CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 dicembre 2022
Cassazione n. 37077/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso, con l'adozione delle statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, emessa il 15 dicembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, da un lato, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della continuazione ai reati oggetto della sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli in data 11.01.2012, irrevocabile il 26.05.2012, e dalla sentenza emessa dal Giudice dell'udienza preliminare il [OSCURATO:DATA_NASCITA], irrevocabile il 6.03.2021, mentre ha rigettato l'istanza dello stesso [OSCURATO:PERSONA], volta all'applicazione della disciplina della continuazione tra i reati oggetto delle seguenti sentenze: - sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 6.10.2014, irrevocabile in data 8.04.2015, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni dodici di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 110, 575, 577 cod. pen., 2-4 legge n. 2 ottobre 1967, n. 895, 23 legge 18 aprile 1975, n. 110, 648 cod. pen., 8 legge 12 luglio 1991, n. 203, commessi in Ercolano, il 19.05.2007; - sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 luglio 2019, irrevocabile il 24.09.2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di anni sei di reclusione per i reati di cui agli artt. 81, 110, 56-575, cod. pen., 10-12 legge 14 ottobre 1974, n. 497, 648 cod. pen., 8 legge n. 203 del 1991, commessi in Ercolano, il 3 maggio 2007. A fondamento della decisione il giudice dell'esecuzione ha, per quanto qui rileva, osservato che, a differenza che per i reati oggetto delle altre due sentenze, con riguardo ai delitti accertati con le due decisioni ora indicate, non era ravvisabile un'unitaria volizione, con conseguente carenza di dimostrazione del presupposto per l'applicazione dell'istituto della continuazione. 2. Avverso tale decisione - per la parte in cui l'istanza di applicazione della continuazione è stata rigettata - ha proposto impugnazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il relativo annullamento sulla scorta di un unico, articolato motivo con cui lamenta l'erronea applicazione dell'art. 81 cod. pen. e il vizio di motivazione, per carenza e contraddittorietà della stessa. La difesa ha, in particolare, evidenziato che: era emerso nella sentenza resa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli il 9 maggio 2016, ossia nella decisione di primo grado, dalla cui riforma era scaturita la sentenza della Corte di appello di Napoli del 10 luglio 2019, sopra indicata, che alla fine di dicembre del 2006 si era tenuta una riunione degli affiliati al clan Birra; in essa era stata dai sodali preventivata, dall'inizio del 2007, una recrudescenza nella faida con l'avverso clan Ascione/Montella ed era stato ridisegnato il gruppo di fuoco dell'organizzazione in cui era inserito [OSCURATO:PERSONA]; su tale ineliminabile premessa, sia il tentato omicidio, ai primi di maggio del 2007, di Estilio e Nocerino, da tempo individuati come obiettivi da colpire, sia l'omicidio di Pinto, avvenuto pochi giorni dopo, il 19 maggio 2007, erano stati altrettanti esiti della complessiva azione eseguita dal gruppo di fuoco suddetto. Chiarito quanto precede, il ricorrente censura la motivazione resa dal giudice dell'esecuzione osservando che l'omicidio di Pinto, lungi dall'essere determinato da una situazione contingente imprevedibile, era stato consumato proprio nell'attuazione di un progetto accuratamente pianificato da tempo e mantenuto fermo anche dopo il fallimento del primo attentato in danno della stessa vittima, mediante l'individuazione e la predisposizione di mezzi e uomini con congruo anticipo, come aveva precisato la corrispondente, succitata sentenza della Corte di assise di appello di Napoli del 6 ottobre 2014. Nella stessa direzione - evidenzia la difesa, citando i capi di imputazione e le motivazioni delle sentenze accertative dei corrispondenti reati - il giudice dell'esecuzione ha omesso di considerare che entrambi i fatti di sangue erano stati inquadrati, nelle sentenze richiamate, quali episodi progressivamente inseriti nella faida insorta fra il nuovo cartello criminale denominato clan Ascione/Papale, formatosi dopo l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sicché, prima il ferimento di Estilio e Nocerino e, poi, l'omicidio di Pinto - all'esito del quale, poche ore dopo, erano stati arrestati alcuni aderenti al clan, fra cui lo stesso [OSCURATO:PERSONA] - si erano caratterizzati come altrettante azioni di fuoco contro gli aderenti al gruppo Ascione. 3. Il Procuratore generale si è espresso nel senso del rigetto del ricorso osservando, fra l'altro, che i richiami operati dal ricorrente alla vicenda dell'omicidio di Pinto parrebbero essere riferiti a [OSCURATO:PERSONA], non a [OSCURATO:PERSONA], e all'episodio del 16 maggio 2007, non del 19 maggio 2007, senza specificazioni quanto alla vittima indicata nel provvedimento impugnato con riferimento a [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte ritiene che il ricorso sia da accogliere nei sensi e nei termini che seguono. 2. Si aggiunge a quanto già espresso in parte narrativa che il giudice dell'esecuzione, a ragione del provvedimento parzialmente reiettivo, ha osservato che nessun legame era emerso fra i reati oggetto delle due sentenze oggetto di specifica disamina.La prima delle due decisioni - si argomenta nell'ordinanza impugnata - aveva riguardato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 19 maggio 2007, mentre l'altra aveva riguardato il tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], commesso il 3 maggio 2007, con la specificazione che i due reati apparivano il frutto di decisioni del tutto indipendenti l'una dall'altra, non collegate da un originario disegno criminoso. In tal senso, si è considerato che Pinto era stato individuato quale soggetto responsabile dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], sicché la vendetta che ne era seguita era stata determinata da una situazione contingente, non prevedibile nei giorni precedenti, laddove l'azione omicidiaria tentata ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali esponenti dell'avverso clan Ascione, era stata messa in atto per riaffermare il predominio del clan Birra sul racket delle estorsioni. 3. Appare determinante rilevare che il giudice dell'esecuzione, escludendo - sulla scorta delle notazioni succitate - la sussistenza della prova del medesimo disegno criminoso per aver ritenuto le due serie di reati scollegate da qualsivoglia unitarietà progettuale in virtù del carattere sostanzialmente occasionale annesso alla vicenda criminale culminata nell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], non ha reso una motivazione compiuta e coerente su tutti gli aspetti rilevanti del caso scrutinato. Invero, il discorso giustificativo sviluppato nel provvedimento impugnato si profila il risultato di una verifica limitativamente circoscritta all'affermata connotazione contingente del suddetto omicidio, senza l'effettuazione della completa analisi del contenuto delle sentenze accertative dei reati, dal ricorrente invece indicato in modo specifico, con riferimenti in punto di principio non irrilevanti per la verifica dell'identità del disegno criminoso posto dall'agente alla loro base. Non risultano, nella sostanza, prese in considerazione e analizzate le connotazioni prospettate dal condannato relativamente alla causale delle due serie antigiuridiche. Al riguardo va anche osservato che le discrasie nell'indicazione della vittima dell'omicidio e della data della sua uccisione, all'esito dell'esame della sentenza della Corte di assise di appello del 6.10.2014, correttamente acclusa agli atti, consentono di affermare che - almeno in parte - l'ordinanza impugnata ha espresso in modo non preciso i suddetti dati: la vittima dell'omicidio accertato come compiuto da [OSCURATO:PERSONA] con la suddetta sentenza si chiamava [OSCURATO:PERSONA], non [OSCURATO:PERSONA]. Quanto alla data dell'omicidio, il delitto era stato compiuto, secondo contestazione, il 19 maggio 2007.Il riferimento al 16 maggio 2007 ha riguardato il precedente attentato compiuto sempre ai danni del suddetto Pinto. Allo stato degli elementi emersi, quindi, non si tratta di episodi inerenti a contesti diversi, per tal via astrattamente idonei ad avallare sotto il profilo logico l'eterogeneità finalistica delle relative condotte. L'assodata conformità dell'omicidio in danno di Pinto alle circostanze di fatto poste dal ricorrente alla base della sua impugnazione e la serie di corrette enucleazioni di argomenti non secondari espunti dalle motivazioni