CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 13447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 18/06/2021 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le richieste del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di Milano, accogliendo parzialmente l'appello del Pubblico ministero avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 10 marzo 2021, ha disposto il sequestro preventivo della somma di euro 485.000,00 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano aveva richiesto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il sequestro preventivo di somme di denaro nella disponibilità di diversi soggetti — e tra questi anche di [OSCURATO:PERSONA] — e costituenti il profitto dei delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale da essi commessi in relazione al fallimento della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. (in breve [OSCURATO:SOCIETA].), dichiarata fallita il 10 maggio 2018. Secondo l'ipotesi accusatoria, per quanto di interesse in questa sede, [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della fallita e della Triquattro s.r.I., agendo in concorso con altri soggetti, avrebbe distratto la somma di euro 6.000.000,00 mediante prelievi sui conti intestati alla società o dalla cassa della società; le somme così prelevate venivano fatte affluire sul conto corrente bancario di [OSCURATO:PERSONA] o venivano impiegate da [OSCURATO:PERSONA] per spese proprie o di familiari (capo b); inoltre, [OSCURATO:PERSONA], in concorso con altri soggetti, avrebbe trasferito alla controllante [OSCURATO:SOCIETA]. la somma complessiva di euro 25.850.000, di cui euro 4.500.000,00 a titolo di dividendi ed euro 21.350.000,00 per finanziamenti, oltre ad euro 6.191.205,00 a titolo di crediti per consolidato fiscale e poi tale somma, attraverso le società Triuno, Tritre, Triquattro e Tricinque, sarebbe stata riversata su conti intestati ai vari soci coamrninistratori (capo d). 3. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, con il decreto del 10 marzo 2021, pur ritenendo sussistente il fumus dei delitti contestati, ha ritenuto che trattandosi di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta ed occorrendo quindi l'accertamento del nesso pertinenziale tra la somma sequestrata ed il reato, non potesse prescindersi, in caso di concorso di persone nel reato, dall'effettivo vantaggio conseguito dal singolo concorrente e quindi non potesse essere disposto un sequestro nei confronti di chi non avesse materialmente appreso tale profitto. Ha osservato che, nel caso di specie, l'analisi effettuata dal consulente tecnico del Pubblico ministero si limitava a descrivere i flussi di denaro senza un preciso riferimento temporale e non era sempre possibile stabilire se gli spostamenti di denaro dai conti della fallita a quelli della holding e poi da questa alle società controllate e quindi agli indagati fossero contestuali e quindi facessero parte di un'operazione unitaria o se, ferma la loro natura distrattiva già al momento del trasferimento alla holding, rispondessero a logiche diverse; neppure era sempre possibile stabilire in modo certo quali indagati ed in che misura ne avessero beneficiato. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha pure escluso il periculum in mora, osservando che la durata delle condotte e la loro risalenza nel tempo, nonché la natura del bene distratto e la notorietà del procedimento penale non consentivano di affermare che, durante l'ulteriore corso del procedimento, sussistesse il pericolo che il bene confiscabile potesse essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato. 4. Il Tribunale del riesame, come si è già detto, accogliendo parzialmente l'appello del Pubblico ministero, ha disposto con distinte ordinanze il sequestro delle somme di cui ha ritenuto accertata la distrazione in favore di ciascuno dei vari concorrenti nei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e, quanto a [OSCURATO:PERSONA], ha determinato l'importo della somma da sequestrare in euro 485.000,00. 5. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che lo riguarda ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando quattro motivi. 