CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09643/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
presso l’indirizzo di posta elettronica certificata del quale èdomiciliato per legge;-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ALIMENTARE(ISMEA)in persona del legale rappresentante in atti indicato (ISMEA),rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], presso l’indirizzodi posta elettronica certificata del quale è domiciliato per legge;-controricorrente-avverso la sentenza del Tribunale di Enna n. 774/2023 depositata il10/11/2023;udita la relazione svolta in camera di consiglio dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 3931/2024Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 9643/2026Data pubblicazione 15/04/20261. [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione agli atti esecutivi avversol’atto di precetto notificatogli, quale erede di [OSCURATO:PERSONA], daI.S.M.E.A. – [OSCURATO:PERSONA] di Servizi per il [OSCURATO:PERSONA] e Alimentare, concui l’ente intimava il rilascio del fondo denominato “Spina e Ciaramito”,sito nel Comune di Enna. L’atto di precetto era fondato sulla sentenzadel Tribunale di Roma n. 12422/2011, di accertamento della risoluzioneper inadempimento del contratto di compravendita con patto diriservato dominio, stipulato tra l’ente e [OSCURATO:PERSONA] e GiuseppeArena e avente ad oggetto detto immobile, con conseguente condannaal rilascio dello stesso. L’Arena deduceva: la nullità del precetto peromessa notifica del titolo esecutivo e per mancata indicazione dellarelativa data; l’inidoneità del titolo e il difetto di legittimazione attiva epassiva; nonché ulteriori profili inerenti le spese. In particolare,assumeva di non avere mai ricevuto la notifica della sentenza munitadi formula esecutiva, di non essere stato parte del giudizio conclusosicon la sentenza posta a fondamento dell’azione esecutiva e di nonessere nella disponibilità dei beni, avendoli donati a terzi con atto del21 febbraio 2018.Costituitasi in giudizio, l’I.S.M.E.A. contestava le avversededuzioni, sostenendo la ritualità della notificazione del titolo esecutivonei confronti degli eredi del debitore originario e l’inefficacia delladonazione dedotta dall’opponente, trattandosi di beni la cui proprietànon si era mai trasferita agli originari acquirenti per effetto dellarisoluzione del contratto.Il Tribunale di Enna rigettava l’istanza di sospensionedell’efficacia esecutiva del titolo, decisione confermata in sede direclamo.Successivamente, esaurita la fase istruttoria e precisate leconclusioni, il Tribunale di Enna, con sentenza n. 774/2023, rigettaval’opposizione, ritenendo infondate le censure relative: alla nullità delNumero registro generale 3931/2024Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 9643/2026Data pubblicazione 15/04/2026precetto per omessa notifica del titolo esecutivo, sul rilievo che notificaeffettuata agli eredi del debitore si era perfezionata per compiutagiacenza e che eventuali irregolarità formali risultavano comunquesanate per raggiungimento dello scopo; al difetto di legittimazione eall’inidoneità del titolo esecutivo, poiché la legittimazione passivadell’opponente derivava dalla sua qualità di erede e la donazioneinvocata non era idonea a escludere l’azione esecutiva.Conseguentemente, condannava l’Arena alle spese di lite.2. Avverso tale sentenza l’Arena ha proposto ricorso percassazione, affidato a un unico motivo, con il quale ha denunciato: violazione dell’art. 480, comma 2, c.p.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 c.p.c. , nella parte in cui la corte territoriale haritenuto infondata la doglianza relativa alla nullità del precetto peromessa notifica del titolo esecutivo, sebbene non risultassero, in tesidifensiva, provati e documentati tutti gli adempimenti previsti dall’art.8 della legge n. 890 del 1982 ai fini del perfezionamento delprocedimento notificatorio, ed in particolare la spedizione e ricezionedella comunicazione di avvenuto deposito (c.d. CAD).Ha resistito con controricorso ISMEA.Per l’odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non harassegnato conclusioni scritte.I Difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria.La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro iltermine di giorni sessanta dalla decisione.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso è improcedibile.Invero, a norma dell’art. 369 c.p.c., il ricorso per cassazione deveessere depositato nella cancelleria della S.C., a pena di improcedibilità,«nel termine di giorni venti dall’ultima notificazione alle parti contro lequali è proposto».Numero registro generale 3931/2024Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 9643/2026Data pubblicazione 15/04/2026Unitamente al ricorso dev’essere depositata, sempre a pena diimprocedibilità, giusta il disposto del n. 2 del secondo comma delmedesimo art. 369, la «copia autentica della sentenza o della decisioneimpugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta».Scopo di tale obbligo di deposito è quello di consentire alla Cortedi controllare la tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione(giacché, come è noto, una volta che sia stata effettuata la notificadella sentenza, il ricorrente deve rispettare il c.d. «termine breve» diimpugnazione del provvedimento) a tutela dell’interesse di caratterepubblicistico (e quindi indisponibile per le parti) al rispetto del vincolodella cosa giudicata formale.Perciò, la mancata tempestiva produzione di tale documentazionedetermina l’improcedibilità del ricorso, che non può essere sanata dallasuccessiva e tardiva produzione documentale: ad esempio, con lamemoria ex art. 378 c.p.c., ovvero con l’istanza di decisione ex art.380 bis c.p.c. (Cass. n. 24200/2025; n. 27883/2024).Ne consegue che nel caso di specie - nel quale: a) la sentenza èstata pubblicata il 10 novembre 2023 e viene indicata come notificatail 29 novembre 2023, ma né ricorrente né controricorrente depositanoprova di ciò; b) il ricorso è stato notificato il 29 gennaio 2024 (quandocioè erano abbondantemente decorsi oltre 60 giorni dalla pubblicazionedella sentenza), per poi essere depositato il 19 febbraio - il ricorso vadichiarato improcedibile. E tale circostanza rende irrilevante ladisamina nel merito dell’unico articolato motivo.Vero che le Sezioni Unite Civili di questa Corte, con sentenza n.21349 del 2022, hanno precisato che, nel giudizio di cassazione, èesclusa la dichiarazione di improcedibilità ex art. 369, comma 2, n. 2),c.p.c., quando l’impugnazione sia proposta contro una sentenzanotificata, di cui il ricorrente non abbia depositato, unitamente alricorso, la relata di notifica (o le copie cartacee dei messaggi dispedizione e di ricezione, in caso di notifica a mezzo PEC), ove taleNumero registro generale 3931/2024Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 9643/2026Data pubblicazione 15/04/2026documentazione risulti comunque nella disponibilità del giudice, peressere stata prodotta dal controricorrente nel termine di cui all’art.370, comma 3, c.p.c., ovvero acquisita - nei casi in cui la legge disponeche la cancelleria provveda alla comunicazione o alla notificazione delprovvedimento impugnato (da cui decorre il termine breve perimpugnare ex art. 325 c.p.c.) - mediante l’istanza di trasmissione delfascicolo di ufficio.Senonché nel caso di specie, come sopra rilevato, dettacircostanza non ricorre.Parimenti vero è che questa Corte fin da Cass. n. 17066/2013,ha affermato il principio per cui: Pur in difetto di produzione di copiaautentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione dellamedesima (adempimento prescritto dall’art. 369, secondo comma,numero 2, cod. proc. civ.), il ricorso per cassazione deve egualmenteritenersi procedibile ove risulti, dallo stesso, che la sua notificazione siè perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giornodalla pubblicazione della sentenza, poiché il collegamento tra la data dipubblicazione della sentenza (indicata nel ricorso) e quella dellanotificazione del ricorso (emergente dalla relata di notificazione dellostesso) assicura comunque lo scopo, cui tende la prescrizionenormativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momentodel deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione altermine di cui all’art. 325, secondo comma, cod. proc. civ. .Senonché nel caso di specie, come sopra rilevato, il ricorso èstato notificato quando il termine di sessanta giorni dalla data dipubblicazione era irrimediabilmente spirato.Infine, neppure può dirsi che ha effetto sanante la mancanza dieccezioni della parte controricorrente, poiché tale improcedibilità,prevista per ragioni di ordine pubblico processuale, è vizio rilevabiled’ufficio (cfr., ex multis, Cass. n. 29932/2025).Numero registro generale 3931/2024Numero sezionale 1267/2026Numero di raccolta generale 9643/2026Data pubblicazione 15/04/2026Il ricorso, pertanto, va dichiarato improcedibile, con condanna diparte ricorrente alla rifusione delle spese processuali.2. All’improcedibilità del ricorso consegue la condanna alle spese,nonché la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali peril pagamento dell’importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo,se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315). P.Q.MLa Corte:- dichiara improcedibile il ricorso;- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese delpresente giudizio, spese che liquida in euro 6.600 per compensi, oltrealle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin euro 200 ed agli accessori di legge;- ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,ad opera di parte ricorrente al competente ufficio di merito,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 9 aprile 2026, nella camera di consigliodella Terza Sezione Civile.Il Presidente