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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34299/2026

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d'appello di Torino;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Alessandria, ha dichiarato non doversi procederenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato sub D) perché estinto per condotteriparatorie, confermando la condanna per i reati di cui ai capi C) ed E).2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha propostoricorso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e difetto dimotivazione ex art. 606, comma 1 lettere b) ed e) cod. proc. pen. con riguardo alrigetto dell’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per indeterminatezzadella data di emissione.Osserva la ricorrente che già in sede di appello era stata sollevata taleeccezione, basata sulla considerazione che la sentenza recava tre diverse date,quella del 12 maggio 2024 (indicata a margine), quella del 21 maggio 2024(corrispondente alla data di udienza) e quella del 28 maggio 2024 (disottoscrizione del provvedimento).

La Corte di appello ha disposto la correzionedel provvedimento impugnato osservando che la data corretta era quella del 21maggio 2024, giorno in cui, in presenza del difensore della ricorrente, si è tenutal’udienza ed è stata data lettura del dispositivo.

Osserva nondimeno il difensoreche la Corte di appello si è limitata a tale osservazione senza spiegare per qualiragioni e in base a quali atti abbia identificato con tale data quella di emissionedella sentenza.

Erra inoltre la Corte di appello, secondo la ricorrente, nel momentoin cui qualifica come puramente materiale l’errore di data, dato che questo si èriverberato sul diritto di difesa costringendo ad anticipare l’impugnazione proprioa causa di tale incertezza di fondo (anche tenuto conto che alla lettura deldispositivo aveva presenziato il difensore d’ufficio e non quello che ha poi propostoappello).2.2 Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione ex art. 606, comma 1 lettere b) ed e) cod. proc. pen. nella parte incui la sentenza impugnata ravvisa gli estremi del reato di truffa in base allasemplice pubblicazione di un annuncio di vendita e in assenza di prova circa ladisponibilità del bene oggetto della proposta contrattuale.La Corte di appello ha ritenuto sufficiente ad integrare il reato la merapubblicazione dell’annuncio, la mancata consegna del bene e la successivairreperibilità della ricorrente.

Si è quindi basato il giudizio di colpevolezza sul meroinadempimento contrattuale senza che fosse raggiunta la prova degli artifizi oraggiri postulati dalla norma incriminatrice e della conseguente induzione in erroredella persona offesa.2.3 Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione ex art. 606, comma 1 lettere b) ed e) cod. proc. pen. con riferimentoal diniego della causa estintiva prevista dall’art. 162 ter cod. pen. e all’omessaconcessione del termine previsto dal comma 2 della stessa disposizione.Osserva la ricorrente, in primo luogo, che la somma di euro 300 offerta dalladifesa è stata ritenuta non pienamente satisfattiva perché non comprensiva deldanno morale, del quale tuttavia il giudice non ha specificato in alcun modol’ammontare senza neanche spiegare perché esso non potesse ritenersi inclusonell’importo prima indicato.

In secondo luogo, la Corte di appello non si èpronunciata sulla richiesta, proposta in via subordinata con l’impugnazione, diconcessione del termine di cui all’art. 162 ter comma 2 cod. pen.2.4 Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione ex art. 606, comma 1 lettere b) ed e) cod. proc. pen. con riferimentoalla determinazione del trattamento sanzionatorio.Secondo il ricorrente la Corte di appello ha confermato acriticamente ilgiudizio di equivalenza fra attenuanti generiche e aggravanti senza valorizzare glielementi proposti dalla difesa, ossia la parziale restituzione delle somme e lamodesta gravità dei fatti contestati.

Analogo errore è stato compiuto con riguardoalla quantificazione degli aumenti per la continuazione, riguardo ai quali lasentenza impugnata di fatto non contiene alcuna motivazione.3.

Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte dicassazione ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4.

Il difensore ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato.1.1 Quanto al primo motivo, si rileva che la Corte di appello ha individuato ladata di emissione della sentenza del Tribunale nel 21 maggio 2024 spiegando chequel giorno, alla presenza del difensore della [OSCURATO:PERSONA], si è tenuta l’udienza didiscussione ed è stata data lettura del dispositivo.

Contrariamente a quantoeccepito dalla ricorrente, dunque, il giudice di secondo grado ha dato conto conchiarezza del procedimento logico attraverso il quale è giunto a ricostruire la dataeffettiva della sentenza.

La circostanza della presenza del difensore in udienza,inoltre, è incontestata e idonea ad escludere una qualunque incidenza negativa suldiritto di difesa e, in particolare, sull’esercizio della facoltà di impugnazione.

Alriguardo, non può non osservarsi come il fatto che il difensore presente in udienzafosse diverso da quello che ha poi proposto appello sia puramente contingente einidoneo, come tale, a incidere sul rispetto del diritto di difesa.

A questo siaggiunga che l’asserita difficoltà per il nuovo difensore di conoscere la data discadenza del termine per presentare appello è oggetto di una mera e vagaprospettazione, visto che nel ricorso non si spiega in cosa concretamente questoabbia limitato e compresso il diritto di impugnare.

Unico riferimento contenuto nelricorso concerne il fatto che l’incertezza sulla scadenza del termine non avrebbeconsentito di approfondire il tema del quantum dell’offerta risarcitoria finalizzataall’estinzione del reato ex art. 162 ter cod. pen.

Ma la tesi è contraddetta dai motiviaggiunti presentati in grado di appello, nei quali si sono formulate precise eargomentate offerte risarcitorie in relazione ai reati contestati ai capi C), D) ed E)con richiesta conseguente di emissione di sentenza di non doversi procedereproprio ai sensi dell’art. 162 ter cod. pen. (si vedano i motivi aggiunti prima citatie la pagina 6 della sentenza impugnata).

E’ quindi palese che anche in questo casola pretesa incertezza sulla data della sentenza non ha in alcun modo condizionatol’esercizio del diritto di difesa.Deriva da queste osservazioni la manifesta infondatezza del primo motivo diricorso.1.2 Quanto al secondo motivo, si osserva nel ricorso che gli elementivalorizzati dai giudici di merito per dimostrare la sussistenza di artifizi o raggiri siriducono alla pubblicazione dell’annuncio di vendita, alla mancata consegna deicuccioli e alla successiva irreperibilità della [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, secondo laricorrente, di profili di fatto insufficienti a configurare il reato di truffa e adistinguerlo da un mero inadempimento contrattuale.Il motivo è infondato.

Va innanzitutto precisato che la sentenza impugnatavalorizza un ulteriore profilo che è quello costituito dalla serialità delle condotte(pagina 5).

Tale aspetto, sul quale il ricorso non si sofferma, è stato ritenuto idoneoda precedenti e condivisibili sentenze di questa Corte a concorrere alla prova diartifizi o raggiri al pari di altre circostanze di fatto che, sia pure ex post, sianorivelatrici di un’originaria mala fede e dunque dell’intento preordinato di trarre ininganno la controparte per procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno (sivedano, ex multis, Sez. 2, n. 51551 del 4/12/2019, Rv. 278231 – 01; 6, n. 10136del 17/2/2015, Rv. 262801 - 01).

Correttamente e logicamente, pertanto, lesentenze di merito hanno valorizzato la sopravvenuta irreperibilità della [OSCURATO:PERSONA] aseguito del pagamento del prezzo ritenendola idonea a dimostrare la volontarietàdell’omessa consegna dei cuccioli oggetto del contratto.

Altrettanto logica, semprenell’ottica della prova degli artifizi o raggiri, appare inoltre la valorizzazione (pagina6 della sentenza impugnata) della completa assenza di giustificazioni da parte dellaRuberto in merito sia all’omessa consegna dei cani sia all’esistenza effettiva diessi.

