CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 13972/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2022 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Cagliari, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 385 cod. peri., confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di cinque mesi e dieci giorni di reclusione, previo riconoscimento dell'attenuante del vizio parziale di mente (art. 89 cod. pen.). Rilevato che i motivi dedotti si rivelano generici, in quanto riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito in ordine alla sussistenza del dolo di evasione (v. pag. 6 sent.) ed al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (v. pag. 7). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a I pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 febbraio 2023 Il consiglier estensore [OSCURATO:PERSONA] lla ni [OSCURATO:PERSONA] D E POSI . ‘1. [OSCURATO:PERSONA] O 3