cassa delleammende, ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.,dell’ulteriore somma di euro 5.000 (cinquemila).Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentoda parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a normadello stesso art. 13, comma 1-bis.Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza SezioneCivile, il giorno 20 maggio 2026.Il PresidenteMarco Rossettir.g. n. 22666/2025Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]