Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 18570/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7576/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a da ll’ A vv ocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata inRoma, via dei Portoghesi, 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studiodegli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, largo Lombardi, 4 -controricorrente - avverso il decreto del Tribuna le di [OSCURATO:PERSONA] n. 1037/2016, depositato il 18 febbraio 2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: fallimento - opposizione stato passivo -la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositato il18 febbraio 2016, di reiezione dell’opposizione aldecreto del giudice delegato del [OSCURATO:SOCIETA]che non aveva ammesso allo stato passivoil suo credito, di importo pari a euro 171.771,06, oltre interessi legali, in via privilegiata ex art. 9, quinto comma, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123; -dall’esame degli atti si evince che la pretesa creditoria era fondata sul pagamento del predetto importo in favore della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a seguito di escussione da parte della banca della garanzia prestata,in relazione all’adempimento delle obbligazioni nascenti dalla conclusione di un contratto di mu tuo , quale misura di sostegno pubblico; - il Tribunale ha respinto l’opposizione ritenendo che il privilegio richiesto trovasse applicazione ai soli casi di crediti derivanti da finanziamenti erogati e poi revocati e non anche nei casi, quale quello in specie, di crediti derivanti dal rilascio di garanzie; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA].; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e 7, primo comma, d.lgs. n. 123 del 1998, per aver il decreto impugnato ritenuto che il privilegio previsto dall’art. 9, quinto comma, di tale decreto era configurabile solo per crediti derivanti d a finanziamenti concessi nell’ambito di interventi di sostegno pubblico alle imprese e non anche per quelli derivanti dal pagamento di debiti garantiti nell’ambito di tali interventi; -censura sostanzialmente analoga è formulata con il secondo motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 9, quarto e quinto comma, d.lgs. n. 123 del 1998; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati ;- giova rammentare che il d.lgs. n. 123 del 1998 , avente ad oggetto «disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese», si propone di individuare «i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi»(art. 1); -il successivo art. 7, dedicato alle «procedure di erogazione» prevede espressamente che « I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in unadelle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, …, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi,finanziamento agevolato»; - l’ art. 9, poi, al quinto comma, dispone che per le restituzioni conseguenti alla revoca dell’intervento « i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi»; -con riferimento all’ambito di applicazione di ta le ultima disposizione normativaè stato affermato che il privilegio ivi previsto va riconosciuto non solo nel caso di crediti nascenti da finanziamenti concessi mediante erogazione diretta di somme di danaro in favore del beneficiario, ma anche di crediti nascenti dall’escussione della garanzia, mediante la cui prestazione si è concretizzato il sostegno pubblicoda parte dell'istituto di credito che haerogato il finanziamento (cfr. Cass. 18 gennaio 2022, n. 1485; Cass. 13 dicembre 2021, n. 39433; Cass. 9 marzo 2020, n. 6508; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2664); -a tal fine, è stata evidenziata, in assenza di una costante e univoca definizione del concetto di finanziamentinell’ordinamento giuridico, la necessità di interpretare tale termine, ai fini dell’applicazione dell’art. 9, quinto comma, d.lgs. n. 123 del 1998, in senso meno formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive previsti da tale decreto e, dunque , anche leconcessioni di garanzia; - infatti, le diverse forme d'intervento pubblico previste dal d.lgs. n. 123 costituiscono espressione di un disegno d'impianto unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, nonché di una disciplina di segno unitario che, pur nel rispetto delle rilevanti differenze che possono eventualmente manifestarsi tra le diverse misure, non giustificano trattamenti differenziati a seconda delle modalità di attuazione dell'intervento; -nel senso sec ondo cui il concetto di finanziament o non possa essere identificato con l'operazione di mutuo ovvero con l'erogazione diretta di somme nelle mani del soggetto tenuto a restituirlemilita anche l'art. 47 t.u.b., rubricat o «finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici», il quale prevede che «tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria», quali quelle del «rilascio di garanzie di impegni di firma», ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. f)del predetto testo unico; -in quest'ottica, l'intervento di sostegno a mezzo di garanzia personale sembra proporre, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale non diversa da quella propriamente portata dalla concessione dei mutui o comunque dalle erogazioni dirette di somme all'impresa beneficiaria della protezione accordata dalla legge in discorso, con obbligo di restituzione delle somme medesime; -al riconoscimento della natura privilegiata del credito in esame non è di ostacolo il principio di tassatività dei privilegi e la natura eccezionale delle norme che li riconoscono, in quanto preclusivi di un’interpretazione analogica delle stesse, ma non anche di una loro interpretazione estensiva, che costituisce il risultato di un'operazione logica volta ad individuare il reale significato e la portata effettiva delle normemedesime idonea a determinarne l'esatto ambito di operatività anche oltre il limite apparentemente segnato dalla loro formulazion e testuale, tenendo conto dell'intenzione del legislatore e della causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio; -il decreto impugnato va, dunque, cassato, e, non risultando necess ari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 9, comma quinto, d.lgs. n. 123 del 1998 in favoredel credito fatto valere dalla S.A.

