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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 49572/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se/Pirite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto alla Corte di appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la rideterminazione delle pene che risultavano inflitte a costui - per reati qualificati ai sensi dell'art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti - in forza di tre sentenze divenute irrevocabili, emesse rispettivamente il 10 novembre 2008 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari; il 3 luglio 2013 dalla Corte di appello di Bari; il 25 ottobre 2013 dalla Corte di appello di L'Aquila.

Il richiedente invocava gli effetti della sentenza n. 40 del 2019, emessa dalla Corte costituzionale il 23 gennaio 2019, depositata in data 8 marzo 2019, pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 11 del 13 marzo 2019, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della citata disposizione, nella parte in cui prevede come pena minima edittale la reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni, per i casi "non lievi" di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasi titolo, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, procacciamento ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo o comunque di illecita detenzione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (destinazione all'uso personale), di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 del menzionato d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza con provvedimento del 24 settembre 2020, affermando, per un verso, che per nessuna delle sentenze di condanna richiamate la pena era stata stabilita muovendo da una pena base di otto anni di reclusione e che, pertanto, le pene inflitte erano già conformi «al dettato della Corte costituzionale»; rilevando, per altro verso, che la prima delle sentenze di condanne suddette, emessa il 10 novembre 2008 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, non riguardava un reato previsto dal citato art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, ma quello di cui al secondo comma del testo normativo, che non era stato colpito da declaratoria di illegittimità costituzionale.

3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce erronea applicazione dell'art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, nell'affermare che, in relazione alle suddette sentenze emesse dalla Corte di appello di Bari il 3 luglio 2013 e dalla Corte di appello di L'Aquila il 25 ottobre 2013, i giudici della cognizione non siano partiti da una pena base di otto anni di reclusione, abbia tenuto conto, in realtà, delle pene finali rispettivamente inflitte, non di quelle dalle quali i giudici della cognizione erano partiti nel determinare il trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

La trattazione del caso rende opportuno ricordare sommariamente, in linea principale, sia la novella di cui alla legge 21 febbraio 2006, n. 49, sia gli interventi dichiarativi di illegittimità operati, sull'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con particolare riguardo alle sanzioni ivi previste, dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 32 del 2014 e n. 40 del 2019.

È opportuno, inoltre, ricordare i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle conseguenze di tali pronunce della Corte costituzionale sulle statuizioni inerenti alle sanzioni inflitte con sentenze divenute irrevocabili durante l'operatività di quel testo di legge successivamente dichiarato illegittimo.

2. Con riguardo agli interventi normativi e alle pronunce della Corte costituzionale, deve ricordarsi che la distinzione delle condotte illecite a seconda che il loro oggetto afferisca a sostanze stupefacenti «leggere» (elencate nelle tabelle II e IV) ovvero «pesanti» (di cui alle tabelle I e III) — cui corrispondeva, in origine, nell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, un trattamento sanzionatorio assai diverso — era stata superata con gli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del d.l. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006, in forza dei quali detti trattamenti erano stati uniformati, stabilendo, per tutte le tipologie di sostanza stupefacente, la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 a 260.000 euro.

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, emessa il 12 febbraio 2014, depositata il 25 febbraio 2014, pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 11 del 5 marzo 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49.

Ciò ha determinato la reviviscenza del precedente testo dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e delle relative tabelle.

Per effetto della citata pronuncia, per i reati aventi ad oggetto le «droghe pesanti» tornò in vigore la sanzione della reclusione da otto a venti anni e della multa da 25.822 a 258.228 euro. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi, poi, è nuovamente intervenuto sulla disciplina in esame con la sentenza n. 40 del 2019, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — nel testo originario, cioè precedente alla riforma di cui alla citata legge 21 febbraio 2006, n. 49, testo divenuto nuovamente applicabile per effetto della ricordata sentenza n. 32 del 2014 — nella parte in cui fissava il minimo edittale della pena detentiva in otto, anziché in sei, anni di reclusione.

3. Per regolare le situazioni correlate all'esecuzione di sentenze di condanna per reati ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, che fossero divenute irrevocabili in epoca anteriore al primo dei citati interventi della Corte costituzionale, la giurisprudenza di legittimità ha fissato alcuni principi.

3.1. È stato chiarito che è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le «droghe leggere», sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205).

3.2. È stato precisato che, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento «correttivo» da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore (Sez.

U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697).

4. Dopo l'emissione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, la giurisprudenza di legittimità, in piena coerenza con il quadro ermeneutico già sopra delineato, e per regolare le situazioni conseguenti alla nuova pronuncia della Corte costituzionale, ha fissato taluni ulteriori principi, fra i quali si reputa opportuno rievocare i seguenti.

4.1. È stato precisato che a seguito di tale sentenza, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, primo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui fissa il minimo edittale in otto anni di reclusione, anziché in sei anni, deve ritenersi illegale la pena inflitta sulla base della cornice sanzionatoria previgente - quand'anche questa sia stata in concreto fissata in una misura compatibile con la forbice edittale attualmente in vigore e laddove sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile di condanna e il trattamento sanzionatorio non sia stato interamente eseguito - e l'intervento «correttivo» compete al giudice dell'esecuzione, che potrà avvalersi dei penetranti poteri di accertamento e di valutazione conferitigli dalla legge (Sez. 5, n. 27666 del 30/05/2019, Nirta, Rv. 276520).

4.2. È stato chiarito che, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, limitatamente alle «droghe pesanti», il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena inflitta con condanna anteriormente divenuta irrevocabile, non ha il potere di modificare statuizioni coperte dal giudicato, quali quelle afferenti al riconoscimento di elementi circostanziali attenuanti non attinti dalla decisione di legittimità, all'eventuale giudizio di bilanciamento ed alla misura delle relative diminuzioni di pena eseguite in fase di cognizione (Sez. 1, n. 49106 del 08/11/2019, Cuomo, Rv. 278076).

4.3. È stato puntualizzato che, a seguito della ripetuta sentenza del Giudice delle leggi, n. 40 del 2019, è legittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, in caso di pena quantificata nella sentenza definitiva in misura notevolmente superiore al minimo e prossima al valore medio rispetto alla cornice edittale previgente, all'esito della rivalutazione in concreto del giudizio sanzionatorio, confermi la sanzione già irrogata senza ridurla, giacché, in tal caso, tenuto conto del mantenimento inalterato del massimo edittale, non sussiste quella condizione di sproporzione e di inadeguatezza della pena, rilevabile nei casi puniti con la reclusione nel minimo edittale pari a otto anni, che ne impone un adeguamento al nuovo limite (Sez. 1, n. 51305 del 20/11/2019, Xheba, Rv. 277923).

5. Così chiarito il quadro normativo e fissate le coordinate ermeneutiche della materia, è agevole affermare che il ricorso ora in esame è fondato.

In relazione alla pena che risulta inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 3 luglio 2013, l'ordinanza ora impugnata non reca sufficienti indicazioni che consentano di stabilire se il giudice dell'esecuzione abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, e abbia tenuto conto del tenore reale della sentenza di condanna con riferimento al trattamento sanzionatorio.

A fronte di quanto emerge dal certificato del Casellario giudiziale in atti, secondo il quale il processo fu definito con il rito abbreviato, l'ordinanza non reca, infatti, precisazioni tali da far escludere che, in relazione alla condanna evidenziata, il giudice della cognizione, nell'individuare come pena base detentiva quella di sei anni di reclusione, fosse in realtà partito da tale misura solo dopo aver computato la diminuente per il rito abbreviato sulla pena maggiore.

La mancanza delle suddette precisazioni, nell'ordinanza, oltre ad inficiarne specificamente le indicazioni inerenti all'evidenziata sentenza, determina la necessità di un nuovo giudizio complessivo sull'istanza di rideterminazione delle pene, in modo da garantire completezza, chiarezza e uniformità delle valutazioni.

6. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati.

P.Q.M.

Ann

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se/Pirite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le statuizioni consequenziali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto alla Corte di appello di L'Aquila, in funzione di giudice dell'esecuzione, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la rideterminazione delle pene che risultavano inflitte a costui - per reati qualificati ai sensi dell'art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990 in materia di stupefacenti - in forza di tre sentenze divenute irrevocabili, emesse rispettivamente il 10 novembre 2008 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari; il 3 luglio 2013 dalla Corte di appello di Bari; il 25 ottobre 2013 dalla Corte di appello di L'Aquila. Il richiedente invocava gli effetti della sentenza n. 40 del 2019, emessa dalla Corte costituzionale il 23 gennaio 2019, depositata in data 8 marzo 2019, pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 11 del 13 marzo 2019, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della citata disposizione, nella parte in cui prevede come pena minima edittale la reclusione nella misura di otto anni anziché di sei anni, per i casi "non lievi" di coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione o ricezione, a qualsiasi titolo, distribuzione, commercio, acquisto, trasporto, esportazione, importazione, procacciamento ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo o comunque di illecita detenzione, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 e fuori dalle ipotesi previste dall'art. 75 (destinazione all'uso personale), di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III previste dall'art. 14 del menzionato d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza con provvedimento del 24 settembre 2020, affermando, per un verso, che per nessuna delle sentenze di condanna richiamate la pena era stata stabilita muovendo da una pena base di otto anni di reclusione e che, pertanto, le pene inflitte erano già conformi «al dettato della Corte costituzionale»; rilevando, per altro verso, che la prima delle sentenze di condanne suddette, emessa il 10 novembre 2008 dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Bari, non riguardava un reato previsto dal citato art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, ma quello di cui al secondo comma del testo normativo, che non era stato colpito da declaratoria di illegittimità costituzionale. 3. Il difensore dell'istante ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce erronea applicazione dell'art. 73, primo comma, d.P.R. n. 309 del 1990, sostenendo che il giudice dell'esecuzione, nell'affermare che, in relazione alle suddette sentenze emesse dalla Corte di appello di Bari il 3 luglio 2013 e dalla Corte di appello di L'Aquila il 25 ottobre 2013, i giudici della cognizione non siano partiti da una pena base di otto anni di reclusione, abbia tenuto conto, in realtà, delle pene finali rispettivamente inflitte, non di quelle dalle quali i giudici della cognizione erano partiti nel determinare il trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La trattazione del caso rende opportuno ricordare sommariamente, in linea principale, sia la novella di cui alla legge 21 febbraio 2006, n. 49, sia gli interventi dichiarativi di illegittimità operati, sull'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 con particolare riguardo alle sanzioni ivi previste, dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 32 del 2014 e n. 40 del 2019. È opportuno, inoltre, ricordare i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alle conseguenze di tali pronunce della Corte costituzionale sulle statuizioni inerenti alle sanzioni inflitte con sentenze divenute irrevocabili durante l'operatività di quel testo di legge successivamente dichiarato illegittimo. 2. Con riguardo agli interventi normativi e alle pronunce della Corte costituzionale, deve ricordarsi che la distinzione delle condotte illecite a seconda che il loro oggetto afferisca a sostanze stupefacenti «leggere» (elencate nelle tabelle II e IV) ovvero «pesanti» (di cui alle tabelle I e III) — cui corrispondeva, in origine, nell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, un trattamento sanzionatorio assai diverso — era stata superata con gli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del d.l. 272 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 49 del 2006, in forza dei quali detti trattamenti erano stati uniformati, stabilendo, per tutte le tipologie di sostanza stupefacente, la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa da 26.000 a 260.000 euro. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 32 del 2014, emessa il 12 febbraio 2014, depositata il 25 febbraio 2014, pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] n. 11 del 5 marzo 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4-vicies-ter del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49. Ciò ha determinato la reviviscenza del precedente testo dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e delle relative tabelle. Per effetto della citata pronuncia, per i reati aventi ad oggetto le «droghe pesanti» tornò in vigore la sanzione della reclusione da otto a venti anni e della multa da 25.822 a 258.228 euro. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi, poi, è nuovamente intervenuto sulla disciplina in esame con la sentenza n. 40 del 2019, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 — nel testo originario, cioè precedente alla riforma di cui alla citata legge 21 febbraio 2006, n. 49, testo divenuto nuovamente applicabile per effetto della ricordata sentenza n. 32 del 2014 — nella parte in cui fissava il minimo edittale della pena detentiva in otto, anziché in sei, anni di reclusione. 3. Per regolare le situazioni correlate all'esecuzione di sentenze di condanna per reati ex art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, che fossero divenute irrevocabili in epoca anteriore al primo dei citati interventi della Corte costituzionale, la giurisprudenza di legittimità ha fissato alcuni principi. 3.1. È stato chiarito che è illegale la pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione che si sia basato, per le «droghe leggere», sui limiti edittali dell'art. 73 d.P.R. 309/1990 come modificato dalla legge n. 49 del 2006, in vigore al momento del fatto, ma dichiarato successivamente incostituzionale con sentenza n. 32 del 2014, anche nel caso in cui la pena concretamente inflitta sia compresa entro i limiti edittali previsti dall'originaria formulazione del medesimo articolo prima della novella del 2006, rivissuto per effetto della stessa sentenza di incostituzionalità (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205). 3.2. È stato precisato che, quando, successivamente alla pronuncia di una sentenza irrevocabile di condanna, interviene la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma penale diversa da quella incriminatrice, incidente sulla commisurazione del trattamento sanzionatorio, e quest'ultimo non è stato interamente eseguito, il giudice dell'esecuzione deve rideterminare la pena in favore del condannato pur se il provvedimento «correttivo» da adottare non è a contenuto predeterminato, potendo egli avvalersi di penetranti poteri di accertamento e di valutazione, fermi restando i limiti fissati dalla pronuncia di cognizione in applicazione di norme diverse da quelle dichiarate incostituzionali, o comunque derivanti dai principi in materia di successione di leggi penali nel tempo, che inibiscono l'applicazione di norme più favorevoli eventualmente medio tempore approvate dal legislatore (Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014, Gatto, Rv. 260697). 4. Dopo l'emissione della citata sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, la giurisprudenza di legittimità, in piena coerenza con il quadro ermeneutico già sopra delineato, e per regolare le situazioni conseguenti alla nuova pronuncia della Corte costituzionale, ha fissato taluni ulteriori principi, fra i quali si reputa opportuno rievocare i seguenti. 4.1. È stato precisato che a seguito di tale sentenza, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, primo comma, del d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui fissa il minimo edittale in otto anni di reclusione, anziché in sei anni, deve ritenersi illegale la pena inflitta sulla base della cornice sanzionatoria previgente - quand'anche questa sia stata in concreto fissata in una misura compatibile con la forbice edittale attualmente in vigore e laddove sia stata già pronunciata sentenza irrevocabile di condanna e il trattamento sanzionatorio non sia stato interamente eseguito - e l'intervento «correttivo» compete al giudice dell'esecuzione, che potrà avvalersi dei penetranti poteri di accertamento e di valutazione conferitigli dalla legge (Sez. 5, n. 27666 del 30/05/2019, Nirta, Rv. 276520). 4.2. È stato chiarito che, a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale, limitatamente alle «droghe pesanti», il giudice dell'esecuzione, nel rideterminare la pena inflitta con condanna anteriormente divenuta irrevocabile, non ha il potere di modificare statuizioni coperte dal giudicato, quali quelle afferenti al riconoscimento di elementi circostanziali attenuanti non attinti dalla decisione di legittimità, all'eventuale giudizio di bilanciamento ed alla misura delle relative diminuzioni di pena eseguite in fase di cognizione (Sez. 1, n. 49106 del 08/11/2019, Cuomo, Rv. 278076). 4.3. È stato puntualizzato che, a seguito della ripetuta sentenza del Giudice delle leggi, n. 40 del 2019, è legittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, in caso di pena quantificata nella sentenza definitiva in misura notevolmente superiore al minimo e prossima al valore medio rispetto alla cornice edittale previgente, all'esito della rivalutazione in concreto del giudizio sanzionatorio, confermi la sanzione già irrogata senza ridurla, giacché, in tal caso, tenuto conto del mantenimento inalterato del massimo edittale, non sussiste quella condizione di sproporzione e di inadeguatezza della pena, rilevabile nei casi puniti con la reclusione nel minimo edittale pari a otto anni, che ne impone un adeguamento al nuovo limite (Sez. 1, n. 51305 del 20/11/2019, Xheba, Rv. 277923). 5. Così chiarito il quadro normativo e fissate le coordinate ermeneutiche della materia, è agevole affermare che il ricorso ora in esame è fondato. In relazione alla pena che risulta inflitta a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza emessa dalla Corte di appello di Bari il 3 luglio 2013, l'ordinanza ora impugnata non reca sufficienti indicazioni che consentano di stabilire se il giudice dell'esecuzione abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, e abbia tenuto conto del tenore reale della sentenza di condanna con riferimento al trattamento sanzionatorio. A fronte di quanto emerge dal certificato del Casellario giudiziale in atti, secondo il quale il processo fu definito con il rito abbreviato, l'ordinanza non reca, infatti, precisazioni tali da far escludere che, in relazione alla condanna evidenziata, il giudice della cognizione, nell'individuare come pena base detentiva quella di sei anni di reclusione, fosse in realtà partito da tale misura solo dopo aver computato la diminuente per il rito abbreviato sulla pena maggiore. La mancanza delle suddette precisazioni, nell'ordinanza, oltre ad inficiarne specificamente le indicazioni inerenti all'evidenziata sentenza, determina la necessità di un nuovo giudizio complessivo sull'istanza di rideterminazione delle pene, in modo da garantire completezza, chiarezza e uniformità delle valutazioni. 6. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al giudice dell'esecuzione che provvederà a nuovo giudizio senza incorrere nei vizi riscontrati. P.Q.M. Ann