Si tratta infatti di argomento non soltanto logico e non oggetto di specificaconfutazione da parte della ricorrente, ma anche estraneo a ipotesi di inversionedell’onere della prova, trattandosi piuttosto, nel caso di specie, di un caso dimancata allegazione di elementi favorevoli all’imputato (si veda in proposito, inmerito ai confini dell’onere di allegazione difensiva, Sez. 6, n. 13873 del12/2/2026, Rv. 289780 – 01, secondo cui spetta all'imputato, ove la pubblicaaccusa abbia assolto al proprio onere probatorio, anche in forza di presunzioni odi massime di esperienza, allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivielementi fattuali, potendo lo stesso, in ragione del principio di c.d.

"vicinanza dellaprova", acquisire o quanto meno fornire, tramite la loro allegazione, tutti glielementi per provare il fondamento della tesi difensiva).1.3 Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.In ordine al primo profilo, si osserva che l’offerta risarcitoria relativa al reatodi cui al capo C) era pari a euro 300, somma corrispondente a quella che, come silegge nell’imputazione e a pagina 4 della sentenza di primo grado, risulta versataalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione dei fatti.

Correttamente, pertanto, la Corte di appello, apagina 6 della sentenza, evidenzia che “il danno veniva risarcito esclusivamentenella misura di quello economico in senso stretto”.

Contrariamente a quantosostiene il ricorrente, quindi, la sentenza impugnata spiega chiaramente per qualeragione il danno morale non fosse ricompreso nella proposta risarcitoria.

Sirammenta inoltre, al riguardo, che secondo l’art. 162 ter cod. pen. il danno deveessere risarcito “interamente” perché possa prodursi l’effetto estintivo del reato edunque esso deve consistere in un ristoro di ogni pregiudizio patito dalla personaoffesa.

Altrettanto correttamente, pertanto, la Corte di appello ha rilevato chel’offerta risarcitoria non recava “alcuna considerazione del danno morale riportatodalle vittime” (pagina 6 sentenza impugnata) ed era di conseguenza insufficientea dar luogo all’estinzione del reato.

Né, pertanto, rileva il fatto che la Corte diappello non abbia indicato il quantum del danno morale: premesso che un potere-dovere in tal senso non è in alcun modo rintracciabile nell’art. 162 ter cod. pen.,è comunque evidente che l’assenza nell’offerta di qualunque riferimento a talevoce di danno fosse sufficiente a renderla incompleta e, dunque, a giustificare ilrigetto della richiesta.Quanto al secondo profilo del motivo di ricorso, si osserva che la fissazione diun ulteriore termine per provvedere al risarcimento del danno è ancorato dall’art.162 ter 2° comma cod. pen. alla prova, a carico dell’imputato, “di non aver potutoadempiere, per fatto a lui non addebitabile”.

Ebbene, non risulta che il ricorrenteabbia mai provato, né prima ancora prospettato, un qualunque fatto che lo abbiaposto nell’incolpevole impossibilità di risarcire integralmente il danno.

Inparticolare, il ricorrente non spiega (né ha spiegato in sede di appello) perchél’offerta risarcitoria non contemplasse ab origine il danno morale rimanendocircoscritta, invece, al puro e semplice pregiudizio patrimoniale.

Non può pertantoritenersi, alla luce della chiara lettera della norma, che il termine previsto dal’ 2°comma dell’art. 162 ter possa estendersi al caso in cui l’imputato, senza provarené allegare fatti a lui non imputabili, intenda fruire di un rinvio semplicemente perprocedere ad un incremento dell’offerta.