5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la mancanza o mera apparenza della motivazione per non essersi il Tribunale del riesame confrontato con gli argomenti posti dal Giudice per le indagini preliminari a sostegno della negazione del perículum in mora. In proposito il Tribunale del riesame si è limitato ad affermare che dalla ricostruzione del consulente tecnico del Pubblico ministero emergeva una spiccata capacità di distribuzione del profitto illecito da parte dei coindagati in numerose e ramificate modalità, che era stato possibile ricostruire solo per i percorsi «tracciabili», e quindi con esclusione delle somme uscite per contanti, e che tale circostanza rendeva immanente il rischio di aggravamento delle conseguenze del reato. In tal modo il Tribunale del riesame ha omesso di confutare gli argomenti addotti dal Giudice per le indagini preliminari, limitandosi a motivare in modo meramente apparente. In realtà, la massima parte dei movimenti era tracciabile ed era avvenuta in Italia e non su conti esteri. Inoltre, nessuna uscita di denaro contante dal patrimonio sociale era stata contestata al ricorrente. Innanzi al Tribunale del riesame era stato dedotto che gran parte dei movimenti da [OSCURATO:SOCIETA] alle società Triuno, Tritre, Triquattro e Tricinque costituivano restituzione di finanziamenti in precedenza ricevuti dalla Holding e provenienti dalle predette società ed erano avvenuti in un periodo di estrema floridità dell'intero gruppo societario; inoltre, le società beneficiarie dei finanziamenti e le società immobiliari erano state cedute alla [OSCURATO:SOCIETA]. e pertanto gli amministratori avevano fatto rientrare nel patrimonio della [OSCURATO:SOCIETA]. ciò che ne era uscito a titolo di investimento immobiliare. Gli indagati avevano fatto tutto il possibile per evitare il fallimento della STF. In relazione a tali rilievi il Tribunale del riesame ha del tutto omesso di motivare. 5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la mancanza o mera apparenza della motivazione per non avere il Tribunale del riesame argomentato la sua decisione in modo tale da far ritenere superati i rilievi del Giudice per le indagini preliminari che aveva escluso che fosse stato dimostrato il nesso pertinenziale tra le somme da sequestrare ed i reati contestati e che non era possibile stabilire quali indagati ed in che misura avessero tratto profitto dalle condotte delittuose. 5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 240 cod. pen. e 321 cod. proc. pen.. Sostiene che nel caso di specie difetta il nesso pertinenziale tra i delitti per i quali si procede e la somma di cui è stato disposto il sequestro, non derivando essa in via diretta ed immediata da tali delitti, mentre tale diretta derivazione è essenziale affinché possa procedersi alla confisca diretta e non per equivalente. Se, come nel caso di specie, il denaro è confluito su un conto corrente successivamente al reato, esso non può costituirne il profitto, né essere oggetto di confisca diretta. Inoltre, al momento del fallimento i conti correnti dell'indagato non presentavano un saldo attivo e pertanto il principio affermato dalle Sezioni Unite — secondo il quale le somme derivate dal delitto, confluendo sul conto corrente, si confondono con quelle ivi già esistenti e quindi tutto il denaro ivi depositato al momento della commissione del delitto può essere attinto dalla confisca o dal sequestro nei limiti dell'ammontare del profitto accertato — risulta inapplicabile. Nel caso di specie, essendo il saldo del conto corrente pari ad euro 279,00 al momento del fallimento ed essendo le somme oggetto di sequestro affluite sul conto in un momento successivo al delitto, non poteva ritenersi sussistente alcun nesso pertinenziale tra le somme sequestrate ed il reato ipotizzato. Occorre, per la confisca diretta, che il denaro colpito dalla misura sia configurabile come «profitto accrescitivo», ossia che il sequestro «abbia ad oggetto somme già in possesso del destinatario vuoi materialmente, vuoi confluite sui conti correnti o sui depositi bancari allo stesso riconducibili al momento della commissione del reato o comunque del suo accertamento, essendo la relazione di strumentalità considerata in tal caso sussistente per effetto della naturale confusione del profitto derivante dal reato, collimante nei reati tributari con il "risparmio di spesa" determinato dalla violazione dell'obbligo fiscale, con le altre disponibilità economiche del reo (Sez. 6, n. 6816 del 29/01/2019 - dep. 12/02/2019, Sena, Rv. 275048; Sez. 3, n. 41104 del 12/07/2018 - dep. 24/09/2018, Vincenzini, Rv. 274307). Diversamente opinando, ovverosia prescindendo dal tempo della maturazione del credito e quindi ammettendo che il vincolo reale possa estendersi anche ad importi di danaro indistintamente accreditati sui conti o confluiti nei depositi bancari dell'autore del reato anche successivamente alla commissione del reato, si perverrebbe invece a confondere la confisca diretta in quella per equivalente, finendosi con l'includere tra i beni confiscabili in via diretta somme del tutto sganciate, dal punto di vista logico e cronologico, dal profitto derivato dall'illecito.» (Sez. 3, n. 19163 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). Per le somme già esistenti nel patrimonio dell'indagato al momento della commissione del delitto, non occorrerebbe dimostrare la derivazione di tali somme dal delitto, mentre detta dimostrazione sarebbe necessaria per le somme pervenute sui conti dell'indagato in un momento successivo alla commissione del reato. Il Tribunale ha pure fondato la sua ordinanza sulla fungibilità del denaro, in tal modo confondendo il sequestro finalizzato alla confisca diretta e quello finalizzato alla confisca per equivalente. 