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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 2 febbraio 2022

Cassazione n. 17438/2022

Testo disponibile della fonte

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e SENTENZA sul ricorso 29568-2016 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in [OSCURATO:PERSONA] N. 12; - ricorrente - 2022 contro 414 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; •,,, - controricorrente - avverso la sentenza n. 383/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 13/10/2016 R.G.N. 225/2016 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 13.10.2016, la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA], carabiniere in congedo già dichiarato vittima del dovere, aveva chiesto la corresponsione dell'assegno vitalizio ex art. 2,

I. n. 407/1998, nella misura adeguata di C 500,00 mensili, invece che nella minor misura di C 258,23 corrispostagli dal Ministero dell'Interno.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che l'adeguamento del vitalizio previsto dall'art. 1, comma 238,

I. n. 350/2003, a favore delle vittime del terrorismo, dovesse estendersi anche alle vittime del dovere, dal momento che l'art. 4, d.P.R. n. 243/2006, che pure fissava in C 258,23 (pari a originarie L. 500.000) l'importo del vitalizio spettante alle vittime del dovere, doveva essere letto congiuntamente al precedente art. 1, che estendendo alle vittime del dovere i benefici, le misure di sostegno e le provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo, faceva espresso riferimento alle leggi nn. 466/1980, 302/1990, 407/1998 e loro successive modificazioni.

Avverso tali statuizioni il Ministero dell'Interno ha ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di censura, il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 562 e 565,

I. n. 266/2005, dell'art. 4, d.P.R. n. 243/2006, e dell'art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l'adeguamento del vitalizio previsto dall'art. 1, comma 238,

I. n. 350/2003, a favore delle vittime del terrorismo, dovesse estendersi anche alle vittime del dovere: ad avviso di parte ricorrente, infatti, ragioni letterali e logiche (queste ultime desumibili dal principio secondo cui lex specialis derogat legi generali) escluderebbero che la rivalutazione dell'importo del vitalizio previsto dalla norma cit. possa estendersi anche alle vittime del dovere.

Il motivo è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo nella medesima fattispecie, hanno invero avuto modo di chiarire che, sebbene l'art. 4, d.P.R. n. 243/2006, abbia effettivamente previsto che l'assegno vitalizio debba essere corrisposto alle vittime del dovere ed equiparati in un ammontare pari ad euro 258,23, non si potrebbe attribuire a tale disposizione una "valenza precettiva" senza creare un'irragionevole diversità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (il cui assegno era stato raddoppiato di ammontare dall'art. 4, comma 238,

I. n. 350/2003) e le vittime del dovere, e - dando atto che la giurisprudenza amministrativa si era già orientata a ritenere che, proprio per ciò, alla misura dell'assegno indicata nel predetto art. 4, d.P.R. n. 243/2006, cit., non potesse essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, specie tenendo conto dell'intento perequativo da cui è permeata la legislazione in materia - hanno affermato che "l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal 'diritto vivente' rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria" (così, in termini, il principio di diritto enunciato da Cass.

S.U. n. 7761 del 2017).

A tale principio il Collegio intende dare continuità, specie considerando che nessun nuovo argomento è stato addotto dalla parte ricorrente per indurre un eventuale suo ripensamento.

Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore delle parti controricorrenti, dichiaratosi a ntistata rio.

Non potendo trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato l'art. 13, comma i -quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17,

I. n. 228/2012, essendo le medesime esentate, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778 del 2016), non v'ha luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 1 5 % e accessori di legge, e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.2.2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.1~9110Giudiztartr, Giovanni RUELLP 01441/vm- [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e SENTENZA sul ricorso 29568-2016 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in [OSCURATO:PERSONA] N. 12; - ricorrente - 2022 contro 414 [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; •,,, - controricorrente - avverso la sentenza n. 383/2016 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 13/10/2016 R.G.N. 225/2016 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza depositata il 13.10.2016, la Corte d'appello di Genova ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda con cui [OSCURATO:PERSONA], carabiniere in congedo già dichiarato vittima del dovere, aveva chiesto la corresponsione dell'assegno vitalizio ex art. 2, I. n. 407/1998, nella misura adeguata di C 500,00 mensili, invece che nella minor misura di C 258,23 corrispostagli dal Ministero dell'Interno. La Corte, in particolare, ha ritenuto che l'adeguamento del vitalizio previsto dall'art. 1, comma 238, I. n. 350/2003, a favore delle vittime del terrorismo, dovesse estendersi anche alle vittime del dovere, dal momento che l'art. 4, d.P.R. n. 243/2006, che pure fissava in C 258,23 (pari a originarie L. 500.000) l'importo del vitalizio spettante alle vittime del dovere, doveva essere letto congiuntamente al precedente art. 1, che estendendo alle vittime del dovere i benefici, le misure di sostegno e le provvidenze spettanti alle vittime del terrorismo, faceva espresso riferimento alle leggi nn. 466/1980, 302/1990, 407/1998 e loro successive modificazioni. Avverso tali statuizioni il Ministero dell'Interno ha ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria. [OSCURATO:PERSONA] Con l'unico motivo di censura, il Ministero ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 562 e 565, I. n. 266/2005, dell'art. 4, d.P.R. n. 243/2006, e dell'art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che l'adeguamento del vitalizio previsto dall'art. 1, comma 238, I. n. 350/2003, a favore delle vittime del terrorismo, dovesse estendersi anche alle vittime del dovere: ad avviso di parte ricorrente, infatti, ragioni letterali e logiche (queste ultime desumibili dal principio secondo cui lex specialis derogat legi generali) escluderebbero che la rivalutazione dell'importo del vitalizio previsto dalla norma cit. possa estendersi anche alle vittime del dovere. Il motivo è infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte, intervenendo nella medesima fattispecie, hanno invero avuto modo di chiarire che, sebbene l'art. 4, d.P.R. n. 243/2006, abbia effettivamente previsto che l'assegno vitalizio debba essere corrisposto alle vittime del dovere ed equiparati in un ammontare pari ad euro 258,23, non si potrebbe attribuire a tale disposizione una "valenza precettiva" senza creare un'irragionevole diversità di trattamento tra le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (il cui assegno era stato raddoppiato di ammontare dall'art. 4, comma 238, I. n. 350/2003) e le vittime del dovere, e - dando atto che la giurisprudenza amministrativa si era già orientata a ritenere che, proprio per ciò, alla misura dell'assegno indicata nel predetto art. 4, d.P.R. n. 243/2006, cit., non potesse essere attribuito il valore di cristallizzazione del relativo importo, specie tenendo conto dell'intento perequativo da cui è permeata la legislazione in materia - hanno affermato che "l'ammontare dell'assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell'analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l'unica conforme al principio di razionalità-equità di cui all'art. 3 della Costituzione, come risulta dal 'diritto vivente' rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria" (così, in termini, il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 7761 del 2017). A tale principio il Collegio intende dare continuità, specie considerando che nessun nuovo argomento è stato addotto dalla parte ricorrente per indurre un eventuale suo ripensamento. Il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza e si distraggono in favore del difensore delle parti controricorrenti, dichiaratosi a ntistata rio. Non potendo trovare applicazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato l'art. 13, comma i -quater, d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, I. n. 228/2012, essendo le medesime esentate, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. n. 1778 del 2016), non v'ha luogo a pronuncia sul raddoppio del contributo unificato. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 1 5 % e accessori di legge, e si distraggono in favore del difensore di parte controricorrente, dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2.2.2022. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.1~9110Giudiztartr, Giovanni RUELLP 01441/vm- [OSCURATO:PERSONA]
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