CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 gennaio 2025
Cassazione n. 13518/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 57/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - UP - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 31476/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quanto alla conferma della confisca per equivalente dei beni, quote societarie ed altre utilità nella disponibilità degli imputati e il rigetto nel resto; udito il difensore dei ricorrenti, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con separati atti a firma del comune difensore, per l’annullamento della sentenza del 25 marzo 2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 13518/2025 Roma, lì, 07/04/2025 Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della sentenza del 25 gennaio 2021 del locale Tribunale, pronunciata all’esito di giudizio ordinario e da loro impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei loro confronti in ordine ai reati di cui ai capi C (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000), F (art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000) ed L (art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000) perché estinti per prescrizione, confermando nel resto la confisca dei beni immobili sequestrati con decreto del 22 gennaio 2015 del Giudice per le indagini preliminari nonché dei beni, delle quote societarie e delle altre utilità nella titolarità degli imputati e della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fino alla concorrenza di euro 1.183.225,97. 2.[OSCURATO:PERSONA], articolando un solo motivo, deduce la violazione degli artt. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, 578-bis cod. proc. pen., 25, comma secondo, Cost., 7 CEDU e 2 cod. pen. in relazione alla conferma della confisca per equivalente relativamente ai reati di cui ai capi C ed F commessi anteriormente alla entrata in vigore dell’art. 578-bis cod. proc. pen. 3.[OSCURATO:PERSONA] articola due motivi. 3.1.Con il primo deduce le medesime questioni devolute da [OSCURATO:PERSONA], estendendole alla confisca disposta per il reato di cui al capo L. 3.2.Con il secondo motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 11 d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione in relazione alla mancata assoluzione nel merito per il reato di cui al capo L. [OSCURATO:PERSONA] 1.È fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è fondato limitatamente al primo motivo, è inammissibile nel resto. 2.Con sentenza del 25 gennaio 2021 il Tribunale di Palermo aveva disposto la confisca degli immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] sequestrati con decreto del 22 gennaio 2015, nonché dei beni, delle quote societarie e delle altre utilità nella titolarità degli odierni ricorrenti e della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. fino all’ammontare di euro 1.183.225,97. 2.1.In particolare, i beni immobili di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] erano stati sottoposti a sequestro preventivo siccome cose confiscabili ai sensi dell’art. 240, primo comma, cod. pen. perché strumentali all’esecuzione del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, rubricato al capo L contestato al solo Carollo. 2.2.Lo stesso Tribunale aveva poi disposto la confisca, per equivalente, dei beni, delle quote societarie e delle altre utilità nella titolarità degli odierni ricorrenti e della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., fino all’ammontare del profitto dei reati di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. n. 74 del 2000 rubricati ai capi C ed F. 2.3.La Corte di appello ha confermato entrambe le confische ribadendone la natura obbligatoria ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000. 3.Tanto premesso, oggetto del primo motivo di entrambi i ricorsi è la sola confisca dei beni disposta in forma equivalente nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui ai capi C ed F, con esclusione di quella disposta in via diretta per il reato di cui al capo L e di quella disposta per equivalente nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 3.1.I ricorsi, sul punto, sono fondati. 3.2.La confisca di cui all’art. 12-bis, d.lgs. n. 74 del 2000 (che si pone in linea di continuità con quella introdotta dall’art. 1, comma 143, legge n. 244 del 2007; in tal senso, Sez. 3, n. 23737 del 28/04/2016, Rv. 267383 - 01), quando riguarda beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, è a tutti gli effetti una misura di sicurezza patrimoniale (del resto, già l’art. 240, cpv., n. 1, cod. pen., impone la confisca del prezzo anche in assenza di sentenza di condanna; l’art. 1, legge n. 244, cit., non ha fatto altro che estendere l’obbligatorietà della misura al profitto, altrimenti confiscabile facoltativamente ai sensi dell’art. 240, comma primo, cod. pen.); quando invece riguarda beni in disponibilità del reo per un valore equivalente al prezzo o al profitto del reato «viene ad essere sostanzialmente "novato" il titolo in forza del quale si legittima il provvedimento di ablazione (dalla apprensione della ‘res’, della quale il legislatore apprezza la pericolosità, o per la natura della cosa in sé o per la relazione che si stabilisce tra l'oggetto della confisca ed il suo titolare - elementi, questi, che individuano la "ragione" della confisca ordinaria - si passa alla apprensione di una "porzione" del patrimonio del soggetto, senza alcuna connotazione di pericolosità dello stesso, ma in funzione essenzialmente sanzionatoria rispetto all'equivalente profitto o prezzo del reato)» (Sez. 2, n. 21566 del 08/05/2008, Rv. 240910 - 01), così che la confisca ha matrice eminentemente afflittiva/sanzionatoria (Sez. U, n. 18374 del 31/03/2013, Rv. 255037 - 01; Sez. 5, n. 11288 del 26/01/2010, Rv. 246362; Sez. 6, n. 13098 del 18/02/2009, Rv. 243127; Sez. 3, n. 39172 del 24/09/2008, Rv. 241033). 3.3.L’introduzione dell’art. 578-bis cod. proc. pen. (aggiunto dall'art. 6, comma 4, del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21), in uno con la pronuncia della Grande Camera della Corte EDU del 28 giugno 2018, caso [OSCURATO:SOCIETA]. contro Italia (secondo la quale la sentenza che dichiara l’estinzione del reato per prescrizione non osta alla confisca del bene oggetto di lottizzazione abusiva, a condizione che la relativa decisione abbia accertato l'esistenza del reato e la responsabilità dell'imputato, garantendo il diritto di difesa secondo i parametri di cui all'art. 6 CEDU), hanno portato al superamento del principio affermato da Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435 - 01, secondo cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto. 3.4.Si è affermato, al riguardo, che la confisca di valore, pur avendo un prevalente carattere afflittivo e sanzionatorio, persegue anche l'esigenza di privare l'autore del reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito dalla commissione del reato, sicché non presuppone necessariamente una pronuncia di condanna (Sez. 6, n. 14041 del 09/01/2020, Rv. 279262 - 01). La finalità “ripristinatoria” della confisca per equivalente del profitto del reato era già stata affermata da Sez. 3, n. 43397 del 10/09/2015, Rv. 265093 - 01 e da Sez. 2, n. 8538 del 27/11/2019, Rv. 278241 - 01, secondo cui la confisca per equivalente piuttosto che "affliggere", mira a "ripristinare" la situazione patrimoniale preesistente alla consumazione del reato. [OSCURATO:PERSONA]. U, n. 13539 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2020, Perroni, ha ricordato, in motivazione, l’esistenza di un consistente indirizzo giurisprudenziale che, accanto all’azione penale “tipica”, riconosce l’esistenza di una "azione penale complementare", volta ad "adottare altri provvedimenti a carattere reattivo o ripristinatorio, nei quali si sostanzia l'esigenza dell'ordinamento di ripristinare l'ordine giuridico violato dal fatto illecito" (Sez. 3, n. 53692 del 13/07/2017, Rv. 272791; Sez. 3, n. 43630 del 25/06/2018, Rv. 274196; Sez. 3, n. 31282, del 27/3/2019, Rv. 277167). 3.5.Tali precisazioni, però, non legittimano una lettura della confisca per equivalente che porti ad un sostanziale svilimento della sua funzione eminentemente sanzionatoria, funzione che, nei reati tributari, esclude che possa essere intesa come una forma di garanzia di esazione dell’obbligazione tributaria, specie se, come nel caso di specie, contratta da altri (la società [OSCURATO:PERSONA] di cui i ricorrenti erano amministratori, di diritto il [OSCURATO:PERSONA], di fatto il Carollo). Il patrimonio personale dell’autore del reato non costituisce, in questi casi, una garanzia in caso di incapienza dell’ente direttamente obbligato nei confronti dell’Erario, tant’è vero che il condannato per uno dei reati di cui al d.lgs. n. 74 del 2000 non può invocare, per evitare la confisca per equivalente, il “beneficium excussionis” ma pretendere solo che si cerchi il profitto ai fini della confisca diretta; obbligazione tributaria e confisca per equivalente operano su piani totalmente