La mancata concessione del rinvio daparte della Corte di appello è dunque corretta, rispondendo al rigoroso dettatodell’art. 162 ter, 2° comma cod. pen. che esige, a tal fine, non la sempliceprospettazione ma la dimostrazione di un fatto non addebitabile all’imputato.1.4 Anche il quarto motivo, infine, risulta infondato.Sul trattamento sanzionatorio e in particolare sul diniego delle attenuantigeneriche prevalenti la sentenza impugnata fornisce un’adeguata risposta allecensure formulate in sede di appello, in quanto richiama la molteplicità deiprecedenti specifici, la loro sintomaticità di una maggior pericolosità, l’intensità deldolo, “l’insidiosità della condotta, la personalità dell’imputata e la sua pervicacia”,osservando altresì che la concessione in primo grado del beneficio in termini diequivalenza sia avvenuta “generosamente” (pagine 6 e 7).

Si tratta di numerosi,specifici e convergenti elementi che, per quanto riferiti alla sola richiesta diesclusione della recidiva, appaiono idonei a giustificare in termini logico-giuridicianche il rigetto di concessione delle attenuanti generiche prevalenti.

A questoriguardo, si rammenta che per condivisibile giurisprudenza di questa Corte non ècensurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente inrelazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suorigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (vedi, exmultis: Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096 – 01; 1, n. 12624 del12/2/2019, Rv. 275057 - 01).

Si osserva altresì che la ricorrente non prende inalcun modo posizione sui singoli argomenti sopra evidenziati, limitandosi alamentare l’omessa valorizzazione sia della parziale restituzione delle somme(peraltro già valutata dal Tribunale ai fini del riconoscimento delle attenuantigeneriche equivalenti: pagina 9 sentenza) sia l’asserita scarsa offensività dellecondotte; ma si tratta di osservazioni che, per quanto già esposto, trovanoadeguata e completa risposta nella (contrapposta) esposizione da parte della Cortedi appello dei numerosi, puntuali elementi prima evidenziati.Quanto al tema della quantificazione degli aumenti per la continuazione, sitratta di profilo dedotto dalla ricorrente in termini generici.

Le Sezioni Unite diquesta Corte hanno stabilito che il grado di impegno motivazionale richiesto inordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale daconsentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra lepene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limitiprevisti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulomateriale di pene (Sez.

Un., n. 47127 del 24/6/2021, Rv. 282269).

Detto questo,in questa sede la ricorrente non lamenta specificamente un rapporto disproporzione né, tanto meno, sostiene che gli aumenti per la continuazione si sianorisolti in una violazione dei limiti posti dall’art. 81 cod. pen. o nell’applicazione“mascherata” di un cumulo materiale.

Altrettanto generica appariva laprospettazione contenuta in proposito nell’atto di appello, in cui la difesa si limitavaa sollecitare una riduzione degli aumenti per la continuazione nell’ambito di unarichiesta di complessivo ridimensionamento del trattamento sanzionatorio apartire dalla pena-base, ritenendo non corretta la valorizzazione in sensosfavorevole alla [OSCURATO:PERSONA] del disinteresse da lei mostrato verso il processo.

A frontedi tale generica prospettazione appare pertanto adeguata, pur nella sua sinteticità,la risposta della Corte di appello, che ha valutato “assolutamente congrua eproporzionata alla gravità dei fatti” la pena-base oltre che “equilibrato e contenuto”l’aumento per la continuazione operato dal Tribunale.

Quest’ultimo, peraltro,aveva motivato la scelta del trattamento sanzionatorio non solo sulla base delcomportamento processuale ma anche della personalità e dei precedenti specificidella ricorrente (pagina 9), tutti punti che la ricorrente non ha fatto oggetto di unaspecifica doglianza.Concludendo, sia l’oggettiva genericità delle argomentazioni difensive sulpunto sia la proporzionalità della risposta della sentenza impugnata rispetto aimotivi di appello giustificano il rigetto del ricorso anche sotto questo profilo.2.

Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.).

