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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37206/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza in epig -afe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della contini. azione tra i reati oggetto di sette sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Lucca.

2. Denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 648 cod. pen. nonché in relazione all'art. 671 cod. proc. pen., nonché vizio di mcitivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, dolendosi, in particolare, dell'assenza di specifici riferimenti alle concrete caratteristiche dei fatti, tutti non solo lesivi del medesi -no bene giuridico ma anche commessi in epoca ravvicinata e nello stesso contesto geografico, oltre che dell'omessa valutazione della continuazione così detta Interna", già riconosciuta in sede di cognizione.

2. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto.

Il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecut ve, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti, le diverse modalità operative, la varietà dei beni sottratti (decespugliatori, bottiglie di alcoli, biglietti gratta 2 vinci, somme di denaro, autovetture, documenti ed alto ancora), la natura est2rnporanea delle condotte e l'assenza di elementi di collegamento tra gli episodi.

Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, pur non ignorandc l'avvenuto riconoscimento della continuazione in sede cognitiva tra alcuni episodi, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla prima violazione, avesse programmato, sia pure nelle linee generali, anche la successiva, nei termini riniesti dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.

E', quindi, correttamente pervenuto alla logica con :lusione che [OSCURATO:PERSONA] ha commesso i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose, diverse ed autonome, ni2ll'ambito un più generale progetto di vita improntato alla sistematica consumazione di illeciti contro il patrimonio.

Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura ielle medesime circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione.

Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità anche perché non supportata dall'allegazione del materiale probatorio su cui sarebbe fondata la diversa ricostruzione, solo prospettata.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugr azione (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Ro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di LUCCAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso avverso l'ordinanza in epig -afe, con cui è stata respinta la sua richiesta volta alla declaratoria della contini. azione tra i reati oggetto di sette sentenze di condanna emesse dal Tribunale di Lucca. 2. Denunzia violazione di legge in relazione agli artt. 624 e 648 cod. pen. nonché in relazione all'art. 671 cod. proc. pen., nonché vizio di mcitivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dell'unitarietà del disegno criminoso, dolendosi, in particolare, dell'assenza di specifici riferimenti alle concrete caratteristiche dei fatti, tutti non solo lesivi del medesi -no bene giuridico ma anche commessi in epoca ravvicinata e nello stesso contesto geografico, oltre che dell'omessa valutazione della continuazione così detta Interna", già riconosciuta in sede di cognizione. 2. Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza del motivo dedotto. Il provvedimento impugnato ha ineccepibilmente osservato che, a prescindere dalla omogeneità dei titoli di reato e delle loro modalità esecut ve, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, il lasso di tempo intercorso tra i fatti, le diverse modalità operative, la varietà dei beni sottratti (decespugliatori, bottiglie di alcoli, biglietti gratta 2 vinci, somme di denaro, autovetture, documenti ed alto ancora), la natura est2rnporanea delle condotte e l'assenza di elementi di collegamento tra gli episodi. Sulla scorta di tali elementi fattuali il giudice dell'esecuzione, pur non ignorandc l'avvenuto riconoscimento della continuazione in sede cognitiva tra alcuni episodi, ha logicamente escluso che il condannato, sin dalla prima violazione, avesse programmato, sia pure nelle linee generali, anche la successiva, nei termini riniesti dall'art. 81, secondo comma, cod. pen. E', quindi, correttamente pervenuto alla logica con :lusione che [OSCURATO:PERSONA] ha commesso i reati, di volta in volta, in esecuzione di determinazioni criminose, diverse ed autonome, ni2ll'ambito un più generale progetto di vita improntato alla sistematica consumazione di illeciti contro il patrimonio. Le censure del ricorrente sono, di contro, manifestamente infondate e comunque sollecitano sostanzialmente una rilettura ielle medesime circostanze fattuali prese in considerazione dal Giudice dell'esecuzione. Si tratta di operazione pacificamente non consentita in sede di legittimità anche perché non supportata dall'allegazione del materiale probatorio su cui sarebbe fondata la diversa ricostruzione, solo prospettata. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese dei procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugr azione (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determ nare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila n favore della cassa delle ammende. Così deciso in Ro
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