diversi, separati e distinti, non potendo la confisca per equivalente essere intesa come una sorta di risarcimento del danno da inadempimento, sopratutto quando, come nel caso di specie, la persona fisica condannata (il legale rappresentante della società) non si identifica, come detto, con la contribuente (la società, appunto). Funzione “ripristinatoria” non equivale a funzione “risarcitoria”; altrimenti, l’ablazione del profitto (o di beni di valore ad esso equivalente) disposta ed eseguita in sede penale ai sensi dell’art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, metterebbe in dubbio la possibilità dell’Agenzia delle Entrate di esercitare direttamente la pretesa erariale, quantomeno per la riscossione dell’imposta evasa, al fine di ottenere il doppio del dovuto (in sede penale e in sede tributaria). Dunque, la natura sanzionatoria della confisca per equivalente non può essere persa di vista; sanzione e ripristino della situazione patrimoniale preesistente costituiscono due facce della medesima medaglia: l’entità del profitto costituisce l’unità di misura della sanzione che consiste nel privare l’agente del vantaggio ottenuto mediante il reato (nel senso che la confisca per equivalente persegue anche l'esigenza di privare l'autore del reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito dalla commissione del reato, cfr. Sez. 6, n. 14041 del 09/01/2020, Rv. 279262 - 01). Ma quando, come nel caso di specie, agente e soggetto passivo del rapporto obbligatorio tributario non coincidono, la finalità ripristinatoria della confisca per equivalente applicata nei confronti del primo appare davvero residuale (per non dire inesistente) a fronte del carattere puramente afflittivo della misura che consiste in una secca riduzione del patrimonio del condannato a fronte di un profitto mai acquisito del quale altri hanno beneficiato. 3.6.Proprio per questo motivo soccorre l’applicazione, nel caso di specie, del principio affermato da Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209 - 01, secondo cui la disposizione di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall'art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima della sua entrata in vigore. 3.7.Nel caso di specie, i reati di cui ai capi C ed F sono stati consumati nell’anno 2012 con conseguente impossibilità di applicazione retroattiva dell’art. 578-bis cod. proc. pen. 3.8.La confisca per equivalente nei confronti dei ricorrenti per i reati di cui ai capi C ed F non poteva essere disposta sicché la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla confisca per equivalente senza necessità di rinvio. 4.Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1.[OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in primo grado alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000 per aver donato alle proprie figlie la quasi totalità dei beni immobili a lui intestati onde rendere in tutto o in parte inefficace la successiva procedura di riscossione coattiva dell’Erario nei suoi confronti. 4.2.La Corte di appello ha dichiarato l’estinzione del reato, commesso il 10 novembre 2014, ma ha ciò nondimeno illustrato le ragioni per le quali ha disatteso le deduzioni difensive con argomenti tutt’altro che manifestamente illogici e non basati su prove travisate. 4.3.Il ricorrente se ne duole ma neglige il principio secondo il quale, in presenza di una causa di estinzione del reato il giudice è legittimato a pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129 comma secondo, cod. proc. pen. soltanto nei casi in cui le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale emergano dagli atti in modo assolutamente non contestabile, così che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo appartenga più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento" e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01). 4.4.Nel caso di specie, il ricorrente non deduce l’esistenza della prova evidente della sua innocenza, bensì il vizio motivazionale che presiede al malgoverno sostanziale della fattispecie incriminatrice proponendo una lettura alternativa della finalità della donazione, finalità che non può essere affermata dalla mera lettura della sentenza impugnata secondo cui la gestione degli immobili era rimasta in capo al donante. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla disposta confisca per equivalente che elimina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Così deciso in Roma, il 14/01/2025. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Andreazza