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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 giugno 2026

Cassazione n. 20504/2026

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Panci, con domicilio digitale come per legge-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Salvatore, con domicilio digitale come per legge- controricorrente –nonché controUNIONE [OSCURATO:PERSONA] E SERVIZI –Numero registro generale 4230/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 20504/2026Data pubblicazione 17/06/2026UILTUCS, sede provinciale di Sassari- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari – Sezionedistaccata di Sassari - n. 223/2023, pubblicata in data 6 luglio 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio dinanzi al Tribunale diSassari la [OSCURATO:PERSONA] della Unione Italiana delLavoro di Sassari (CSP [OSCURATO:PERSONA]), adducendo di essersi rivoltoall’organizzazione sindacale [OSCURATO:PERSONA] nella sede di Alghero al fine dipresentare una domanda di mobilità in deroga, che era stata tuttaviainoltrata unicamente agli uffici INPS, ma non anche alla RegioneAutonoma della Sardegna; essendo derivata dall’omesso invio allaRegione la sua decadenza dal diritto di ottenere l’ammortizzatoresociale richiesto, chiedeva, visto l’inadempimento al mandatoconferito, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.La convenuta, costituendosi in giudizio, replicava chel’organizzazione sindacale incaricata dall’attore era la UIL Tucs,soggetto giuridico autonomo e distinto, e spiegava che eraintervenuta nella gestione della pratica soltanto in data 15 gennaio2014, quando i termini di decadenza della domanda erano ormaispirati.Autorizzata la chiamata in causa di UIL Tucs, che rimanevacontumace, il Tribunale, all’esito della espletata attività istruttoria,accoglieva la domanda dell’attore, condannando la convenuta alpagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, dellaNumero registro generale 4230/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 20504/2026Data pubblicazione 17/06/2026somma di euro 45.882,56, oltre accessori.

Disattendeva l’eccezione dicarenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, rilevandoche risultava documentalmente provato che il [OSCURATO:PERSONA], iscritto alsindacato UIL Tucs, recatosi presso la sede di Alghero della UIL,aveva conferito mandato all’organizzazione sindacale UIL, facenteparte della Confederazione UIL Tucs, di inoltrare on line la domandadi “mobilità in deroga” per l’annualità 2013; tale circostanza sievinceva sia dal fatto che il patronato ITAL, che aveva agito comeoperatore del sindacato UIL, aveva presentato la domanda on lineall’Inps, quale delegato del [OSCURATO:PERSONA], in data 23 ottobre 2013, siadalle dichiarazioni dei testimoni e dalla comunicazione della Regione,nella quale si dava atto che solo in data 02/09/2014 l’Organizzazionesindacale (la O.S. [OSCURATO:PERSONA]) le aveva comunicato di avereerroneamente inviato l’istanza nei termini solo all’Inps e netrasmetteva in pari data copia via e-mail; la trasmissione dellagestione operativa della pratica alla UIL di Sassari ad opera della UILTucs era affare interno alla organizzazione sindacale, inidonea adincidere negativamente sulla posizione del lavoratore.2.

Il gravame interposto da CSP [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto dallaCorte d’appello di Sassari, la quale ha affermato che, pur nonessendo in discussione l’autonomia giuridica ed operativa dellediverse sigle sindacali, dalle risultanze istruttorie era chiaramenteemerso che il [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso gli uffici di Alghero doveerano rappresentate le sigle di UIL, UIL Tucs e [OSCURATO:PERSONA]; mancavauna delega espressa in favore di UIL Tucs e la ricevuta dipresentazione della domanda di “mobilità in deroga” riportava tantol’indicazione del patronato ITAL, sia la sigla sindacale UIL che laconfederazione UIL Tucs.

La sigla UIL Tucs, che l’appellante indicavacome unico mandatario, compariva soltanto nella ricevuta ditrasmissione della domanda all’Inps, unitamente al sindacato UIL edNumero registro generale 4230/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 20504/2026Data pubblicazione 17/06/2026al patronato ITAL, per cui essa non consentiva di individuareesclusivamente in UIL Tucs il soggetto incaricato della presentazionedella domanda.

