CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 giugno 2023
Cassazione n. 30899/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.; mentre ha escluso l'aggravante della violenza sulle cose, in origine contestata, rideterminando conseguentemente la pena. 2. È fondato il secondo motivo di ricorso, che eccepisce la mancanza di una condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022. Invero: - a seguito del d. Igs. n. 150 del 2022, il reato di furto in rassegna è divenuto procedibile a querela di parte; - la persona offesa non presentò, all'epoca, una querela; - dalle verifiche effettuate, richiedendo informazioni alla Procura della Repubblica di Milano, non risulta (cfr. messaggio di posta elettronica certificata trasmesso il 23 giugno 2023 dalla segreteria della Procura della Repubblica di Milano) pervenuta una querela nel termine trimestrale previsto dall'art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022, modificato dall'articolo 5-bis del dl. n. 162 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022 n. 199. 3. Consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché l'azione penale non deve essere proseguita per difetto di querela. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è improcedibile per difetto di querela. Così dec