5.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., della violazione degli artt. 322-bis, comma 2, e 310 cod. proc. pen., per avere il Tribunale del riesame disposto che la ordinanza impugnata in questa sede fosse immediatamente eseguita. Segnala il ricorrente che questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di misure cautelari reali, che gli effetti dell'ordinanza emessa dal tribunale del riesame a norma dell'art. 322-bis cod. proc. pen. che, accogliendo l'appello del pubblico ministero, abbia annullato la revoca del sequestro preventivo disposta dal giudice per le indagini preliminari, sono sospesi fino a che detta pronuncia sia divenuta definitiva, in quanto il rinvio, operato dalla medesima norma, alle disposizioni di cui all'art. 310 cod. proc. pen. include anche l'operatività del terzo comma di tale articolo, che tale sospensione stabilisce, trattandosi di previsione compatibile con le misure cautelari reali (Sez. 3, n. 25052 del 21/07/2020, Belmonte, Rv. 279864). 6. Il ricorrente ha fatto pervenire una memoria difensiva con la quale, replicando alla memoria del Procuratore generale, ha insistito nel chiedere l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. I primi due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perché strettamente connessi in quanto tutti volti a lamentare la carenza o la mera apparenza della motivazione, sia pure in relazione a presupposti diversi della misura cautelare reale, sono inammissibili. Il Tribunale del riesame ha fornito una motivazione che consente di comprendere il ragionamento logico-giuridico che l'ha condotto a disporre il sequestro preventivo delle somme ritenute il profitto dei delitti di bancarotta patrimoniale per i quali si procede. La motivazione addotta per giustificare il provvedimento cautelare non appare mancante o meramente apparente. Laddove il ricorrente si duole che il Tribunale del riesame non si sia confrontato in modo puntuale e specifico con gli argomenti utilizzati dal Giudice per le indagini preliminari per rigettare la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal Pubblico ministero, egli in sostanza si duole della violazione di un preteso dovere di motivazione rafforzata che, nella materia cautelare reale, è insussistente. Questa Corte di cassazione ha più volte affermato, in tema di appello cautelare personale, che il tribunale del riesame, che accoglie l'appello del pubblico ministero avverso decisione di rigetto della misura cautelare del giudice per le indagini preliminari, seppure non è tenuto ad una motivazione rafforzata, necessaria solo in sede di giudizio quando viene riformata una sentenza assolutoria, deve comunque procedere ad una verifica, sia pure implicita, degli argomenti a sostegno della decisione impugnata, se interferenti con i presupposti della divergente valutazione adottata in sede di appello, configurandosi altrimenti un vizio della motivazione (Sez. 5, n. 10995 del 12/12/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278797). L'onere della motivazione rafforzata è collegato al canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio imposto dall'art. 533, comma 1, cod. proc. pen., secondo il quale la penale responsabilità dell'imputato può essere affermata solo qualora essa sia assolutamente certa; le necessità di tale certezza impone al giudice dell'impugnazione il superamento degli argomenti addotti dal giudice di primo grado a sostegno della decisione di proscioglimento. Per l'applicazione di una misura cautelare personale è invece sufficiente che ricorrano gravi indizi di colpevolezza e quindi basta un giudizio sommario. Tali principi, elaborati in relazione alle misure cautelari personali, valgono a maggior ragione in relazione alle misure cautelari reali, per la cui adozione non è neppure richiesto il presupposto dei gravi indizi di colpevolezza, essendo sufficiente, ai fini della sussistenza del fumus commissi delicti per l'adozione di un sequestro preventivo, l'esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato (Sez. 5, n. 3722 del 11/12/2019, dep. 2020, Gheri, Rv. 278152; Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017, dep. 2018, Polifroni, Rv. 272927). Peraltro, il mancato rispetto del dovere di motivazione rafforzata determina un vizio motivazionale del provvedimento impugnato che, non essendo assimilabile alla mancanza o mera apparenza della motivazione, non rientra tra i motivi consentiti dall'art. 325 cod. proc. pen.. Analoghe considerazioni valgono in relazione all'omessa motivazione in ordine agli argomenti contenuti nella memoria difensiva, potendo da tale omissione derivare solo una illogicità della motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame. L'omessa valutazione di una memoria difensiva non determina alcuna nullità, ma può influire sulla congruità e sulla correttezza logico-giuridica della motivazione del provvedimento che definisce la fase o il grado nel cui ambito sono state espresse le ragioni difensive (Sez. 1, n. 26536 del 24/06/2020, Cilio, Rv. 279578). In ogni caso dalla lettura dell'ordinanza impugnata emerge che le valutazioni espresse dal Giudice per le indagini preliminari, in merito alla sussistenza del nesso pertinenziale tra le somme oggetto di sequestro ed i delitti ipotizzati nonché alla individuazione dei soggetti che hanno tratto profitto dai delitti ed alla quantificazione del profitto conseguito da ciascun indagato, sono state espressamente superate dal Tribunale del Riesame, che oltre a ritenere non necessario un nesso di pertinenzialità, nel senso sostenuto dal ricorrente, ha comunque argomentato (vedi pagine 13 e 14 dell'ordinanza impugnata) circa la esistenza di un profitto percepito dall'indagato e circa la sua entità. Relativamente al periculum in mora, esso è stato desunto dalle modalità di esecuzione del reato, le cui condotte, attuate per molti anni, denotano, secondo il Tribunale del riesame, una spiccata capacità dei vari indagati di distribuire il profitto illecito in molteplici rivoli rendendo più difficoltosa l'attività di recupero e concreto il pericolo della sua dispersione. Quanto al rilievo del ricorrente, secondo il quale non gli sono stati contestati prelievi per contanti, deve rilevarsi che in realtà tutte le attività distrattive vengono contestate congiuntamente a tutti gli indagati in concorso tra loro. 2. Il terzo motivo di ricorso è infondato. 2.1. In ordine al rapporto tra il bene da sequestrare ai fini della confisca diretta ed il reato dal quale è derivato il profitto, le Sezioni Unite hanno affermato, in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca prevista dall'art. 322-ter cod. pen., che costituisce profitto del reato anche il bene immobile acquistato con somme di denaro illecitamente conseguite, quando l'impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all'autore di quest'ultimo (Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, Miragliotta, Rv. 238700). In particolare, con detta sentenza è stato affermato che nel concetto di prodotto o provento di reato vanno compresi non soltanto i beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto e immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che lo stesso realizza come effetto anche mediato ed indiretto della sua attività criminosa. Pertanto, la nozione di profitto del reato «deve essere riguardata in rapporto all'arricchimento complessivo» e «una corretta interpretazione letterale dell'art. 240 cod. pen. e logico-sistematica dell'istituto della confisca» impone che «qualsiasi trasformazione che il denaro illecitamente conseguito subisca per effetto di investimento dello stesso deve essere considerata profitto del reato quando sia causalmente collegata al reato stesso ed al profitto immediato — il denaro — conseguito e sia soggettivamente attribuibile all'autore del reato, che quella trasformazione abbia voluto». Dopo aver ritenuto di dover superare sia le decisioni che suggeriscono una interpretazione più restrittiva della nozione di profitto e che sottolineano la necessità di una stretta e diretta correlazione tra il profitto confiscabile e la condotta illecita (Sez. U, n. 29951 del 24/05/2004, Focarelli, cit.; Sez. U, n. 920 del 17/12/2003, dep. 2004, Montella, Rv. 226490), sia la dottrina che riferisce il profitto del reato unicamente «al primo rapporto di scambio», la sentenza sopra citata ha quindi affermato che il bene costituente profitto di reato è suscettibile di confisca diretta ogni qualvolta esso sia ricollegabile causalmente in modo preciso all'attività criminosa posta in essere dall'agente. Sicché è necessario «che siano indicati in modo chiaro gli elementi indiziari sulla cui base determinare come i beni sequestrati possano considerarsi in tutto o in parte l'immediato prodotto di una condotta penalmente rilevante o l'indiretto profitto della stessa, siccome frutto di reimpiego da parte del reo del denaro o di altre utilità direttamente ottenute dai concussi», non risultando comprensibile un'interpretazione degli artt. 240 e 322-ter, primo comma, prima parte, cod. pen. «che consenta la confisca del denaro ricevuto dal concussore e non anche