Per tale motivo, secondo la Corte territoriale, ilgiudice di primo grado, al fine di individuare il soggetto al quale erastato conferito il mandato, aveva fatto riferimento ad altre risultanzeistruttorie, ed in particolare alla comunicazione inviata dalla Regione,in risposta all’istanza di accesso agli atti, dove si leggevatestualmente che “in data 15/1/2014 l’O.S. delegata dalla richiedentepresentava istanza volta a richiedere la mobilità in deroga perl’annualità 2013 … solo in data 02.09.2014 l’O.S. comunicava alloscrivente servizio di avere erroneamente inviato l’istanza nei terminial solo INPS e ne trasmetteva, in pari data, copia via mail”.Il giudice d’appello ha poi aggiunto che la ricevuta della richiestadi mobilità in deroga del 15 gennaio 2014 indicava nell’appositoriquadro, tra i dati della OO.SS che inviava la richiesta, la UILSardegna e tra quelli dell’utente delegato proprio la [OSCURATO:PERSONA] Sassari ecome referente [OSCURATO:PERSONA]; e questo documento, avente valoreparticolarmente significativo, unitamente alle altre risultanzeistruttorie, consentiva di individuare in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto tenuto allatrasmissione della domanda e, pertanto, responsabile dell’inviotardivo.3. [OSCURATO:PERSONA] della Unione Italiana delLavoro di Sassari ha proposto ricorso, con cinque motivi, cui resisteAntonello [OSCURATO:PERSONA] mediante controricorso.

Unione Italiana LavoratoriTurismo Commercio e Servizi – [OSCURATO:PERSONA] - non ha svolto attivitàdifensiva in questa sede.

La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., ‹‹Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonchédegli artt. 2907, 1710 e 1717 c.c.: violazione del principio diNumero registro generale 4230/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 20504/2026Data pubblicazione 17/06/2026corrispondenza fra chiesto e pronunciato e ultrapetizione derivantidall’attribuzione dell’utilità richiesta in forza di un petitum e di unacausa petendi diversi da quelli enunciati nel corso del giudizio››.1.

La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe alterato ilpetitum e la causa petendi, che risulterebbero difformi da quelliprospettati dal [OSCURATO:PERSONA].

Ciò perché quest’ultimo, nella memoria exart. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., aveva precisato chel’organizzazione sindacale delegata all’invio della domanda era la UilTucs ed aveva escluso al contempo di avere conferito mandato indata 23 ottobre 2013 alla CSP Uil di Sassari, il cui coinvolgimento eraavvenuto su incarico della [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] aveva, quindi, fondatola domanda non su un rapporto di mandato, ai sensi dell’art. 1710c.c., tra esso attore e la CSP di Sassari, bensì sulla sussistenza di unmandato conferito da esso attore alla [OSCURATO:PERSONA], che aveva delegato, asua insaputa, la gestione operativa alla CSP Uil di Sassari.

Talericostruzione – secondo la ricorrente – renderebbe evidente che laCorte d’appello ha erroneamente ricostruito la domanda spiegata ingiudizio, non avvedendosi che l’originario attore aveva chiaramenteindicato nella [OSCURATO:PERSONA] la mandataria delegata ad inviare la domandadi mobilità e nella CSP [OSCURATO:PERSONA] l’organizzazione che aveva ricevutodalla [OSCURATO:PERSONA] una delega per la gestione operativa, così incorrendonel vizio di cui all’art. 112 c.p.c.2.

Il secondo motivo denuncia ‹‹violazione falsa applicazione degliartt. 2727 e 2729 c.c. in relazione al ragionamento presuntivo postoalla base della ritenuta sussistenza di un mandato conferito dal sig.[OSCURATO:PERSONA] alla CSP [OSCURATO:PERSONA] nel mese di ottobre 2013››, per avere laCorte d’appello accertato chi fosse il mandatario sulla scorta di unragionamento presuntivo fondato su fatti privi di gravità, precisione econcordanza ai fini della inferenza dal fatto noto alla conseguenzaignota.Numero registro generale 4230/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 20504/2026Data pubblicazione 17/06/20263.

