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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31938/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];v [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 11.12.2024 il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato una richiesta di rideterminazione della pena inflitta con la violazione più grave tra quelle poste in continuazione da una sentenza di condanna irrevocabile nel 2019; Premesso che la richiesta è stata rigettata, in quanto è stato ritenuto che non si potesse in sede esecutiva rideterminare la pena inflitta in sede di cognizione; Rilevato che il ricorso oppone a questa conclusione la doglianza - almeno per quello che è dato di comprendere da una prospettazione, invero, non completamente chiara - che in tal modo si è determinata la violazione degli artt. 78 e 81, comma 3, cod. pen.; Tenuto conto che la prima delle norme sopra indicate prevede che, nel caso di concorso di reati ex art. 73 cod. pen. (concorso di reati che importano pene della stessa specie,) la pena da applicare non può essere superiore al quintuplo della più grave tra le pene concorrenti, mentre la seconda norma stabilisce che nei casi di continuazione la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti (fra i quali, è da comprendersi anche l'art. 78); Considerato che nel caso di specie non si è verificata, per effetto della determinazione della pena a seguito dell'applicazione della continuazione in sede di cognizione, alcuna delle situazioni che le norme in questione sono preposte ad impedire; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delle ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VERCELLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];v [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in epigrafe, con cui in data 11.12.2024 il Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato una richiesta di rideterminazione della pena inflitta con la violazione più grave tra quelle poste in continuazione da una sentenza di condanna irrevocabile nel 2019; Premesso che la richiesta è stata rigettata, in quanto è stato ritenuto che non si potesse in sede esecutiva rideterminare la pena inflitta in sede di cognizione; Rilevato che il ricorso oppone a questa conclusione la doglianza - almeno per quello che è dato di comprendere da una prospettazione, invero, non completamente chiara - che in tal modo si è determinata la violazione degli artt. 78 e 81, comma 3, cod. pen.; Tenuto conto che la prima delle norme sopra indicate prevede che, nel caso di concorso di reati ex art. 73 cod. pen. (concorso di reati che importano pene della stessa specie,) la pena da applicare non può essere superiore al quintuplo della più grave tra le pene concorrenti, mentre la seconda norma stabilisce che nei casi di continuazione la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti (fra i quali, è da comprendersi anche l'art. 78); Considerato che nel caso di specie non si è verificata, per effetto della determinazione della pena a seguito dell'applicazione della continuazione in sede di cognizione, alcuna delle situazioni che le norme in questione sono preposte ad impedire; [OSCURATO:PERSONA], quindi, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna delle ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 31938/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris