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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37479/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Loche e rigettarsi il ricorso del Leofreddi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il Leofreddi, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 12 febbraio 2021 la Corte d'appello di Roma, per quanto ancora rileva, in riforma della sentenza di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato: a) preso atto della concorde richiesta delle parti e previa rinuncia ai restanti motivi di appello, ha determinato la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] in un anno, dieci mesi di reclusione e 600,00 euro di multa; b) ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] in punto di affermazione di responsabilità e ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in un anno, quattro mesi di reclusione e 300,00 euro di multa.

Agli imputati è stato attribuito il reato di furto aggravato di documentazione e di un monitor LG, custoditi in un box sito all'interno di un piano garage, commesso in data 24 novembre 2018 (capo B), e di ricettazione dell'autovettura - provento di un furto commesso il 22 novembre 2018, utilizzata per caricare la merce e allontanarsi (capo A).

2. Nell'interesse del Loche e del Leofreddi sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti rich esti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il ricorso proposto nell'interesse del Loche lamenta la mancanza di una approfondita e convincente disamina di quanto attribuito al prevenuto.

4. Il ricorso proposto nell'interesse del Leofreddi è articolato in due motivi.

4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A), sottolineando come la Corte territoriale avesse trascurato di considerare i rilievi difensivi svolti con l'atto di appello, a proposito della non configurabilità del delitto di ricettazione di un'autovettura rubata in capo al mero passeggero, sia in difetto della dimostrazione della consapevolezza nel Leofreddi della illecita disponibilità del veicolo da parte del Loche, sia per la non ravvisabilità di un concorso morale a posteriori in un reato istantaneo.

D'altra parte - si aggiunge - la scelta dell'imputato di rimanere silente non poteva essere valorizzata in suo danno.

4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo B), dal momento che l'identificazione dell'imputato era stata affidata al riconoscimento - non altrimenti riscontrato - effettuato dagli operanti in relazione ad immagini confusionarie e poco nitide.

5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del Loche e l'infondatezza del ricorso proposto nell'interesse del Leofreddi.

Considerato in diritto

1. Il ricorso proposto nell'interesse del Loche è inammissibile sia per l'assoluta genericità di formulazione adattabile a qualsivoglia vicenda processuale, sia perché, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01).

2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Leofreddi è inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificità.

Il ricorrente invoca la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamenl:e agli autori del reato, eppure nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumersi l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso (Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258582 - 01; Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684 - 0; Sez. 2, n. 22959 del 29/03/20.17, Bogdan, Rv. 270292 - 0).

Ma il punto è che la Corte territoriale non ha affatto fondato l'affermazione di responsabilità del Leofreddi sul mero ruolo di passeggero, ma sul fatto che egli, avendo partecipato al furto, unitamente al Loche e ad altro soggetto non ricorrente in cassazione, ebbe ad acquisire la disponibilità di un veicolo di provenienza illecita, sia per commettere il primo delitto in condizioni di sicurezza, non potendo essere il veicolo ricondotto all'imputato, sia per poter asportare anche beni di dimensioni apprezzabili.

Il cenno al silenzio dell'imputato non implica affatto che da siffatta scelta difensiva la Corte territoriale abbia tratto elementi per l'affermazione di responsabilità.Il senso dell'argomentazione è che, a fronte di elementi univocamente conducenti verso la conclusione dell'affermazione di responsabilità, l'imputato non ha fornito, sia pure sul piano di specifiche allegazioni, profili idonei ad introdurre un ragionevole dubbio.

Al riguardo, va ribadito che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza.

È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia susc:ettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430), non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P. Rv. 281647 - 04).

3. Inammissibile è anche il secondo motivo, dal momento che è del tutto assertiva la doglianza per la quale l'imputato sarebbe stato condannato in ragione dei suoi precedenti che avrebbero indotto gli operanti a riconoscerlo nelle immagini della telecamera in uso alla persona offesa.

La Corte territoriale ha sottolineato come tre diversi carabinieri avessero riconosciuto in termini di assoluta certezza il Leofreddi, a loro noto in precedenza, e come le immagini apparissero idonee a consentirne l'identificazione, posto che l'imputato è ripreso di fronte e risultano con chiarezza le sue caratteristiche fisiche.

Ne discende che le censure svolte con il secondo motivo aspirano, in realtà, ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità.

4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso del Loche e rigettarsi il ricorso del Leofreddi udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], per il Leofreddi, si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento dello stesso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 febbraio 2021 la Corte d'appello di Roma, per quanto ancora rileva, in riforma della sentenza di primo grado, resa all'esito di giudizio abbreviato: a) preso atto della concorde richiesta delle parti e previa rinuncia ai restanti motivi di appello, ha determinato la pena applicata a [OSCURATO:PERSONA] in un anno, dieci mesi di reclusione e 600,00 euro di multa; b) ha rigettato l'appello di [OSCURATO:PERSONA] in punto di affermazione di responsabilità e ha rideterminato la pena inflitta all'imputato in un anno, quattro mesi di reclusione e 300,00 euro di multa. Agli imputati è stato attribuito il reato di furto aggravato di documentazione e di un monitor LG, custoditi in un box sito all'interno di un piano garage, commesso in data 24 novembre 2018 (capo B), e di ricettazione dell'autovettura - provento di un furto commesso il 22 novembre 2018, utilizzata per caricare la merce e allontanarsi (capo A). 2. Nell'interesse del Loche e del Leofreddi sono stati proposti distinti ricorsi per cassazione, affidati ai motivi di seguito enunciati nei limiti rich esti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il ricorso proposto nell'interesse del Loche lamenta la mancanza di una approfondita e convincente disamina di quanto attribuito al prevenuto. 4. Il ricorso proposto nell'interesse del Leofreddi è articolato in due motivi. 4.1. Con il primo motivo si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo A), sottolineando come la Corte territoriale avesse trascurato di considerare i rilievi difensivi svolti con l'atto di appello, a proposito della non configurabilità del delitto di ricettazione di un'autovettura rubata in capo al mero passeggero, sia in difetto della dimostrazione della consapevolezza nel Leofreddi della illecita disponibilità del veicolo da parte del Loche, sia per la non ravvisabilità di un concorso morale a posteriori in un reato istantaneo. D'altra parte - si aggiunge - la scelta dell'imputato di rimanere silente non poteva essere valorizzata in suo danno. 4.2. Con il secondo motivo si lamentano vizi motivazionali in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui al capo B), dal momento che l'identificazione dell'imputato era stata affidata al riconoscimento - non altrimenti riscontrato - effettuato dagli operanti in relazione ad immagini confusionarie e poco nitide. 5. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con I. 18 dicembre 2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso proposto nell'interesse del Loche e l'infondatezza del ricorso proposto nell'interesse del Leofreddi. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto nell'interesse del Loche è inammissibile sia per l'assoluta genericità di formulazione adattabile a qualsivoglia vicenda processuale, sia perché, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019 - dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01). 2. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del Leofreddi è inammissibile, per manifesta infondatezza e assenza di specificità. Il ricorrente invoca la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale non risponde del reato di ricettazione colui che, non avendo preso parte alla commissione del fatto, si limiti a fare uso del bene unitamenl:e agli autori del reato, eppure nella consapevolezza della illecita provenienza, non potendosi da questa sola successiva condotta desumersi l'esistenza di una compartecipazione quanto meno d'ordine morale, atteso che il reato di ricettazione ha natura istantanea e non è ipotizzabile una compartecipazione morale per adesione psicologica ad un fatto criminoso da altri commesso (Sez. 2, n. 51424 del 05/12/2013, Ferrante, Rv. 258582 - 01; Sez. 5, n. 42911 del 24/09/2014, Lommito, Rv. 260684 - 0; Sez. 2, n. 22959 del 29/03/20.17, Bogdan, Rv. 270292 - 0). Ma il punto è che la Corte territoriale non ha affatto fondato l'affermazione di responsabilità del Leofreddi sul mero ruolo di passeggero, ma sul fatto che egli, avendo partecipato al furto, unitamente al Loche e ad altro soggetto non ricorrente in cassazione, ebbe ad acquisire la disponibilità di un veicolo di provenienza illecita, sia per commettere il primo delitto in condizioni di sicurezza, non potendo essere il veicolo ricondotto all'imputato, sia per poter asportare anche beni di dimensioni apprezzabili. Il cenno al silenzio dell'imputato non implica affatto che da siffatta scelta difensiva la Corte territoriale abbia tratto elementi per l'affermazione di responsabilità.Il senso dell'argomentazione è che, a fronte di elementi univocamente conducenti verso la conclusione dell'affermazione di responsabilità, l'imputato non ha fornito, sia pure sul piano di specifiche allegazioni, profili idonei ad introdurre un ragionevole dubbio. Al riguardo, va ribadito che il dubbio ragionevole di cui all'art. 530, primo comma, cod. proc. pen. deve identificarsi in una ricostruzione della vicenda non solo astrattamente ipotizzabile in rerum natura, ma la cui plausibilità nella fattispecie concreta risulti ancorata alle risultanze processuali, assunte nella loro oggettiva consistenza. È dunque necessario che il dubbio ragionevole risponda non solo a criteri dotati di intrinseca razionalità, ma sia susc:ettibile di essere argomentato con ragioni verificabili alla stregua del materiale probatorio acquisito al processo (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017 - dep. 03/04/2018, Troise, Rv. 272430), non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P. Rv. 281647 - 04). 3. Inammissibile è anche il secondo motivo, dal momento che è del tutto assertiva la doglianza per la quale l'imputato sarebbe stato condannato in ragione dei suoi precedenti che avrebbero indotto gli operanti a riconoscerlo nelle immagini della telecamera in uso alla persona offesa. La Corte territoriale ha sottolineato come tre diversi carabinieri avessero riconosciuto in termini di assoluta certezza il Leofreddi, a loro noto in precedenza, e come le immagini apparissero idonee a consentirne l'identificazione, posto che l'imputato è ripreso di fronte e risultano con chiarezza le sue caratteristiche fisiche. Ne discende che le censure svolte con il secondo motivo aspirano, in realtà, ad una rivalutazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. 4. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process
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