Il terzo motivo censura la decisione impugnata per violazione efalsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ‹‹in relazione all’inversionedell’onere della prova posto alla base dell’accertamento dellasussistenza del mandato ex art. 1710 c.c. in capo a CSP Uil diSassari››.Si contesta ai giudici d’appello di avere posto a carico di CSP Uill’onere di fornire la prova liberatoria di non avere assunto l’incarico diinoltrare la domanda, benché gravasse sul [OSCURATO:PERSONA] l’onere didimostrare che CSP Uil di Sassari avesse assunto in data 23 ottobre2013 il mandato ex art. 1710 c.c.4.

Il quarto motivo censura la sentenza impugnata per omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ‹‹inrelazione alla ritenuta mancata allegazione e prova di un diversotitolo di intervento della CSP Uil di Sassari››.Sostiene la ricorrente che i giudici di merito avrebbero trascurato diprendere in esame le allegazioni delle parti e le risultanze istruttoriedalle quali emergeva la delega rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] a CSP Uil diSassari nel mese di gennaio 2014 presso gli uffici di quest’ultima invia Murioni in Sassari.5.

Il quinto motivo censura nuovamente la decisione gravata peromesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti‹‹in relazione alla ritenuta sussistenza di un mandato ex art. 1710c.c. conferito alla CSP Uil di Sassari in data 23/10/2013››.L’accertamento della sussistenza di un mandato conferito dalCostanzo alla CSP Uil di Sassari nell’ottobre 2013 sarebbe stato frutto(anche) di un omesso esame di circostanze fattuali che provavano ilcontrario.

In particolare, la Corte territoriale avrebbe trascurato chela domanda di mobilità inviata all’Inps in data 23 ottobre 2013conteneva un apposito riquadro, intitolato ‹‹Delega e mandato dirappresentanza››, sulla scorta del quale già la sentenza di primoNumero registro generale 4230/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 20504/2026Data pubblicazione 17/06/2026grado avrebbe affermato che il [OSCURATO:PERSONA] “ha (aveva) presentatola domanda on line all’Inps, quale delegato di [OSCURATO:PERSONA], indata 23.10.2013”.6.

Il primo motivo è fondato per quanto di ragione.6.1.

Come emerge dagli atti processuali, di cui è consentito aquesta Corte l’esame diretto, essendo prospettato un error inprocedendo (S.U. n. 20181/2019), [OSCURATO:PERSONA], dopo avereevocato in giudizio, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado,la [OSCURATO:PERSONA] della Unione Italiana del Lavoro diSassari – CSP [OSCURATO:PERSONA] –, a fronte delle contestazioni da questasollevate in comparsa di costituzione ha precisato, con la memoria exart. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., che l’organizzazione da luidelegata per l’inoltro della domanda di mobilità in deroga per l’anno2013 era la UIL Tucs, avente sede ad Alghero, alla quale era iscritto,non essendosi mai recato a Sassari per conferire il mandato; ha poievidenziato che nella ricevuta di richiesta di mobilità in deroga del 15gennaio 2014, allegata alla lettera di riscontro alla richiesta diaccesso agli atti, pervenuta dalla Regione Sardegna (doc. n. 3allegato all’atto di citazione di primo grado), risultava chel’organizzazione sindacale che aveva effettuato la comunicazionetardiva, riconoscendo che per errore la domanda di mobilità era statainizialmente inoltrata esclusivamente all’Inps, era “l’utente delegato”CSP Sassari, ossia proprio l’organizzazione sindacale convenuta ingiudizio.Nella stessa memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., ilCostanzo ha pure sostenuto che la “rimessione” della gestioneoperativa alla [OSCURATO:PERSONA] ad opera della [OSCURATO:PERSONA] “è [era] affareinterno alla organizzazione sindacale…, senza che le conseguenze disimili spartizioni dei carichi di lavoro tra sedi possano [potessero]ricadere sfavorevolmente sull’iscritto sindacale che non ha [aveva]Numero registro generale 4230/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 20504/2026Data pubblicazione 17/06/2026alcuna responsabilità per le eventuali omissioni e/o inadempimentidella sede delegata né di quelle gerarchicamente superiori”.CSP [OSCURATO:PERSONA] anche nell’atto di citazione in appello (a pag. 4),nel ribadire l’assenza di un vincolo contrattuale diretto con il Costanzoe nel contestare la sussistenza di una propria responsabilità, hapuntualizzato che quest’ultimo, nell’ottobre 2013, si era rivoltodirettamente alla UIL Tucs con sede in Alghero per la istruzione dellapropria pratica, instaurando con questa un rapporto riconducibile almandato, e che essa CSP era intervenuta solo in un momentosuccessivo (nel 2014), quando ormai era già intervenuta ladecadenza del [OSCURATO:PERSONA] dal beneficio all’accesso all’ammortizzatoresociale, e aveva provveduto ad inoltrare la richiesta di mobilità agliorgani regionali competenti.6.2.

La Corte d’appello, sebbene il thema decidendum fosse statodelineato nei termini sopra precisati, è giunta ad affermare, sullabase della ricevuta del 15 gennaio 2014 - documento ritenuto“significativo” -, che [OSCURATO:PERSONA] era “il soggetto obbligato dellatrasmissione della domanda e pertanto responsabile dell’inviotardivo”.

Ma, così argomentando, il giudice d’appello ha trascurato diconsiderare che il mandante nei propri scritti difensivi aveva indicatonella [OSCURATO:PERSONA] la mandataria delegata ad inviare la domanda dimobilità di cui si discute (ossia quella inoltrata il 23 ottobre 2013 allasola Inps), ed ha così omesso di pronunciarsi sulla domanda comeprospettata dal [OSCURATO:PERSONA] nella memoria ex art. 183, sesto comma, n.1, c.p.c. e sulle correlate eccezioni formulate dall’allora appellante,ora ricorrente, che poggiano sul presupposto della insussistenza di uncontratto di mandato diretto tra CSP Uil ed il [OSCURATO:PERSONA] e sullaintervenuta sostituzione del mandatario in assenza di autorizzazionedel mandante.6.3.

A tale riguardo, per completezza, occorre rammentare che ilNumero registro generale 4230/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 20504/2026Data pubblicazione 17/06/2026mandato, pur essendo un contratto caratterizzato dall'elemento dellafiducia, non è tuttavia basato necessariamente sull'"intuituspersonae", per cui al mandatario non è vietato avvalersi dell'opera diun sostituto, a meno che il divieto non sia stato espressamentestabilito oppure si tratti di attività rientrante nei limiti di un incaricofiduciario affidato "intuitus personae".L'articolo 1717 c.c. prevede, difatti, tre diverse ipotesi disostituzione del mandatario: a) sostituzione non autorizzata dalmandante o non necessaria per la natura dell'incarico, in cui ilmandatario risponde dell'operato del sostituto; b) sostituzioneautorizzata dal mandante senza indicazione della persona delsostituto, in cui il mandatario risponde dell'operato del sostituto solose è dimostrata la sua colpa nella scelta di quest'ultimo; c)sostituzione autorizzata dal mandante con contemporanea indicazionedel sostituto, in cui il mandatario è esonerato da responsabilità.In tutte e tre le ipotesi sopra individuate il mandante può agiredirettamente contro la persona del sostituto (Cass. Sez. 3, 25/8/2006n. 18512).6.4.

Poiché, dunque, il mandante ha fatto riferimento nei propriscritti difensivi ad un incarico conferito esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA],deve ritenersi che la Corte d’appello abbia omesso di pronunciarsisulla domanda nei termini esposti dal mandante, incorrendo nel viziodi cui all’art. 112 c.p.c.L’accoglimento del primo motivo comporta, logicamente,l’assorbimento dei restanti e la conseguente cassazione dellasentenza impugnata.7.

Il giudice di rinvio, cioè la Corte d’appello di Cagliari, in diversacomposizione, provvederà a nuovo esame della domanda ed allaliquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione.Numero registro generale 4230/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 20504/2026Data pubblicazione 17/06/2026 P.Q.MAccoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appellodi Cagliari.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Panci, con domicilio digitale come per legge-ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Salvatore, con domicilio digitale come per legge- controricorrente –nonché controUNIONE [OSCURATO:PERSONA] E SERVIZI –Numero registro generale 4230/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 20504/2026Data pubblicazione 17/06/2026UILTUCS, sede provinciale di Sassari- intimata -avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari – Sezionedistaccata di Sassari - n. 223/2023, pubblicata in data 6 luglio 2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29maggio 2026 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. Condello:1. [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio dinanzi al Tribunale diSassari la [OSCURATO:PERSONA] della Unione Italiana delLavoro di Sassari (CSP [OSCURATO:PERSONA]), adducendo di essersi rivoltoall’organizzazione sindacale [OSCURATO:PERSONA] nella sede di Alghero al fine dipresentare una domanda di mobilità in deroga, che era stata tuttaviainoltrata unicamente agli uffici INPS, ma non anche alla RegioneAutonoma della Sardegna; essendo derivata dall’omesso invio allaRegione la sua decadenza dal diritto di ottenere l’ammortizzatoresociale richiesto, chiedeva, visto l’inadempimento al mandatoconferito, la condanna della convenuta al risarcimento dei danni.La convenuta, costituendosi in giudizio, replicava chel’organizzazione sindacale incaricata dall’attore era la UIL Tucs,soggetto giuridico autonomo e distinto, e spiegava che eraintervenuta nella gestione della pratica soltanto in data 15 gennaio2014, quando i termini di decadenza della domanda erano ormaispirati.Autorizzata la chiamata in causa di UIL Tucs, che rimanevacontumace, il Tribunale, all’esito della espletata attività istruttoria,accoglieva la domanda dell’attore, condannando la convenuta alpagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, dellaNumero registro generale 4230/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 20504/2026Data pubblicazione 17/06/2026somma di euro 45.882,56, oltre accessori. Disattendeva l’eccezione dicarenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta, rilevandoche risultava documentalmente provato che il [OSCURATO:PERSONA], iscritto alsindacato UIL Tucs, recatosi presso la sede di Alghero della UIL,aveva conferito mandato all’organizzazione sindacale UIL, facenteparte della Confederazione UIL Tucs, di inoltrare on line la domandadi “mobilità in deroga” per l’annualità 2013; tale circostanza sievinceva sia dal fatto che il patronato ITAL, che aveva agito comeoperatore del sindacato UIL, aveva presentato la domanda on lineall’Inps, quale delegato del [OSCURATO:PERSONA], in data 23 ottobre 2013, siadalle dichiarazioni dei testimoni e dalla comunicazione della Regione,nella quale si dava atto che solo in data 02/09/2014 l’Organizzazionesindacale (la O.S. [OSCURATO:PERSONA]) le aveva comunicato di avereerroneamente inviato l’istanza nei termini solo all’Inps e netrasmetteva in pari data copia via e-mail; la trasmissione dellagestione operativa della pratica alla UIL di Sassari ad opera della UILTucs era affare interno alla organizzazione sindacale, inidonea adincidere negativamente sulla posizione del lavoratore.2. Il gravame interposto da CSP [OSCURATO:PERSONA] è stato respinto dallaCorte d’appello di Sassari, la quale ha affermato che, pur nonessendo in discussione l’autonomia giuridica ed operativa dellediverse sigle sindacali, dalle risultanze istruttorie era chiaramenteemerso che il [OSCURATO:PERSONA] si era recato presso gli uffici di Alghero doveerano rappresentate le sigle di UIL, UIL Tucs e [OSCURATO:PERSONA]; mancavauna delega espressa in favore di UIL Tucs e la ricevuta dipresentazione della domanda di “mobilità in deroga” riportava tantol’indicazione del patronato ITAL, sia la sigla sindacale UIL che laconfederazione UIL Tucs. La sigla UIL Tucs, che l’appellante indicavacome unico mandatario, compariva soltanto nella ricevuta ditrasmissione della domanda all’Inps, unitamente al sindacato UIL edNumero registro generale 4230/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 20504/2026Data pubblicazione 17/06/2026al patronato ITAL, per cui essa non consentiva di individuareesclusivamente in UIL Tucs il soggetto incaricato della presentazionedella domanda. Per tale motivo, secondo la Corte territoriale, ilgiudice di primo grado, al fine di individuare il soggetto al quale erastato conferito il mandato, aveva fatto riferimento ad altre risultanzeistruttorie, ed in particolare alla comunicazione inviata dalla Regione,in risposta all’istanza di accesso agli atti, dove si leggevatestualmente che “in data 15/1/2014 l’O.S. delegata dalla richiedentepresentava istanza volta a richiedere la mobilità in deroga perl’annualità 2013 … solo in data 02.09.2014 l’O.S. comunicava alloscrivente servizio di avere erroneamente inviato l’istanza nei terminial solo INPS e ne trasmetteva, in pari data, copia via mail”.Il giudice d’appello ha poi aggiunto che la ricevuta della richiestadi mobilità in deroga del 15 gennaio 2014 indicava nell’appositoriquadro, tra i dati della OO.SS che inviava la richiesta, la UILSardegna e tra quelli dell’utente delegato proprio la [OSCURATO:PERSONA] Sassari ecome referente [OSCURATO:PERSONA]; e questo documento, avente valoreparticolarmente significativo, unitamente alle altre risultanzeistruttorie, consentiva di individuare in [OSCURATO:PERSONA] il soggetto tenuto allatrasmissione della domanda e, pertanto, responsabile dell’inviotardivo.3. [OSCURATO:PERSONA] della Unione Italiana delLavoro di Sassari ha proposto ricorso, con cinque motivi, cui resisteAntonello [OSCURATO:PERSONA] mediante controricorso. Unione Italiana LavoratoriTurismo Commercio e Servizi – [OSCURATO:PERSONA] - non ha svolto attivitàdifensiva in questa sede. La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., ‹‹Violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., nonchédegli artt. 2907, 1710 e 1717 c.c.: violazione del principio diNumero registro generale 4230/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 20504/2026Data pubblicazione 17/06/2026corrispondenza fra chiesto e pronunciato e ultrapetizione derivantidall’attribuzione dell’utilità richiesta in forza di un petitum e di unacausa petendi diversi da quelli enunciati nel corso del giudizio››.1. La ricorrente sostiene che la Corte territoriale avrebbe alterato ilpetitum e la causa petendi, che risulterebbero difformi da quelliprospettati dal [OSCURATO:PERSONA]. Ciò perché quest’ultimo, nella memoria exart. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., aveva precisato chel’organizzazione sindacale delegata all’invio della domanda era la UilTucs ed aveva escluso al contempo di avere conferito mandato indata 23 ottobre 2013 alla CSP Uil di Sassari, il cui coinvolgimento eraavvenuto su incarico della [OSCURATO:PERSONA]; il [OSCURATO:PERSONA] aveva, quindi, fondatola domanda non su un rapporto di mandato, ai sensi dell’art. 1710c.c., tra esso attore e la CSP di Sassari, bensì sulla sussistenza di unmandato conferito da esso attore alla [OSCURATO:PERSONA], che aveva delegato, asua insaputa, la gestione operativa alla CSP Uil di Sassari. Talericostruzione – secondo la ricorrente – renderebbe evidente che laCorte d’appello ha erroneamente ricostruito la domanda spiegata ingiudizio, non avvedendosi che l’originario attore aveva chiaramenteindicato nella [OSCURATO:PERSONA] la mandataria delegata ad inviare la domandadi mobilità e nella CSP [OSCURATO:PERSONA] l’organizzazione che aveva ricevutodalla [OSCURATO:PERSONA] una delega per la gestione operativa, così incorrendonel vizio di cui all’art. 112 c.p.c.2. Il secondo motivo denuncia ‹‹violazione falsa applicazione degliartt. 2727 e 2729 c.c. in relazione al ragionamento presuntivo postoalla base della ritenuta sussistenza di un mandato conferito dal sig.[OSCURATO:PERSONA] alla CSP [OSCURATO:PERSONA] nel mese di ottobre 2013››, per avere laCorte d’appello accertato chi fosse il mandatario sulla scorta di unragionamento presuntivo fondato su fatti privi di gravità, precisione econcordanza ai fini della inferenza dal fatto noto alla conseguenzaignota.Numero registro generale 4230/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 20504/2026Data pubblicazione 17/06/20263. Il terzo motivo censura la decisione impugnata per violazione efalsa applicazione dell’art. 2697 c.c. ‹‹in relazione all’inversionedell’onere della prova posto alla base dell’accertamento dellasussistenza del mandato ex art. 1710 c.c. in capo a CSP Uil diSassari››.Si contesta ai giudici d’appello di avere posto a carico di CSP Uill’onere di fornire la prova liberatoria di non avere assunto l’incarico diinoltrare la domanda, benché gravasse sul [OSCURATO:PERSONA] l’onere didimostrare che CSP Uil di Sassari avesse assunto in data 23 ottobre2013 il mandato ex art. 1710 c.c.4. Il quarto motivo censura la sentenza impugnata per omessoesame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ‹‹inrelazione alla ritenuta mancata allegazione e prova di un diversotitolo di intervento della CSP Uil di Sassari››.Sostiene la ricorrente che i giudici di merito avrebbero trascurato diprendere in esame le allegazioni delle parti e le risultanze istruttoriedalle quali emergeva la delega rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] a CSP Uil diSassari nel mese di gennaio 2014 presso gli uffici di quest’ultima invia Murioni in Sassari.5. Il quinto motivo censura nuovamente la decisione gravata peromesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti‹‹in relazione alla ritenuta sussistenza di un mandato ex art. 1710c.c. conferito alla CSP Uil di Sassari in data 23/10/2013››.L’accertamento della sussistenza di un mandato conferito dalCostanzo alla CSP Uil di Sassari nell’ottobre 2013 sarebbe stato frutto(anche) di un omesso esame di circostanze fattuali che provavano ilcontrario. In particolare, la Corte territoriale avrebbe trascurato chela domanda di mobilità inviata all’Inps in data 23 ottobre 2013conteneva un apposito riquadro, intitolato ‹‹Delega e mandato dirappresentanza››, sulla scorta del quale già la sentenza di primoNumero registro generale 4230/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 20504/2026Data pubblicazione 17/06/2026grado avrebbe affermato che il [OSCURATO:PERSONA] “ha (aveva) presentatola domanda on line all’Inps, quale delegato di [OSCURATO:PERSONA], indata 23.10.2013”.6. Il primo motivo è fondato per quanto di ragione.6.1. Come emerge dagli atti processuali, di cui è consentito aquesta Corte l’esame diretto, essendo prospettato un error inprocedendo (S.U. n. 20181/2019), [OSCURATO:PERSONA], dopo avereevocato in giudizio, con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado,la [OSCURATO:PERSONA] della Unione Italiana del Lavoro diSassari – CSP [OSCURATO:PERSONA] –, a fronte delle contestazioni da questasollevate in comparsa di costituzione ha precisato, con la memoria exart. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., che l’organizzazione da luidelegata per l’inoltro della domanda di mobilità in deroga per l’anno2013 era la UIL Tucs, avente sede ad Alghero, alla quale era iscritto,non essendosi mai recato a Sassari per conferire il mandato; ha poievidenziato che nella ricevuta di richiesta di mobilità in deroga del 15gennaio 2014, allegata alla lettera di riscontro alla richiesta diaccesso agli atti, pervenuta dalla Regione Sardegna (doc. n. 3allegato all’atto di citazione di primo grado), risultava chel’organizzazione sindacale che aveva effettuato la comunicazionetardiva, riconoscendo che per errore la domanda di mobilità era statainizialmente inoltrata esclusivamente all’Inps, era “l’utente delegato”CSP Sassari, ossia proprio l’organizzazione sindacale convenuta ingiudizio.Nella stessa memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., ilCostanzo ha pure sostenuto che la “rimessione” della gestioneoperativa alla [OSCURATO:PERSONA] ad opera della [OSCURATO:PERSONA] “è [era] affareinterno alla organizzazione sindacale…, senza che le conseguenze disimili spartizioni dei carichi di lavoro tra sedi possano [potessero]ricadere sfavorevolmente sull’iscritto sindacale che non ha [aveva]Numero registro generale 4230/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 20504/2026Data pubblicazione 17/06/2026alcuna responsabilità per le eventuali omissioni e/o inadempimentidella sede delegata né di quelle gerarchicamente superiori”.CSP [OSCURATO:PERSONA] anche nell’atto di citazione in appello (a pag. 4),nel ribadire l’assenza di un vincolo contrattuale diretto con il Costanzoe nel contestare la sussistenza di una propria responsabilità, hapuntualizzato che quest’ultimo, nell’ottobre 2013, si era rivoltodirettamente alla UIL Tucs con sede in Alghero per la istruzione dellapropria pratica, instaurando con questa un rapporto riconducibile almandato, e che essa CSP era intervenuta solo in un momentosuccessivo (nel 2014), quando ormai era già intervenuta ladecadenza del [OSCURATO:PERSONA] dal beneficio all’accesso all’ammortizzatoresociale, e aveva provveduto ad inoltrare la richiesta di mobilità agliorgani regionali competenti.6.2. La Corte d’appello, sebbene il thema decidendum fosse statodelineato nei termini sopra precisati, è giunta ad affermare, sullabase della ricevuta del 15 gennaio 2014 - documento ritenuto“significativo” -, che [OSCURATO:PERSONA] era “il soggetto obbligato dellatrasmissione della domanda e pertanto responsabile dell’inviotardivo”. Ma, così argomentando, il giudice d’appello ha trascurato diconsiderare che il mandante nei propri scritti difensivi aveva indicatonella [OSCURATO:PERSONA] la mandataria delegata ad inviare la domanda dimobilità di cui si discute (ossia quella inoltrata il 23 ottobre 2013 allasola Inps), ed ha così omesso di pronunciarsi sulla domanda comeprospettata dal [OSCURATO:PERSONA] nella memoria ex art. 183, sesto comma, n.1, c.p.c. e sulle correlate eccezioni formulate dall’allora appellante,ora ricorrente, che poggiano sul presupposto della insussistenza di uncontratto di mandato diretto tra CSP Uil ed il [OSCURATO:PERSONA] e sullaintervenuta sostituzione del mandatario in assenza di autorizzazionedel mandante.6.3. A tale riguardo, per completezza, occorre rammentare che ilNumero registro generale 4230/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 20504/2026Data pubblicazione 17/06/2026mandato, pur essendo un contratto caratterizzato dall'elemento dellafiducia, non è tuttavia basato necessariamente sull'"intuituspersonae", per cui al mandatario non è vietato avvalersi dell'opera diun sostituto, a meno che il divieto non sia stato espressamentestabilito oppure si tratti di attività rientrante nei limiti di un incaricofiduciario affidato "intuitus personae".L'articolo 1717 c.c. prevede, difatti, tre diverse ipotesi disostituzione del mandatario: a) sostituzione non autorizzata dalmandante o non necessaria per la natura dell'incarico, in cui ilmandatario risponde dell'operato del sostituto; b) sostituzioneautorizzata dal mandante senza indicazione della persona delsostituto, in cui il mandatario risponde dell'operato del sostituto solose è dimostrata la sua colpa nella scelta di quest'ultimo; c)sostituzione autorizzata dal mandante con contemporanea indicazionedel sostituto, in cui il mandatario è esonerato da responsabilità.In tutte e tre le ipotesi sopra individuate il mandante può agiredirettamente contro la persona del sostituto (Cass. Sez. 3, 25/8/2006n. 18512).6.4. Poiché, dunque, il mandante ha fatto riferimento nei propriscritti difensivi ad un incarico conferito esclusivamente a [OSCURATO:PERSONA],deve ritenersi che la Corte d’appello abbia omesso di pronunciarsisulla domanda nei termini esposti dal mandante, incorrendo nel viziodi cui all’art. 112 c.p.c.L’accoglimento del primo motivo comporta, logicamente,l’assorbimento dei restanti e la conseguente cassazione dellasentenza impugnata.7. Il giudice di rinvio, cioè la Corte d’appello di Cagliari, in diversacomposizione, provvederà a nuovo esame della domanda ed allaliquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione.Numero registro generale 4230/2024Numero sezionale 1964/2026Numero di raccolta generale 20504/2026Data pubblicazione 17/06/2026 P.Q.MAccoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa lasentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appellodi Cagliari.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026IL PRESIDENTEChiara Graziosi
Sentenza Cassazione n. 20504/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris