CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 maggio 2024
Cassazione n. 18693/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso di cui al procedimento nr.11843/2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] XX settembre nr 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] ; ricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA], elettivamente domiciliato in Roma via Ombrone 43, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende giusta procura in atti; controricorrente avverso il decreto nr. 9/2018 pronunciato in data 12/2/2018 dalla Corte d’Appello di Venezia; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio tenutasi in data 8 maggio 2024 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Venezia respingeva il reclamo proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA] confermando la pronuncia del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la domanda di risoluzione del concordato preventivo [OSCURATO:SOCIETA] proposta dalla odierna ricorrente. 2 [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi, [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto attività difensiva mediante controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Entrambi i motivi di ricorso denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 186 bis l.fall in relazione all’art. 360 1° comma nr 3 c.p.c. 2. La ricorrente , in prossimità della camera di consiglio ha depositato atto di rinuncia, dando atto del raggiungimento di un accordo transattivo, sottoscritto dal legale munito di espressa procura, che è stata accettata da [OSCURATO:SOCIETA] con dichiarazione del difensoremunito dei poteri per l’accettazione. 2.1 Consegue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391, comma 1, cod. proc. civ.), senza l’adozione di alcun provvedimento sulle spese- 3. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass., 12 ottobre 2018, n. 25485). P.Q..M Dichiara estinto il processo. Così deciso nella Camera di Consig