CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31126/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 del GIP TRIBUNALE di BOLZANO Wato avviso alle partB, udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata il Giudice per le indagini preliminari di Bolzano ha convalidato l'accordo sulla richiesta di applicazione di pena ex art. 444 c.p.p. in ordine al reato di cui agli art. 56 e 624 bis c.p. contestato a [OSCURATO:PERSONA], per avere tentato di introdursi nel camper, parcheggiato nella pubblica via dalla persona offesa. 2. Ricorre per cassazione l'imputato, il quale, con il ministero del difensore, svolge un unico motivo con cui censura l'inquadramento dell'illecito contestato nella fattispecie di cui all'art. 624 bis c.p.. 3.11 ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato: la deducibilità in cassazione dell'erronea qualificazione del fatto, infatti, siccome operata dalla sentenza di patteggiamento, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità cella denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971; Sez. 1, n. 15553 del 20 marzo 2018, Maugeri, Rv. 272619). Nel caso di specie, la paventata erroneità dell'inquadramento del fatto di reato non può desumersi ictu ocu/i dal capo d'imputazione formulato dall'accusa. 4. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen. e che ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammenda. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di quattromila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso [OSCURATO:PERSONA] 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]