CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 maggio 2022
Cassazione n. 17459/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 13986-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, nello studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA, rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avv. [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13986/2021 avverso la sentenza n. 1020/2020 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 5191/2022Numero di raccolta generale 17459/2022 ROMA, depositata il 11/02/2020; Data pubblicazione 30/05/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 5.6.1996 [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Latina, invocandone la condanna a rilasciare un appezzamento di terreno in agro del Comune di Sabaudia del quale l’attrice si era resa aggiudicataria a seguito di pubblico incanto. Si costituiva il convenuto, resistendo e spiegando domanda riconvenzionale di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, a suo favore, della proprietà del terreno in contestazione. In subordine, invocava la condanna della società attrice al pagamento delle migliorie apportate al fondo, del quale aveva in origine ricevuto il godimento giusta contratto di affitto stipulato con la precedente proprietaria. Con sentenza n. 1407/2010 il Tribunale accoglieva tanto la principale, che la riconvenzionale subordinata, compensando le spese. Con la sentenza impugnata, n. 1020/2020, la Corte di Appello di Roma, dopo aver riunito le separate impugnazioni proposte da ciascuna delle parti, rigettava l’appello del Cestra, accogliendo invece quello di [OSCURATO:SOCIETA]. ed escludendo il diritto del primo all’indennità per le migliorie. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. La parte ricorrente ha depositato memoria in prossimità dell’adunanza camerale. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13986/2021 Numero sezionale 5191/2022 380-bis cod. proc. civ.: “[OSCURATO:PERSONA] Numero di raccolta generale 17459/2022Data pubblicazione 30/05/2022ART. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA’ del ricorso. Con atto di citazione notificato il 5.6.1996, [OSCURATO:SOCIETA]. evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Latina, esponendo di essere proprietaria di un terreno sito in agro del Comune di Sabaudia, per esserselo aggiudicato in pubblico incanto in data 12.11.1970, ed invocando la condanna del convenuto al rilascio di detto bene, dal predetto abusivamente occupato ed utilizzato per pascolo del suo bestiame, ed al risarcimento del danno. Si costituiva il Cestra, resistendo alla domanda e spiegando, in via riconvenzionale, domanda di accertamento dell’intervenuto acquisto, in suo favore, della proprietà del terreno per usucapione, ed in subordine invocando la condanna dell’attrice al pagamento delle migliorie apportate al fondo, nel quale assumeva di essere entrato in virtù di contratto di affitto stipulato con la società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., proprietaria del bene prima dell’acquisto dell’attrice. Con sentenza n. 1407/2010 il Tribunale accoglieva la domanda principale e quella riconvenzionale proposta in subordine dal Cestra, compensando le spese di lite. Interponevano separati appelli ambedue le parti, che venivano riuniti e decisi con la sentenza impugnata, n. 1020/2020, con la quale la Corte di Appello di Roma rigettava l’impugnazione proposta dal Cestra ed accoglieva quella della [OSCURATO:SOCIETA]., escludendo il diritto del Cestra all’indennità per le migliorie al fondo, che gli era stata riconosciuta dal giudice di primo grado. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], figlia ed erede di [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:SOCIETA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13986/2021 Numero sezionale 5191/2022 Con il primo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli Numero di raccolta generale 17459/2022Data pubblicazione 30/05/2022 artt. 1158, 1141 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ed il vizio di apparenza della motivazione, perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente qualificato il Cestra come detentore del terreno, senza considerare che l’interversio possessionis era stata dimostrata da due denunce presentate, in sede penale, dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]., nelle quali la stessa riconosceva che il Cestra occupava il terreno utilizzandolo come proprietario. Quest’ultimo, infatti, lo utilizzava coltivandolo e adibendolo a pascolo e ricovero per il proprio bestiame, e vi aveva realizzato anche una baracca per ricoverare gli animali. La società attrice, invece, aveva acquistato il terreno nel 1970 e quindi non ne aveva mai avuto il possesso materiale, né aveva compiuto alcun atto di tutela del proprio diritto dominicale sino alla notifica della citazione introduttiva del giudizio di merito, risalente al 1996. La censura è inammissibile. La Corte di Appello ricostruisce la vicenda, dando atto che il Cestra aveva dedotto di essere entrato in relazione con il terreno in virtù di contratto di affitto stipulato con la [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. e di aver pagato i relativi canoni fino al 1966. Ha poi affermato che il mero inadempimento alle obbligazioni derivanti da detto titolo negoziale non costituiva circostanza sufficiente ai fini dell’interversione nel possesso, in quanto quest’ultima non può consistere in un atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore dalla quale sia possibile desumere l’intenzione del detentore di esercitare il possesso del bene uti dominus. A tal riguardo, la Corte di Appello ha escluso che la mera coltivazione del fondo costituisca circostanza idonea a dimostrare la predetta intenzione, ed ha ritenuto che dall’istruttoria non fosse emersa la prova certa di un possesso esercitato dal Cestra uti dominus. La decisione è coerente con gli insegnamenti di questa F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13986/2021 Corte, secondo i quali “Ai fini della prova degli elementi costitutivi Numero sezionale 5191/2022Numero di raccolta generale 17459/2022 dell'usucapione –il cui onere grava su chi invoca la fattispecie Data pubblicazione 30/05/2022 acquisitiva– la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus; costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6123 del 05/03/2020, Rv. 657277). Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1150 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ed il vizio di apparenza della motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe ingiustamente escluso il diritto del Cestra all’indennità derivante dal miglioramento del fondo, che spetta per legge tanto al possessore di buona fede che a quello di mala fede. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c., 115, 166, 191 e ss., 201 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo ed il vizio di apparenza della motivazione, perché la Corte capitolina avrebbe erroneamente escluso l’indennità per i miglioramenti apportati al fondo, senza considerare che la C.T.P. prodotta in prime cure dal Cestra a sostegno della relativa domanda non era mai stata contestata dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. I due motivi, suscettibili di trattazione unitaria, sono infondati. La Corte di Appello ha affermato che il Cestra aveva affidato la prova delle migliorie, asseritamente apportate al fondo, ad una F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13986/2021 relazione tecnica di parte, prodotta in prime cure e mancante di Numero sezionale 5191/2022Numero di raccolta generale 17459/2022 data e firma, che era stata -contrariamente a quanto afferma la Data pubblicazione 30/05/2022 parte ricorrente- contestata da [OSCURATO:SOCIETA]. in occasione dell’udienza di prima comparizione del 1.10.1996 (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). La Corte distrettuale aggiunge che la perizia di parte costituisce elaborato privo di autonomo valore probatorio, ed anche sotto questo profilo la decisione è coerente con gli insegnamenti di questa Corte, secondo cui “La consulenza di parte, ancorché confermata sotto il vincolo del giuramento, costituisce una semplice allegazione difensiva di carattere tecnico, priva di autonomo valore probatorio, con la conseguenza che il giudice di merito, ove di contrario avviso, non è tenuto ad analizzarne e a confutarne il contenuto, quando ponga a base del proprio convincimento considerazioni con esso incompatibili e conformi al parere del proprio consulente” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9483 del 09/04/2021, Rv. 660945; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2063 del 29/01/2010, Rv. 611353)”. [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. La memoria depositata dalla parte ricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali è meramente riproduttiva. In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 13986/2021 delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € Numero sezionale 5191/2022Numero di raccolta generale 17459/2022 4.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali Data pubblicazione 30/05/2022 nella misura del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori tutti come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, in data 13 maggio 2022. Il Presidente (L. G. Lombardo) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t