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
d'appello di Torino;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Torino, in parziale riformadella sentenza del Tribunale di Alessandria, ha dichiarato non doversi procederenei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato sub D) perché estinto per condotteriparatorie, confermando la condanna per i reati di cui ai capi C) ed E).2. [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, ha propostoricorso contro la sentenza enunciando i seguenti motivi di seguito illustrati ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e difetto dimotivazione ex art. 606, comma 1 lettere b) ed e) cod. proc. pen. con riguardo alrigetto dell’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per indeterminatezzadella data di emissione.Osserva la ricorrente che già in sede di appello era stata sollevata taleeccezione, basata sulla considerazione che la sentenza recava tre diverse date,quella del 12 maggio 2024 (indicata a margine), quella del 21 maggio 2024(corrispondente alla data di udienza) e quella del 28 maggio 2024 (disottoscrizione del provvedimento). La Corte di appello ha disposto la correzionedel provvedimento impugnato osservando che la data corretta era quella del 21maggio 2024, giorno in cui, in presenza del difensore della ricorrente, si è tenutal’udienza ed è stata data lettura del dispositivo. Osserva nondimeno il difensoreche la Corte di appello si è limitata a tale osservazione senza spiegare per qualiragioni e in base a quali atti abbia identificato con tale data quella di emissionedella sentenza. Erra inoltre la Corte di appello, secondo la ricorrente, nel momentoin cui qualifica come puramente materiale l’errore di data, dato che questo si èriverberato sul diritto di difesa costringendo ad anticipare l’impugnazione proprioa causa di tale incertezza di fondo (anche tenuto conto che alla lettura deldispositivo aveva presenziato il difensore d’ufficio e non quello che ha poi propostoappello).2.2 Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione ex art. 606, comma 1 lettere b) ed e) cod. proc. pen. nella parte incui la sentenza impugnata ravvisa gli estremi del reato di truffa in base allasemplice pubblicazione di un annuncio di vendita e in assenza di prova circa ladisponibilità del bene oggetto della proposta contrattuale.La Corte di appello ha ritenuto sufficiente ad integrare il reato la merapubblicazione dell’annuncio, la mancata consegna del bene e la successivairreperibilità della ricorrente. Si è quindi basato il giudizio di colpevolezza sul meroinadempimento contrattuale senza che fosse raggiunta la prova degli artifizi oraggiri postulati dalla norma incriminatrice e della conseguente induzione in erroredella persona offesa.2.3 Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione ex art. 606, comma 1 lettere b) ed e) cod. proc. pen. con riferimentoal diniego della causa estintiva prevista dall’art. 162 ter cod. pen. e all’omessaconcessione del termine previsto dal comma 2 della stessa disposizione.Osserva la ricorrente, in primo luogo, che la somma di euro 300 offerta dalladifesa è stata ritenuta non pienamente satisfattiva perché non comprensiva deldanno morale, del quale tuttavia il giudice non ha specificato in alcun modol’ammontare senza neanche spiegare perché esso non potesse ritenersi inclusonell’importo prima indicato. In secondo luogo, la Corte di appello non si èpronunciata sulla richiesta, proposta in via subordinata con l’impugnazione, diconcessione del termine di cui all’art. 162 ter comma 2 cod. pen.2.4 Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio dimotivazione ex art. 606, comma 1 lettere b) ed e) cod. proc. pen. con riferimentoalla determinazione del trattamento sanzionatorio.Secondo il ricorrente la Corte di appello ha confermato acriticamente ilgiudizio di equivalenza fra attenuanti generiche e aggravanti senza valorizzare glielementi proposti dalla difesa, ossia la parziale restituzione delle somme e lamodesta gravità dei fatti contestati. Analogo errore è stato compiuto con riguardoalla