C .

E . s.p.a.; - l a natura della questione t rattata, oggetto di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e risolta dalla giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e, decidendo nel merito, ammette il credito della [OSCURATO:SOCIETA]. al passivo del [OSCURATO:SOCIETA]in via privilegiata ai sensi dell'art. 9, quinto comma, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123; compen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7576/2016R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difes a da ll’ A vv ocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata inRoma, via dei Portoghesi, 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto presso lo studiodegli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sito in Roma, largo Lombardi, 4 -controricorrente - avverso il decreto del Tribuna le di [OSCURATO:PERSONA] n. 1037/2016, depositato il 18 febbraio 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: Oggetto: fallimento - opposizione stato passivo -la [OSCURATO:SOCIETA]. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], depositato il18 febbraio 2016, di reiezione dell’opposizione aldecreto del giudice delegato del [OSCURATO:SOCIETA]che non aveva ammesso allo stato passivoil suo credito, di importo pari a euro 171.771,06, oltre interessi legali, in via privilegiata ex art. 9, quinto comma, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123; -dall’esame degli atti si evince che la pretesa creditoria era fondata sul pagamento del predetto importo in favore della [OSCURATO:PERSONA] soc. coop. a seguito di escussione da parte della banca della garanzia prestata,in relazione all’adempimento delle obbligazioni nascenti dalla conclusione di un contratto di mu tuo , quale misura di sostegno pubblico; - il Tribunale ha respinto l’opposizione ritenendo che il privilegio richiesto trovasse applicazione ai soli casi di crediti derivanti da finanziamenti erogati e poi revocati e non anche nei casi, quale quello in specie, di crediti derivanti dal rilascio di garanzie; -il ricorso è affidato a due motiv i ; -resiste con controricorso il [OSCURATO:SOCIETA].; -le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA]: -con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 1 e 7, primo comma, d.lgs. n. 123 del 1998, per aver il decreto impugnato ritenuto che il privilegio previsto dall’art. 9, quinto comma, di tale decreto era configurabile solo per crediti derivanti d a finanziamenti concessi nell’ambito di interventi di sostegno pubblico alle imprese e non anche per quelli derivanti dal pagamento di debiti garantiti nell’ambito di tali interventi; -censura sostanzialmente analoga è formulata con il secondo motivo con cui si deduce la violazione dell’art. 9, quarto e quinto comma, d.lgs. n. 123 del 1998; -i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati ;- giova rammentare che il d.lgs. n. 123 del 1998 , avente ad oggetto «disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese», si propone di individuare «i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi»(art. 1); -il successivo art. 7, dedicato alle «procedure di erogazione» prevede espressamente che « I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti in unadelle seguenti forme: credito d'imposta, bonus fiscale, …, concessione di garanzia, contributo in conto capitale, contributo in conto interessi,finanziamento agevolato»; - l’ art. 9, poi, al quinto comma, dispone che per le restituzioni conseguenti alla revoca dell’intervento « i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del presente decreto legislativo sono preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi»; -con riferimento all’ambito di applicazione di ta le ultima disposizione normativaè stato affermato che il privilegio ivi previsto va riconosciuto non solo nel caso di crediti nascenti da finanziamenti concessi mediante erogazione diretta di somme di danaro in favore del beneficiario, ma anche di crediti nascenti dall’escussione della garanzia, mediante la cui prestazione si è concretizzato il sostegno pubblicoda parte dell'istituto di credito che haerogato il finanziamento (cfr. Cass. 18 gennaio 2022, n. 1485; Cass. 13 dicembre 2021, n. 39433; Cass. 9 marzo 2020, n. 6508; Cass. 30 gennaio 2019, n. 2664); -a tal fine, è stata evidenziata, in assenza di una costante e univoca definizione del concetto di finanziamentinell’ordinamento giuridico, la necessità di interpretare tale termine, ai fini dell’applicazione dell’art. 9, quinto comma, d.lgs. n. 123 del 1998, in senso meno formale, in modo tale da ricomprendervi tutti gli interventi di sostegno per lo sviluppo delle attività produttive previsti da tale decreto e, dunque , anche leconcessioni di garanzia; - infatti, le diverse forme d'intervento pubblico previste dal d.lgs. n. 123 costituiscono espressione di un disegno d'impianto unitario, inteso alla razionalizzazione e riorganizzazione dell'intero settore, nonché di una disciplina di segno unitario che, pur nel rispetto delle rilevanti differenze che possono eventualmente manifestarsi tra le diverse misure, non giustificano trattamenti differenziati a seconda delle modalità di attuazione dell'intervento; -nel senso sec ondo cui il concetto di finanziament o non possa essere identificato con l'operazione di mutuo ovvero con l'erogazione diretta di somme nelle mani del soggetto tenuto a restituirlemilita anche l'art. 47 t.u.b., rubricat o «finanziamenti agevolati e gestione di fondi pubblici», il quale prevede che «tutte le banche possono erogare finanziamenti o prestare servizi previsti dalle vigenti leggi di agevolazione, purché essi siano regolati da contratto con l'amministrazione pubblica competente e rientrino tra le attività che le banche possono svolgere in via ordinaria», quali quelle del «rilascio di garanzie di impegni di firma», ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. f)del predetto testo unico; -in quest'ottica, l'intervento di sostegno a mezzo di garanzia personale sembra proporre, per qualità, una tipologia di rischio imprenditoriale non diversa da quella propriamente portata dalla concessione dei mutui o comunque dalle erogazioni dirette di somme all'impresa beneficiaria della protezione accordata dalla legge in discorso, con obbligo di restituzione delle somme medesime; -al riconoscimento della natura privilegiata del credito in esame non è di ostacolo il principio di tassatività dei privilegi e la natura eccezionale delle norme che li riconoscono, in quanto preclusivi di un’interpretazione analogica delle stesse, ma non anche di una loro interpretazione estensiva, che costituisce il risultato di un'operazione logica volta ad individuare il reale significato e la portata effettiva delle normemedesime idonea a determinarne l'esatto ambito di operatività anche oltre il limite apparentemente segnato dalla loro formulazion e testuale, tenendo conto dell'intenzione del legislatore e della causa del credito che, ai sensi dell'art. 2745 cod. civ., rappresenta la ragione giustificatrice di qualsiasi privilegio; -il decreto impugnato va, dunque, cassato, e, non risultando necess ari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 9, comma quinto, d.lgs. n. 123 del 1998 in favoredel credito fatto valere dalla S.A. C . E . s.p.a.; - l a natura della questione t rattata, oggetto di orientamenti contrastanti nella giurisprudenza di merito e risolta dalla giurisprudenza di legittimità in epoca successiva alla proposizione del ricorso per cassazione, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato, e, decidendo nel merito, ammette il credito della [OSCURATO:SOCIETA]. al passivo del [OSCURATO:SOCIETA]in via privilegiata ai sensi dell'art. 9, quinto comma, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123; compen
Decreto Cassazione n. 18570/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris