CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41021/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 062HFY2 nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha IL • riformato quoad poenann la condanna di [OSCURATO:PERSONA]:_per il furto dirclue esemplari di scarpa sinistra da un esercizio commerciale. Considerato che il ricorso — che lamenta violazione di legge quanto alla mancata applicazione di ufficio della sospensione condizionale della pena — è inammissibile giacché, rispetto alla giustificazione resa sul punto dal Giudice di prime cure, manca il relativo motivo di appello, né vi è traccia della richiesta nel verbale dell'udienza conclusiva dinanzi alla Corte di merito (Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2