del bene immobile acquistato con tale denaro perché non di diretta derivazione causale dall'attività del reo». Anche in relazione al profitto derivante da reato tributario e corrispondente all'imposta evasa le Sezioni Unite (Sez. U, n. 10561 del 30 gennaio 2014, Gubert, Rv. 258647) hanno affermato che rientrano nella nozione di profitto derivante dal reato e sono suscettibili di confisca diretta «non soltanto i beni appresi per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma anche ogni altra utilità che sia conseguenza, anche indiretta o mediata, dell'attività criminosa (...) la trasformazione che il denaro, profitto del reato, abbia subito in beni di altra natura, fungibili o infungibili, non è quindi di ostacolo al sequestro preventivo il quale ben può avere ad oggetto il bene di investimento così acquisito. Infatti, il concetto di profitto o provento di reato legittimante la confisca e quindi nelle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., il suddetto sequestro, deve intendersi come comprensivo non soltanto dei beni che l'autore del reato apprende alla sua disponibilità per effetto diretto ed immediato dell'illecito, ma altresì di ogni altra utilità che lo stesso realizza come conseguenza anche indiretta o mediata della sua attività criminosa». Sulla base di tale principio, la Corte di cassazione ha espressamente qualificato come risparmio di spesa il profitto causato dal reato tributario e, al contempo, ha ritenuto configurabile la confisca diretta del denaro corrispondente all'imposta evasa, rimasto nel patrimonio della persona giuridica nel cui interesse o vantaggio il reato sia stato commesso, non potendo l'ente considerarsi terzo estraneo rispetto al reato. 2.2. Applicando detti principi al caso di specie, deve ritenersi, sulla base della ricostruzione fattuale operata dal Tribunale del riesame, che gli indagati abbiano acquisito la diretta disponibilità delle somme distratte già nel momento in cui esse sono state trasferite alla [OSCURATO:SOCIETA]., società della quale essi avevano il controllo e del cui patrimonio potevano disporre, e che essi abbiano poi disposto il trasferimento delle somme distratte dapprima alle società Triuno, Tritre, Triquattro e Tricinque e poi in favore di se stessi, essendo le somme state infine accreditate sui loro conti personali. Non rileva che le somme non siano state trasferite direttamente dal patrimonio della società fallita ai patrimoni dei singoli indagati, ma siano state fatte transitare attraverso le società di cui questi avevano il controllo, potendo essere oggetto di confisca diretta anche i beni indirettamente provenienti dal delitto e di cui comunque costituiscano il profitto. 2.3. Quanto alla fungibilità del denaro, le Sezioni Unite hanno recentemente affermato che la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque rinvenuto nel patrimonio dell'autore della condotta, e che rappresenti l'effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037). Con tale precedente le Sezioni Unite hanno manifestato di non aderire ai principi affermati nel precedente invocato dal ricorrente (ossia Sez. 3, n. 19163 del 08/04/2021, [OSCURATO:PERSONA], non massimata). E' quindi irrilevante che il conto corrente intestato all'indagato presentasse, al momento del fallimento, un saldo attivo di poche centinaia di euro e che le somme oggetto di sequestro finalizzato alla confisca diretta siano affluite sul conto successivamente ed abbiano un'origine lecita. Risulta pertanto infondata la tesi sostenuta dal ricorrente secondo la quale la possibilità di confiscare in via diretta - e quindi di sequestrare a cautela di detta confisca - le somme di denaro affluite sul conto corrente o comunque nella disponibilità dell'imputato postulerebbe quanto meno una confusione tra somme di origine lecita e somme provenienti dal delitto, trovando in tale ipotesi la confisca giustificazione nell'impossibilità di distinguere le une dalle altre. Potendo essere oggetto di confisca in via diretta anche somme di denaro di cui è certa l'origine lecita, essa ben può aggredire somme giacenti su conti intestati all'imputato ed affluite prima della commissione del reato o anche somme pervenute successivamente e che non si siano confuse con quelle provenienti direttamente o indirettamente dal reato per cui si procede. 3. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di interesse. A seguito del rigetto del ricorso con la presente sentenza, il sequestro disposto con l'ordinanza qui impugnata, anche aderendo alla tesi sostenuta dal ricorrente, è comunque ormai divenuto esecutivo. Né il ricorrente allega un suo specifico interesse a che venga dichiarata l'inefficacia del sequestro nel periodo intercorrente tra l'emissione del provvedimento impugnato in questa sede e