quantificazione degli aumenti per la continuazione, riguardo ai quali lasentenza impugnata di fatto non contiene alcuna motivazione.3. Con requisitoria scritta il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale della Corte dicassazione ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.4. Il difensore ha depositato memoria di replica con la quale ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.1.1 Quanto al primo motivo, si rileva che la Corte di appello ha individuato ladata di emissione della sentenza del Tribunale nel 21 maggio 2024 spiegando chequel giorno, alla presenza del difensore della [OSCURATO:PERSONA], si è tenuta l’udienza didiscussione ed è stata data lettura del dispositivo. Contrariamente a quantoeccepito dalla ricorrente, dunque, il giudice di secondo grado ha dato conto conchiarezza del procedimento logico attraverso il quale è giunto a ricostruire la dataeffettiva della sentenza. La circostanza della presenza del difensore in udienza,inoltre, è incontestata e idonea ad escludere una qualunque incidenza negativa suldiritto di difesa e, in particolare, sull’esercizio della facoltà di impugnazione. Alriguardo, non può non osservarsi come il fatto che il difensore presente in udienzafosse diverso da quello che ha poi proposto appello sia puramente contingente einidoneo, come tale, a incidere sul rispetto del diritto di difesa. A questo siaggiunga che l’asserita difficoltà per il nuovo difensore di conoscere la data discadenza del termine per presentare appello è oggetto di una mera e vagaprospettazione, visto che nel ricorso non si spiega in cosa concretamente questoabbia limitato e compresso il diritto di impugnare. Unico riferimento contenuto nelricorso concerne il fatto che l’incertezza sulla scadenza del termine non avrebbeconsentito di approfondire il tema del quantum dell’offerta risarcitoria finalizzataall’estinzione del reato ex art. 162 ter cod. pen. Ma la tesi è contraddetta dai motiviaggiunti presentati in grado di appello, nei quali si sono formulate precise eargomentate offerte risarcitorie in relazione ai reati contestati ai capi C), D) ed E)con richiesta conseguente di emissione di sentenza di non doversi procedereproprio ai sensi dell’art. 162 ter cod. pen. (si vedano i motivi aggiunti prima citatie la pagina 6 della sentenza impugnata). E’ quindi palese che anche in questo casola pretesa incertezza sulla data della sentenza non ha in alcun modo condizionatol’esercizio del diritto di difesa.Deriva da queste osservazioni la manifesta infondatezza del primo motivo diricorso.1.2 Quanto al secondo motivo, si osserva nel ricorso che gli elementivalorizzati dai giudici di merito per dimostrare la sussistenza di artifizi o raggiri siriducono alla pubblicazione dell’annuncio di vendita, alla mancata consegna deicuccioli e alla successiva irreperibilità della [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, secondo laricorrente, di profili di fatto insufficienti a configurare il reato di truffa e adistinguerlo da un mero inadempimento contrattuale.Il motivo è infondato. Va innanzitutto precisato che la sentenza impugnatavalorizza un ulteriore profilo che è quello costituito dalla serialità delle condotte(pagina 5). Tale aspetto, sul quale il ricorso non si sofferma, è stato ritenuto idoneoda precedenti e condivisibili sentenze di questa Corte a concorrere alla prova diartifizi o raggiri al pari di altre circostanze di fatto che, sia pure ex post, sianorivelatrici di un’originaria mala fede e dunque dell’intento preordinato di trarre ininganno la controparte per procurarsi un ingiusto profitto con altrui danno (sivedano, ex multis, Sez. 2, n. 51551 del 4/12/2019, Rv. 278231 – 01; 6, n. 10136del 17/2/2015, Rv. 262801 - 01). Correttamente e logicamente, pertanto, lesentenze di merito hanno valorizzato la sopravvenuta irreperibilità della [OSCURATO:PERSONA] aseguito del pagamento del prezzo ritenendola idonea a dimostrare la volontarietàdell’omessa consegna dei cuccioli oggetto del contratto. Altrettanto logica, semprenell’ottica della prova degli artifizi o raggiri, appare inoltre la valorizzazione (pagina6 della sentenza impugnata) della completa assenza di giustificazioni da parte dellaRuberto in merito sia all’omessa consegna dei cani sia all’esistenza effettiva diessi. Si tratta infatti di argomento non soltanto logico e non oggetto di specificaconfutazione da parte della ricorrente, ma anche estraneo a ipotesi di inversionedell’onere della prova, trattandosi piuttosto, nel caso di specie, di un caso dimancata allegazione di elementi favorevoli all’imputato (si veda in proposito, inmerito ai confini dell’onere di allegazione difensiva, Sez. 6, n. 13873 del12/2/2026, Rv. 289780 – 01, secondo cui spetta all'imputato, ove la pubblicaaccusa abbia assolto al proprio onere probatorio, anche in forza di presunzioni odi massime di esperienza, allegare il contrario sulla base di concreti e oggettivielementi fattuali, potendo lo stesso, in ragione del principio di c.d. "vicinanza dellaprova", acquisire o quanto meno fornire, tramite la loro allegazione, tutti glielementi per provare il fondamento della tesi difensiva).1.3 Anche il terzo motivo di ricorso è infondato.In ordine al primo profilo, si osserva che l’offerta risarcitoria relativa al reatodi cui al capo C) era pari a euro 300, somma corrispondente a quella che, come silegge nell’imputazione e a pagina 4 della sentenza di primo grado, risulta versataalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione dei fatti. Correttamente, pertanto, la Corte di appello, apagina 6 della sentenza, evidenzia che “il danno veniva risarcito esclusivamentenella misura di quello economico in senso stretto”. Contrariamente a quantosostiene il ricorrente, quindi, la sentenza impugnata spiega chiaramente per qualeragione il danno morale non fosse ricompreso nella proposta risarcitoria. Sirammenta inoltre, al riguardo, che secondo l’art. 162 ter cod. pen. il danno deveessere risarcito “interamente” perché possa prodursi l’effetto estintivo del reato edunque esso deve consistere in un ristoro di ogni pregiudizio patito dalla personaoffesa. Altrettanto correttamente, pertanto, la Corte di appello ha rilevato chel’offerta risarcitoria non recava “alcuna considerazione del danno morale riportatodalle vittime” (pagina 6 sentenza impugnata) ed era di conseguenza insufficientea dar luogo all’estinzione del reato. Né, pertanto, rileva il fatto che la Corte diappello non abbia indicato il quantum del danno morale: premesso che un potere-dovere in tal senso non è in alcun modo rintracciabile nell’art. 162 ter cod. pen.,è comunque evidente che l’assenza nell’offerta di qualunque riferimento a talevoce di danno fosse sufficiente a renderla incompleta e, dunque, a giustificare ilrigetto della richiesta.Quanto al secondo profilo del motivo di ricorso, si osserva che la fissazione diun ulteriore termine per provvedere al risarcimento del danno è ancorato dall’art.162 ter 2° comma cod. pen. alla prova, a carico dell’imputato, “di non aver potutoadempiere, per fatto a lui non addebitabile”. Ebbene, non risulta che il ricorrenteabbia mai provato, né prima ancora prospettato, un qualunque fatto che lo abbiaposto nell’incolpevole impossibilità di risarcire integralmente il danno. Inparticolare, il ricorrente non spiega (né ha spiegato in sede di appello) perchél’offerta risarcitoria non contemplasse ab origine il danno morale rimanendocircoscritta, invece, al puro e semplice pregiudizio patrimoniale. Non può pertantoritenersi, alla luce della chiara lettera della norma, che il termine previsto dal’ 2°comma dell’art. 162 ter possa estendersi al caso in cui l’imputato, senza provarené allegare fatti a lui non imputabili, intenda fruire di un rinvio semplicemente perprocedere ad un incremento dell’offerta. La mancata concessione del rinvio daparte della Corte di appello è dunque corretta, rispondendo al rigoroso dettatodell’art. 162 ter, 2° comma cod. pen. che esige, a tal fine, non la sempliceprospettazione ma la dimostrazione di un fatto non addebitabile all’imputato.1.4 Anche il quarto motivo, infine, risulta infondato.Sul trattamento sanzionatorio e in particolare sul diniego delle attenuantigeneriche prevalenti la sentenza impugnata fornisce un’adeguata risposta allecensure formulate in sede di appello, in quanto richiama la molteplicità deiprecedenti specifici, la loro sintomaticità di una maggior pericolosità, l’intensità deldolo, “l’insidiosità della condotta, la personalità dell’imputata e la sua pervicacia”,osservando altresì che la concessione in primo grado del beneficio in termini diequivalenza sia avvenuta “generosamente” (pagine 6 e 7). Si tratta di numerosi,specifici e convergenti elementi che, per quanto riferiti alla sola richiesta diesclusione della recidiva, appaiono idonei a giustificare in termini logico-giuridicianche il rigetto di concessione delle attenuanti generiche prevalenti. A questoriguardo, si rammenta che per condivisibile giurisprudenza di questa Corte non ècensurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente inrelazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suorigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza (vedi, exmultis: Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022, Rv. 284096 – 01; 1, n. 12624 del12/2/2019, Rv. 275057 - 01). Si osserva altresì che la ricorrente non prende inalcun modo posizione sui singoli argomenti sopra evidenziati, limitandosi alamentare l’omessa valorizzazione sia della parziale restituzione delle somme(peraltro già valutata dal Tribunale ai fini del riconoscimento delle attenuantigeneriche equivalenti: pagina 9 sentenza) sia l’asserita scarsa offensività dellecondotte; ma si tratta di osservazioni che, per quanto già esposto, trovanoadeguata e completa risposta nella (contrapposta) esposizione da parte della Cortedi appello dei numerosi, puntuali elementi prima evidenziati.Quanto al tema della quantificazione degli aumenti per la continuazione, sitratta di profilo dedotto dalla ricorrente in termini generici. Le Sezioni Unite diquesta Corte hanno stabilito che il grado di impegno motivazionale richiesto inordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale daconsentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra lepene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limitiprevisti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulomateriale di pene (Sez. Un., n. 47127 del 24/6/2021, Rv. 282269). Detto questo,in questa sede la ricorrente non lamenta specificamente un rapporto disproporzione né, tanto meno, sostiene che gli aumenti per la continuazione si sianorisolti in una violazione dei limiti posti dall’art. 81 cod. pen. o nell’applicazione“mascherata” di un cumulo materiale. Altrettanto generica appariva laprospettazione contenuta in proposito nell’atto di appello, in cui la difesa si limitavaa sollecitare una riduzione degli aumenti per la continuazione nell’ambito di unarichiesta di complessivo ridimensionamento del trattamento sanzionatorio apartire dalla pena-base, ritenendo non corretta la valorizzazione in sensosfavorevole alla [OSCURATO:PERSONA] del disinteresse da lei mostrato verso il processo. A frontedi tale generica prospettazione appare pertanto adeguata, pur nella sua sinteticità,la risposta della Corte di appello, che ha valutato “assolutamente congrua eproporzionata alla gravità dei fatti” la pena-base oltre che “equilibrato e contenuto”l’aumento per la continuazione operato dal Tribunale. Quest’ultimo, peraltro,aveva motivato la scelta del trattamento sanzionatorio non solo sulla base delcomportamento processuale ma anche della personalità e dei precedenti specificidella ricorrente (pagina 9), tutti punti che la ricorrente non ha fatto oggetto di unaspecifica doglianza.Concludendo, sia l’oggettiva genericità delle argomentazioni difensive sulpunto sia la proporzionalità della risposta della sentenza impugnata rispetto aimotivi di appello giustificano il rigetto del ricorso anche sotto questo profilo.2. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 09/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteRICCARDO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 34299/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris