CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43312/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLCGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Posto che con il primo e il quarto motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] eccepisce violazione di legge e illogicità della motivazione, deducendo, con il primo motivo, l'assenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 2 co. 2 DL 463 del 1983, in quanto avrebbe agito in presenza della causa di giustificazione ex art. 51 cod. pen. al fine di scongiurare il fallimento della società, mentre con il quarto motivo il ricorrente si duole del diniego di rinnovazione istruttoria volta all'acquisizione del fascicolo relativo al fallimento nonché di tutta la documentazione fiscale, tributaria e previdenziale dei dipendenti della società di cui era legale rappresentante, posto che tale documentazione avrebbe dimostrato il pagamento dei contributi INPS relativi all'anno 2014; Rilevato che le doglianze del primo e quarto motivo prospettano nuovamente censure già disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua ed esente da vizi logici, e che tali motivi non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo alle pagine 3 e 4 della sentenza gravata, laddove ha ritenuto che il compendio probatorio a disposizione fosse sufficiente ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato, evidenziando peraltro che le omissioni si verificavano fin dal marzo del 2014, mentre l'istanza di fallimento veniva notificata al ricorrente nel luglio 2015 e quindi, che lo stato di insolvenza si è verificato successivamente allo scadere dei termine di adempimento dell'obbligazione. Né risulta che sia sussistente la scriminante dell'adempimento di un dovere, posto che nel conflitto tra doveri - quello di versare le ritenute previdenziali e quello di corrispondere la retribuzione - deve prevalere il primo, in quanto unico ad essere corredato da tutela penalistica. Inoltre con motivazione altrettanto congrua ed esente da vizi logici il giudice di merito ha ritenuto sussistente l'elemento soggettivo, posto che i prospetti di pagamento erano stati notificati all'imputato. Considerato che con il secondo e con il terzo motivo viene rilevata, altresì la asserita violazione di legge e la illogicità della motivazione, non avendo la Corte territoriale concesso la causa di esclusione di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. e, in subordine, non essendogli state riconosciute le attenuanti generiche; Osservato che anche la doglianza formulata nel secondo moti sanzionatoroivo e la doglianza relativa al trattamento esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibililtà della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale ha individuato una condizione ostativa alla concessione della causa di non punibilità in ragione delle plurime omissioni, sia nel corso dell'anno in contestazione che in quelli antecedenti e successivi, sebbene sprovviste di rilevanza penale e con motivazione altrettanto congrua ed esente da vizi, ha esposto le ragioni delle determinazioni in ordine al trattamento sanzionatorio, ritenendo che il lasso temporale del protrarsi dell'omissione fosse sintomatico di un dolo di premeditazione. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del