CassazionedecretoSezione 7
Cassazione n. 11086/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, censurando, con due motivi, violazione di legge processuale: a) in relazione alla nullità derivante dalla omessa notifica all'imputato del nuovo decreto di citazione a giudizio in appello scaturito da un precedente rinvio disposto "a nuovo ruolo", allegando documentazione pertinente; b) e quanto alla lamentata inutilizzabilità delle dichiarazioni della sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. E' pervenuta in Cancelleria il 22 novembre 2024 memoria difensiva del ricorrente. 2.11 ricorso, esaminati gli atti, risulta essere non manifestamente infondato con riguardo alla prima dele due riferite prospettazioni difensive, assorbita l'ulteriore. Infatti, secondo Sez. 5, n. 27546 del 03/04/2023, Brancolini, Rv. 284810, «In tema di notificazioni, ove il decreto di citazione per il giudizio di appello sia notificato all'imputato in luogo diverso rispetto al domicilio validamente eletto o dichiarato, si determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta entro i termini decadenziali previsti dall'art. 182 cod. proc. pen., salvo che l'irrituale notifica risulti, in concreto, inidonea a consentire l'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario, configurandosi, in tal caso, una nullità assoluta per omessa notificazione di cui all'art. 179 cod. proc. pen.»; e, già secondo Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771, «La notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione di circostanze impeditive della conoscenza dell'atto da parte dell'imputato»). In conseguenza, nella rilevata, già in sede di esame preliminare (v. scheda di "spoglio" redatta dall'apposito Ufficio della S.C. il 3 settembre 2024), situazione di mancanza di querela, deve essere pronunciata declaratoria di estinzione del reato ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Infatti, i reati di cui ai capi A) e B) dell'editto per i quali il ricorrente è stato riconosciuto responsabile - entrambi furti all'interno di attività commerciali - sono divenuti procedibili a querela di parte, stante la modifica introdotta all'art. 624, ultimo comma, cod. pen. dall'art. 2, comma 1, lett. i), del d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150. Ebbene, il controllo degli atti processuali ha consentito di accertare l'esistenza nel fascicolo di mere denunzie da cui non emerge in alcun modo la formulazione di una espressa istanza di punizione. Né si rinvengono dalle dichiarazioni contenute in denuncia o dal comportamento successivo delle persone offese chiari elementi sintomatici della esistenza della volontà di perseguire il responsabile del reato (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 39673 del 08/09/2023, P.G. in proc. Russo, Rv. 285311). Deve aggiungersi che le querele per gli episodi delittuosi in questione non risultano essere state proposte nemmeno successivamente all'entrata in vigore del d. Igs. n. 150 del 2022, nel termine individuato: deve concludersi nel senso della mancanza della condizione di procedibilità. 3. Discende dalle considerazioni svolte che il primo motivo di ricorso è fondato e che la sentenza impugnata va annullata senza rinvio, perché l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza della condizione di procedibilità, che, in origine non prevista, è divenuta in seguito necessaria per effetto della modifica normativa introdotta ex lege 150 del 2022. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di que