delle sentenze accertative dell'omicidio Pinto, da un lato, e dei tentati omicidi Estilio e Nocerino, dall'altro - mediante il richiamo all'accertata riunione che alla fine del 2006 i sodali del clan Birra, a cui apparteneva [OSCURATO:PERSONA], in merito alla strategia criminale da adottare nell'immediato prosieguo nei riguardi del clan Ascione, rivale del primo, con l'avvio di una fase cruenta, in cui si erano inscritti i reati di sangue oggetto delle due sentenze considerate ai danni di appartenenti al suddetto clan avverso -, forniscono concreto alimento alla tesi sviluppata dal ricorrente in punto di oggettiva inadeguatezza della motivazione addotta dal giudice dell'esecuzione a base del provvedimento qui esaminato. In particolare, in merito alle sottolineature - riportate dalla difesa dopo averle estratte dalla sentenza di primo grado accertativa dei suddetti tentati omicidi - inerenti alla centralità nella strategia decisa dal clan Birra dalla fine del 2006 nella direzione del confronto armato con i componenti del clan Ascione e al coevo riassetto del gruppo di fuoco di quella consorteria con l'inserimento in esso di [OSCURATO:PERSONA], il giudice dell'esecuzione non ha proceduto a un'effettiva analisi, ma si è limitato a ripiegare, in modo liquidatorio e generico, sulla natura occasionale della scaturigine dell'omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA], pur se questi era un soggetto antagonista che era stato soppresso nell'ambito della feroce faida fra i due clan (come si trae dall'imputazione della sentenza di condanna). È restato, quindi, inspiegato come - se alla base dell'omicidio Pinto si era avuta l'uccisione di [OSCURATO:PERSONA] - la conseguenza determinata da questo antefatto fosse da considerarsi determinativa di una situazione extra-vagante rispetto alla finalità, ritenuta consentanea agli obiettivi criminali fissati dal clan, annessa ai tentati omicidi Estilio e Nocerino. In questa prospettiva, non sono stati effettivamente analizzati - foss'anche per ritenerne in modo argomentato l'inadeguatezza, ma dopo la tangibile analisi degli elementi di fatto estraibili anzitutto dalle sentenze accertative dei singoli delitti - gli indici sintomatici specificamente prospettati nell'istanza, fra i quali la loro commissione a distanza di tempo circoscritta e la loro inserzione nella comune finalità di supremazia criminale specifica. 4. Assodato quanto precede, resta naturalmente fermo il principio di diritto secondo cui, in executivis, grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di - o anche l'interesse primario ad - allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti ovvero all'identità dei titoli di reato, atteso che tali elementi possono essere anche indici sintomatici - non dell'attuazione di un progetto criminoso unitario quanto piuttosto - di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, Bencivenga, Rv. 275451 - 01; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580 - 01), muovendosi dal condiviso assunto, specificato dalla giurisprudenza di legittimità nella sua più autorevole composizione, secondo cui "il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea" (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01). Tuttavia, a fronte delle prospettazioni svolte dall'istante, con il riferimento alla richiamata valenza di precisi indici sintomatici della dedotta unitarietà della programmazione dei succitati reati, lo scrutinio del giudice dell'esecuzione è, in questo caso, sfociato in un discorso giustificativo che, omettendo di affrontare compiutamente gli snodi evidenziati dal condannato e qui considerati come degni di un'analitica disamina, non ha affrontato in modo compiuto gli elementi rilevanti e si è dimostrato conclusivamente inadeguato a sorreggere incensurabilmente la conclusione raggiunta. 5. Pertanto, stante l'emersione del rilevato vizio, l'ordinanza impugnata - vulnerata da motivazione carente e contraddittoria per le ragioni spiegate - deve essere annullata, ovviamente per la sola parte di essa che ha formato oggetto di impugnazione, con rinvio al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in diversa persona fisica (cfr. Corte cost., sent. n. 183 del 09/07/2013), per il nuovo giudizio, da rendersi - con intatta libertà valutativa, ma - con motivazione emendata dai vizi rilevati. P.Q.M. Annulla l'ordinan