CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 ottobre 2025
Cassazione n. 28440/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1607/2024 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], difesa dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso SENTENZA diCORTE D'APPELLO NAPOLI n. 4654/2023 de- positata il 02/11/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], promissaria acquirente, conveniva in giudizio ex art. 702-bis ss. c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], promittenti venditori, dinanzi al Tribunale di Avellino domandando una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c., in esecuzione di un contratto preliminare per la costituzione di un diritto di superficie funzionale alla realizzazione di un parco eolico. I convenuti domandavano in via riconvenzionale la risoluzione del contratto. Il Tribunale di Avellino accoglieva la domanda dell’attrice e rigettava le riconvenzionali. La Corte di appello di Napoli ha dichiarato l'appello inammissibile, perché gli appellanti non hanno assolto all’onere di provare la data di comunicazione dell’ordinanza. Infatti la PEC datata 6/6/2016 prodotta da gli appellant i non era quella di comunicazione della pronuncia di primo grado . La Corte ha affermato che la questione rimaneva incerta e che, in tale situazione, il rischio della mancata prova ricade sugli appellanti. Ricorrono in cassazione i convenuti con tre motivi di ricorso, illustrati da memoria. Resiste l’attrice, promissaria acquirente, con controricorso e memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo si denuncia la violazione degli artt. 702 - quater, 325, 326 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 155 co. 4 e 5 c.p.c., con la seguente argomentazione. La Corte di appello ha errato nel non tenere conto della proroga ex art. 155 c.p.c. in ipotesi di termine scadente di sabato. In altre parole, anche se si ancora il termine d’impugnazione di 30 giorni direttamente al 2/06/2016 (data di deposito della decisione di primo grado), il termine è scad uto il 2/07/2016, un sabato, con conseguente proroga di diritto, ex art. 155 c.p.c., al successivo lunedì 4/07/2016, data nella quale l'appello è stato pacificamente avviato alla notificazione. La critica colpisce la statuizione della Corte di appello che, pur ipotizzando una comunicazione dell'ordinanza di primo grado in data 2 giugno 2016, ha ritenuto tardivo l'appello notificato il 4 luglio 2016. La controricorrente deduce che il motivo è inammissibile perché la Corte di appello non ha accertato la tardività, ma ha dichiarato l'inammissibilità per il mancato assolvimento dell'onere della prova circa la tempestività del gravame. Il primo motivo di ricorso è accolto. In altre parole, anche se si adotta l'ipotesi di una comunicazione in data 2 giugno 2016 (giorno del deposito in cancelleria dell’ordinanza decisoria del giudizio di primo grado), la Corte territoriale avrebbe dovuto rilevare che il termine di 30 giorni scadeva il 2 luglio 2016, giorno di sabato, e che pertanto la scadenza era prorogata di diritto a lunedì 4 luglio 2016, data in cui l'appello è stato tempestivamente avviato alla notifica (cfr. Cass.34672/2021). Ciò rende irrilevante il mancato assolvimento dell'onere di provare che la pronuncia di primo grado è stata comunicata il 6/6/2016. 2. – L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo, co n cui si contesta il mancato assolvimento dell'onere di provare la data di comunicazione dell'ordinanza decisoria, e del terzo motivo , con cui si sostiene che la Corte di appello ha errato nel non considerare la data (6/06/2016 ) di inserimento in repertoriodell'ordinanza come prova presuntiva che l'ordinanza decisoria non avrebbe potuto essere comunica ta in precedenza. 3. - La Corte accoglie i l prim o motiv o di ricorso, dichiara assorbit i il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motiv o accolt o , rinvia alla Corte di appello di Napoli , in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, anche