CassazionedecretoSezione 2Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 22497/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8832/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] P.FIORE 14, [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA], 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA]' FEDERICA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BARI n. 92/2022 depositata il17/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/07/2023 dal Consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Trani, pronunciando in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla s.c.a.r.l [OSCURATO:PERSONA], condannava la s.c.a.r.l. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento dell’importo di € 76.051,88. A seguito di rituale impugnazione della soccombente, con sentenza n. 92 del 17 gennaio 2022 la Corte d’appello di Bari accoglieva il gravame nella parte riguardante il governo delle spese processuali. Il giudice di secondo grado ha affermato che gli addebiti di inadempimento sollevati dall’appellante avrebbero potuto riguardare unicamente il periodo successivo al 31 dicembre 2016 e fino alla risoluzione del contratto, per il quale peraltro sarebbe mancata la prova che le sottrazioni ed i danneggiamenti subiti dal complesso immobiliare si fossero verificati. Sarebbe altresì mancata la prova che il dipendente attinto dai precedenti penali si fosse reso responsabile di atti disottrazione o danneggiamento nei confronti della committente e che l’abbandono del posto di lavoro da parte di un addetto alla vigilanza fosse in connessione diretta con tali episodi. Contro la predetta sentenza ricorre per cassazione la s.c.a.r.l. [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di tre motivi. Si è costituita la s.c.a.r.l [OSCURATO:PERSONA] , depositando controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente deduce, in successione, l’omesso esame di un fatto decisivo per la controversia, ex art. 360 n. 5 c.p.c., la violazione degli artt. 61 e 62 c.p.c. “per omessa delibazione della necessità della consulenza tecnica d’ufficio”, nonché per violazione degli artt. 112 e 113 c.p.c. In buona sostanza, il [OSCURATO:PERSONA] si duole della mancata ammissione della CTU, che non sarebbe stata disposta, benché a sostegno di risultanze documentali non formate in contraddittorio e nonostante la necessità di dare contezza della cronologia degli eventi, della quantità di materialeasportato e del loro valore. 1.1) Con il secondo mezzo, la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1218, 1460, 1246 e 1241 c.c., in relazione all’art. 360 n° 3 c.p.c., giacché, una volta pacifica la circostanza che i locali erano vigilati per ventiquattr’ore, qualsiasi fatto pregiudizievole avvenuto all’interno del sito avrebbe dovuto essere ascritto, salvo prova contraria, alla cooperativa incaricata della sua vigilanza. Tale errore avrebbe altresì precluso ingiustamente l’esercizio della compensazione con il credito avversario. 1.2) Mediante la terza doglianza, il [OSCURATO:PERSONA] assume la violazione del principio di coerenza e di corrispondenza tra chiesto e pronunziato ai sensi degli artt. 112 e 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 n°5 c.p.c. La Corte d’appello, con riguardo ad oneri e spese legali del primo grado, avrebbe utilizzato argomenti idonei ad ammettere la CTU, invece denegata. 2) Il primo motivo è inammissibile, per più convergenti ragioni. 2.1) Occorre, in primo luogo, rammentare che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Sez. 3, n. 23940 del 12 ottobre 2017; Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 3, n. 22598 del 25 settembre 2018). 2.2) In particolare, il motivo di ricorso deve riguardare unfatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento delfatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio.(Sez. 2, n. 10525 del 31 marzo 2022; Sez. 2, n. 20718 del 13 agosto 2018; Sez. 1, n. 17761 dell’8 settembre 2016). Orbene, nella nozione di fatto storico non è inquadrabile la consulenza tecnicad'ufficio non ammessa dal giudice, risolvendosi la critica nell'esposizione di mere argomentazioni difensive riguardanti un elemento istruttorio (Sez. 1, n. 16 marzo 2022 n. 8584). 2.3) In secondo luogo, ricorre nel la specie l'ipotesi di «doppiaconforme», ai sensi dell'art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. La relativa declaratoria è imposta non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Sez. 2, n. 7724 del 9 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 15777 del 17 maggio 2022; Sez. L, n. 24395 del 3 novembre 2020). 2.4) Da ultimo, la sentenza impugnata ha diffusamente argomentato circa il diniego della CTU, concludendo che “E pur volendo superare tali considerazioni, la consulenza tecnica d’ufficio sarebbe priva di rilevanza decisiva poiché l’espletamento di tale mezzo istruttorio a distanza di oltre quattro anni dalla risoluzione del contratto di custodia non consentirebbe di accertare quali sottrazioni o danneggiamenti si siano verificati nel complesso della committente durante il periodo in cui era stato affidato alla custodia della cooperativa [OSCURATO:PERSONA]”. 2.5) La mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l'indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati (Sez. 1, n. 15219 del 5 luglio 2007). 3) Il secondo motivo è inammissibile. 3.1) La sentenza impugnata ha rilevato come, in esito all’istruttoria, fosse mancata la prova che le sottrazioni ed i danneggiamenti subiti dal complesso immobiliare si fossero verificati nel periodo in cui la controricorrente aveva in custodia l’immobile, aggiungendo che “ai fini della responsabilità risarcitoria della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato necessario dimostrare il nesso causale fra l’inadempimento agli obblighi contrattuali e l’attività delittuosa posta in essere ai danni della committente”. Tale dimostrazione sarebbe potuta venire meno solo in presenza di una clausola di responsabilità oggettiva e non quale conseguenza di una sorveglianza estesa contrattualmente alle ventiquattro ore giornaliere, ma con modalità di controllo che non prevedevano presenze fisse in loco. 3.2) La differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dalla ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione(Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). È dunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 3.3) In conclusione, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 4) Il terzo motivo, che richiama argomentazioni già proposte nelle lagnanze precedenti, resta assorbito dalla declaratoria di inammissibilità dei primi motivi. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese di lite della controricorrente, come liquidate in dispositivo. Si dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali a favore della s.c.a.r.l. [OSCURATO:PERSONA], liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000 (quattromila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%. Dà atto che sussistono i presupposti processuali per dichiarare che la ricorrente è tenut