CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 29 aprile 2022
Cassazione n. 13684/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 16363/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in qualità di soci di G.M. Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione, rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura a margine del ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 5 – ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 16363/2015 Numero sezionale 1220/2022 Numero di raccolta generale 13684/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. 1278/02/14, depositata in data 18 dicembre 2014. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente G.M. Costruzioni di [OSCURATO:PERSONA] & C. in liquidazione, nelle more estinta, ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2007, con il quale venivano accertate maggiori IRAP e IVA e irrogate sanzioni; che all’avviso di accertamento nei confronti della società contribuente facevano seguito due avvisi nei confronti dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per maggiore IRPEF imputata per trasparenza ex art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917; che gli avvisi, i quali facevano seguito a un PVC, venivano redatti a termini dell’art. 39, secondo comma, lett. c) d.P.R. 29 settembre 193, n. 600 per avere la società contribuente smarrito la documentazione contabile durante le operazioni di verifica; che la CTP di Genova ha rigettato i ricorsi riuniti; che ha CTR della Liguria, con sentenza in data 18 dicembre 2014, preso atto dell’estinzione della società contribuente, ha dichiarato cessata la materia del contendere nei confronti della società ed ha affermato la responsabilità dei soci quali successori della società estinta e confermando l’accertamento nel merito; che propongono ricorso per cassazione i soci della società contribuente estinta, affidato a tre motivi; resiste con controricorso l’Ufficio. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 c 9 9 5 5 c 7 d 4 0 a a e 5 c 8 8 1 3 9 2 3 5 1 5 3 8 d 8 a 9 Numero registro generale 16363/2015 Numero sezionale 1220/2022 Numero di raccolta generale 13684/2022 Data pubblicazione 29/04/2022 Quanto al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], risulta presentata domanda di definizione agevolata - depositata in PCT con nota di accompagnamento - a termini dell’art. 3, comma 11, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; che la domanda è stata presentata in relazione alla cartella (prodotta sub doc. 4), emessa a seguito della sentenza di appello qui impugnata, in relazione alla quale vi è prova del pagamento della prima rata in data 29 luglio 2019, ma non anche dell’esecuzione integrale della definizione agevolata stessa; che l’art. 3, comma 6, d.l. n. 119/2018 prevede che «l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati»; che la definizione agevolata prevede un piano di rateazione sino al 30 novembre 2023; che nel silenzio dell’Ufficio in ordine al perfezionamento della definizione agevolata in relazione al ricorrente [OSCURATO:PERSONA] e in pendenza del termine concesso dal legislatore, il presente giudizio deve essere sospeso, con rinvio della causa a nuovo ruolo; P. Q. M. La Corte dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, in data 6 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : V I R G I L I O B I A G I O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S