Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42036/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di minaccia aggravata; mentre lo ha assolto dal concorso nel reato di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA], procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Considerato che tutti e tre i motivi di ricorso costituiscono l'esatta riproposizione degli identici motivi di appello già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 6 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 04/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania ne ha confermato la condanna per i reati di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di minaccia aggravata; mentre lo ha assolto dal concorso nel reato di lesioni personali ai danni di [OSCURATO:PERSONA], procedendo alla conseguente rideterminazione della pena; Considerato che tutti e tre i motivi di ricorso costituiscono l'esatta riproposizione degli identici motivi di appello già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 6 e ss.); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/
Sentenza Cassazione n. 42036/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris