CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 luglio 2026
Cassazione n. 23397/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Generale dello Stato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio ed ex liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. societàa socio unico in liquidazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Giusti e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], come da procura in atti;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 4046/2016, depositata il 11/07/2016.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 4684/2017Numero sezionale 5147/2026Numero di raccolta generale 23397/2026Data pubblicazione 17/07/20261. Con avviso di accertamento relativo al periodo d’imposta 2005,emesso a seguito di istruttoria “a tavolino”, l’Agenzia delle Entrate,riscontrata l’omessa presentazione delle dichiarazioni reddituali - fattaeccezione per la comunicazione annuale IVA -, ha rideterminato il reddito eil volume di affari, ai fini IRES, IRAP e IVA, della [OSCURATO:SOCIETA]. società a sociounico, esercente attività di trasporto.2. La contribuente ha impugnato l’atto impositivo dinanzi alla CTP diMilano, che, con sentenza n. 6517/8/14, ha parzialmente annullato l’avviso,riconoscendo come deducibili i costi indicati in bilancio e come detraibilel’IVA risultante dai registri prodotti in giudizio (mentre l’AE avevariconosciuto solo i costi documentati da fatture, per euro 11.792,05 erelativa IVA per euro 1.552,04, e i costi per il personale). Il giudice di primogrado ha anche annullato le sanzioni, avendo ritenuto fondate legiustificazioni della contribuente, secondo cui l’omessa presentazione delladichiarazione è stata imputabile all’esclusiva negligenza del consulentecontabile.3. [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, con sentenzan. 4046/28/2016 depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], all’esito del giudizio di secondogrado, nel corso del quale la società è rimasta contumace, ha rigettatol’appello dell’Ufficio, affermando, per quanto di interesse, che: a) èinammissibile, in quanto domanda nuova formulata in appello, il motivo diricorso con cui l’AE ha lamentato che il primo giudice ha riconosciuto laintegrale spettanza dei costi d‘impresa benché non ne fosse provatal’inerenza; la CTR ha osservato, sul punto, che, nell’avviso di accertamento,non era stata contestata la non inerenza dei costi ma solo la mancanza didocumentazione comprovante gli esborsi; b) trattandosi di accertamentoinduttivo, la contribuente ha comunque diritto alla deduzione e detrazionedei costi emergenti dai bilanci e dai registri IVA; c) le sanzioni possonovenire escluse per carenza dell’elemento soggettivo dell’illecito, essendoviNumero registro generale 4684/2017Numero sezionale 5147/2026Numero di raccolta generale 23397/2026Data pubblicazione 17/07/2026prova, agli atti, che la responsabilità per la mancata presentazione delladichiarazione per l’anno 2005 è interamente riconducibile allacommercialista che curava la contabilità della società; ciò, peraltro, risultaaccertato anche nella sentenza, emessa dal Tribunale di Milano, con cui illegale rappresentante della società, [OSCURATO:PERSONA], è stato assolto dal reatodi cui all’art. 5 del d.lgs. n. 74/2000.4. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’Ufficio,con atto notificato il 7.2.2017 e affidato a tre motivi.5. Si costituisce con controricorso, notificato il 13.3.2017, GiuseppeBosa, in qualità di socio ed ex liquidatore della [OSCURATO:SOCIETA]. società a sociounico in liquidazione, al solo scopo di eccepire l'inammissibilità del ricorso,in quanto notificato ad una società che già era stata dichiarata estinta, concancellazione iscritta al registro delle imprese in data 3.9.2014.6. Con memoria del 1.6.2026 il sostituto procuratore generale OlgaPirone ha chiesto l’accoglimento di tutti e tre i motivi di ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente all’esame del ricorso occorre disattendere l’eccezionesollevata dal resistente, secondo cui il ricorso è inammissibile per esserestato notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]. società a socio unico in liquidazione, rimastaintimata nel corso del giudizio di appello, già estinta e cancellata dal registrodelle imprese in data 3.9.2014, prima della fine del giudizio di appello.2. Sul punto, è da premettere che, ai sensi dell’art. 2495 cod. civ. (neltesto risultante dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. 17gennaio 2003, n. 6, entrato in vigore il 1.1.2004), l’iscrizione dellacancellazione di società di capitali nel registro delle imprese comportal’estinzione della società, restando irrilevante l'eventuale esistenza dirapporti giuridici ancora pendenti.Numero registro generale 4684/2017Numero sezionale 5147/2026Numero di raccolta generale 23397/2026Data pubblicazione 17/07/20263. Con riguardo all’effetto estintivo delle società (sia di persone che dicapitali) derivante dalla cancellazione dal registro delle imprese occorrerichiamare, con riguardo alla qualifica di socio ed ex liquidatore della societàrivestita dall’odierno controricorrente, responsabile ex art. 36 del d.P.R. n.602/1973, l’orientamento della S.C. per cui il d.lgs. 21 novembre 2014, n.175, art. 28, comma 4, in quanto recante disposizioni di natura sostanzialesulla capacità delle società cancellate dal registro delle imprese, non havalenza interpretativa (neppure implicita) né efficacia retroattiva, sicché ildifferimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivantidall'art. 2495, comma 2, cod. civ., - operante nei confronti soltantodell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossioneindicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi - si applicaesclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dalregistro delle imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento)sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs., ossia il 13dicembre 2014, o successivamente (n. 18310 del 27/06/2023; idem, Cass.13862/2025: “In tema di accertamento tributario, la cancellazione di unasocietà di capitali dal registro delle imprese anteriormente al 13/12/2014,data di entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014(norma che non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e, quindi, privadi efficacia retroattiva), determina l'estinzione dell'ente e la cessazione dellasua capacità processuale ad agire e a essere convenuta in giudizio inpersona del liquidatore e tale difetto è rilevabile d'ufficio anche in sede dilegittimità, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenzaimpugnata”; Cass. 6743/2015; sez. V, 7923/16, 8140/16; sez. VI5,15648/15, 19142/16, 11100/17; 4536/2020; 34549/2024). Pertanto, datoche la società risulta cancellata dal registro delle imprese prima del13.12.2014, l’estinzione ha comportato anche la cessazione, per l’ente,della capacità processuale ad agire e a essere convenuta in giudizio inpersona del liquidatore. Nessuna persistente legittimazione può dunqueNumero registro generale 4684/2017Numero sezionale 5147/2026Numero di raccolta generale 23397/2026Data pubblicazione 17/07/2026ravvisarsi in capo al liquidatore in relazione alla pretesa attinente al debitosociale (Cass., 31/03/2022, n. 10354).[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5605, in applicazione dei principi espressi dalleSezioni Unite del 2013, è stato dichiarato inammissibile un ricorso percassazione notificato dall’Agenzia delle Entrate ad una società cancellata dalregistro delle imprese in data 12.3.2014, dopo la pubblicazione dellasentenza d’appello e prima della notifica del ricorso per cassazione; in dettogiudizio di legittimità si erano però costituite le sole liquidatrici della societàestinta.4. Esclusa la legittimazione straordinaria sostanziale degli organisocietari successivamente all’estinzione della società, occorre, quindi,richiamare quanto statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con lasentenza n. 6070/2013 (Rv. 625324-01; Cass. 19/03/2014, n. 6468; Cass.17/12/2013, n. 28187). Con tale pronuncia è stato affermato il principiosecondo il quale, in caso di estinzione della società in conseguenza della suacancellazione dal registro delle imprese, si determina un meccanismo di tiposuccessorio in forza del quale, sul piano processuale, qualora l’estinzioneintervenga nella pendenza di giudizio del quale la società è parte, si haeffetto interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., conconseguente prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci,successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.; se peròl’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificatoquando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile,l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deveprovenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o neiconfronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggettoestinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo èoccorso.Il rigore di tale principio di dritto è stato temperato dalle Sezioni Unite n.15295/2014, ove, riesaminati i diversi orientamenti giurisprudenzialiNumero registro generale 4684/2017Numero sezionale 5147/2026Numero di raccolta generale 23397/2026Data pubblicazione 17/07/2026succedutisi nel tempo (oscillanti tra gli antipodi dell’ultrattività del mandatoe dell’inammissibilità dell'impugnazione) e mediando tra le contrapposteesigenze di tutela (della giusta parte o di chi abbia incolpevolmente ignoratol’evento), si è affermato che l'incidenza sul processo degli eventi previstinell'art. 299 cod. proc. civ., (morte o perdita di capacità della parte)disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dallaregola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel casoin cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cuiall’art. 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentare la partecome se l’evento non si sia verificato, con conseguente stabilizzazione dellaposizione giuridica della parte rappresentata (nella fase attiva del rapportoprocessuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapportoa seguito della proposizione dell'impugnazione (ad eccezione del ricorso percassazione, per la proposizione del quale è richiesta procura speciale).In estrema sintesi, le Sezioni Unite hanno ancorato, ai fini dell’incidenzasul processo degli eventi interruttivi di cui all’art. 299 cod. proc. civ., alprincipio di ultrattività del mandato alla lite l’effetto di stabilizzazione dellaposizione giuridica di una società estinta, che solo grazie ad una fictio iurisviene considerata come ancora esistente rispetto alle altre parti ed algiudice.Alla luce dei suddetti principi di diritto, a fronte della originaria (prima,dunque, della instaurazione del ricorso introduttivo del giudizio, consideratoanche che gli effetti della Novella del 2003 ed il nuovo art. 2945 cod. civ.operanti soltanto dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) o sopravvenuta (nel corso del giudizio, diprimo grado, di appello, di legittimità) carenza di soggettività giuridica e dicapacità processuale della società cancellata (e del potere di rappresentanzadell’ex liquidatore o dell’ex amministratore, al di fuori di ipotesi di lorodiretta e personale responsabilità), molteplici decisioni della Cassazionehanno concluso con la declaratoria, anche d’ufficio, della inammissibilità delricorso introduttivo, dell’appello o del ricorso per cassazione (proposto da oNumero registro generale 4684/2017Numero sezionale 5147/2026Numero di raccolta generale 23397/2026Data pubblicazione 17/07/2026nei confronti della società estinta), in sede di legittimità, con conseguentecassazione della decisione impugnata senza rinvio, ex art. 382 cod. proc.civ. (Cass., 25.3.2015, n. 5951; Cass., 14.10.2015 n. 20625; Cass.,12.2.2016, n. 2878; Cass., 23.3.2016, n. 5736; Cass., 15.7.2016, n.14611; Cass., 24.11.2016, n. 23951).5. Nel caso in esame, la cancellazione della società contribuente dalregistro delle imprese è avvenuta in data 3.9.2014, ossia prima dell’entratain vigore (il 12 dicembre 2014) del decreto legislativo n. 175/2014 (secondocui «Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione,accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni einteressi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 cod. civ., ha effettotrascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delleimprese»).L’evento interruttivo si è quindi verificato comunque prima dellaproposizione dell’appello da parte dell’Agenzia delle Entrate (giudizioregolato dal principio di ultrattività del mandato secondo le Sezioni unite del2014), avvenuta con atto depositato nel marzo 2015, senza che fosse statodichiarato e svoltosi nella contumacia della società appellata, e prima dellanotifica del ricorso per cassazione (spedito, a mezzo servizio postale, in data7.2.2017, secondo le modalità sopra descritte, presso la sede della societàe presso il domiciliatario di primo grado [OSCURATO:PERSONA]).Essendo la cancellazione della società contribuente avvenuta prima dellanotifica del ricorso per cassazione (spedito, a mezzo servizio postale, in data7.2.2017), il ricorso medesimo avrebbe dovuto essere notificato neiconfronti dei soci e non già - come avvenuto - nei confronti della società, inpersona del legale rappresentante pro tempore.6. Occorre, tuttavia, interrogarsi sulla conseguenza di tale erroneachiamata in giudizio, anche in considerazione dell’intervenuta costituzionein giudizio di [OSCURATO:PERSONA], già socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]., nonchéNumero registro generale 4684/2017Numero sezionale 5147/2026Numero di raccolta generale 23397/2026Data pubblicazione 17/07/2026liquidatore, e al quale avrebbe dovuto essere notificato il ricorso, in quantosuccessore dell’estinta società.Al riguardo, questa Corte ha affermato che è nullo, nel suo valoresostanziale, l'atto introduttivo del giudizio per cassazione allorché esso, pererrata identificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, invece chenei confronti dell’erede, sia proposto e notificato (mediante il rilascio dicopia nel domicilio eletto dal procuratore) alla parte deceduta e del cuidecesso il ricorrente abbia già avuto conoscenza legale, restando una talenullità, tuttavia, sanata dalla costituzione in giudizio dell’erede, avvenutaprima del passaggio in giudicato dell’impugnata sentenza. (Cass. Sez. 1,30/03/2007, n. 7981 e Cass. 8 giugno 2007, n. 13395; più recente, sez. 2,n. 11466 del 15/06/2020).Queste pronunce si rifanno ad un orientamento che aveva trovato giàespressione in diverse pronunce più risalenti di questo giudice di legittimità(Cass. 797/1963; Cass. 3762/1995; Cass. 6045/2003), secondo il quale,quando l'atto di impugnazione è rivolto e non solo notificato alla partedeceduta, la «nullità riguarda l'atto nel suo valore sostanziale, e non già lemodalità di esecuzione della notificazione (Cass. 30 marzo 1963, n. 797),nel senso che trattasi di errata identificazione del soggetto passivo della"vocatio in ius" (Cass. 21 febbraio 1989, n. 989), per cui tutte leconsiderazioni in merito alle varie irregolarità o nullità della notificazionedell'atto di impugnazione con la possibilità di sanatoria quando l'atto stessoabbia raggiunto il suo scopo (…) sono assolutamente irrilevanti edininfluenti». Trattasi, infatti, di nullità dell’atto introduttivo del giudizio, chesi inquadra - come tale - tra le nullità previste e regolate dall’art. 164 cod.proc. civ., (che richiama, tra l'altro, il n. 2 dell’art. 163 cod. proc. civ., dovesi precisa appunto che l'atto deve contenere l'esatta identificazione delleparti); tali nullità sono certamente sanate per effetto della costituzione delconvenuto, come dispone l’ultimo comma del citato art. 164, ma consalvezza dei diritti quesiti dal controinteressato, tra cui quelli inerenti al giàNumero registro generale 4684/2017Numero sezionale 5147/2026Numero di raccolta generale 23397/2026Data pubblicazione 17/07/2026verificatosi passaggio in giudicato della sentenza impugnata, e quindiall’inammissibilità del ricorso. Nel caso in esame, ad es. nel precedente n.3762/1995, gli eredi nel controricorso, regolarmente notificato e depositato,avevano eccepito l’inammissibilità del ricorso, sanando con la lorocostituzione la nullità dell'atto introduttivo di cui si è sopra riferito, ma si èaffermato che tale costituzione, secondo la disciplina vigente rationetemporis, avvenuta con il deposito del controricorso nella cancelleria dellaCorte, aveva “sanato la nullità del ricorso solo con effetto ex nunc, ai sensidell'art. 164, secondo comma, cod. proc. civile” e, conseguentemente, ilricorso è stato dichiarato inammissibile, in quanto “detto atto deveconsiderarsi notificato, per quanto sopra esposto, soltanto in data …(momento del deposito del controricorso), quando la sentenza che siintendeva impugnare era già passata in giudicato, essendo stata notificatail (…) con conseguente scadenza del termine per l'impugnazione al (…) (art.325, secondo comma, cod. proc. civ.)”.7. Tuttavia, occorre rilevare che, a far data dal 30 aprile 1995, l’art. 164cod. proc. civ. è stato modificato, essendosi operata una distinzione quantoalle conseguenze della costituzione del convenuto, poiché mentre i viziafferenti alla vocatio in jus (quali la mancanza o assoluta incertezza deirequisiti della citazione indicati dal comma 1) sono sanati con effetto extunc, quelli relativi alla editio actionis sono sanati con effetto ex nunc (Cass.17951/2008; Cass. 22024/2009; Cass. 23667/2018). L'art. 164 del codicedi rito sancisce la nullità della citazione se è omesso o risulta assolutamenteincerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1 e 2 dell’articolo 163, semanca l'indicazione della data dell’udienza di comparizione, se è statoassegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla leggeovvero se manca l’avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163.In particolare, la costituzione del convenuto sana i vizi della citazione erestano salvi gli effetti sostanziali e processuali, salvo che il convenutodeduca l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanzaNumero registro generale 4684/2017Numero sezionale 5147/2026Numero di raccolta generale 23397/2026Data pubblicazione 17/07/2026dell’avvertimento previsto dal numero 7 dell'articolo 163, che comporta lafissazione di una nuova udienza nel rispetto dei termini.Tenuto conto di ciò in Cass. 10301/2020 si è affermato che “l'atto dicitazione notificato ad una società già incorporata in un'altra – nella specieera applicabile la disciplina anteriore al nuovo art. 2504-bis cod. civ.conseguente a riforma del diritto societario - è nullo per inesistenza dellaparte convenuta, ma tale nullità, rilevabile d'ufficio, resta tuttavia sanataper effetto della costituzione in giudizio della società incorporante,indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamento processuale diquesta, atteso che la "vocatio in ius" di un soggetto non più esistente, manei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque diindividuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un viziomeno grave rispetto a quello da cui è affetta la "vocatio" mancantedell'indicazione della parte processuale convenuta, che pure è sanabilemediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si siariconosciuto come convenuto”. Invero, si è chiarito, il vizio di identificazionedel convenuto, nella specie in concreto ravvisato, “non determina affattol'inesistenza giuridica della citazione e tantomeno una nullità non sanabile:la nullità prevista anche per il caso di omissione o assoluta incertezza dellafigura del soggetto convenuto, e quindi in un caso ben più grave di quelloin discussione della citazione della società dante causa, è sanata,retroattivamente, dalla costituzione in giudizio del reale convenuto, giustaparte del processo, ovvero dalla prescritta rinnovazione”. Nella specie, lacitazione in giudizio notificata ad una società già incorporata in un’altra erada ritenersi nulla per inesistenza della parte convenuta, ma tale nullità,rilevabile d’ufficio, restava tuttavia sanata per effetto della costituzione ingiudizio della società incorporante, “indipendentemente dalla volontà edall'atteggiamento processuale di questa, atteso che la vocatio in ius di unsoggetto non più esistente, ma nei cui rapporti sia succeduto un altrosoggetto, consente comunque di individuare il rapporto sostanziale dedottoNumero registro generale 4684/2017Numero sezionale 5147/2026Numero di raccolta generale 23397/2026Data pubblicazione 17/07/2026in giudizio, realizzando un vizio meno grave rispetto a quello da cui è affettala vocatio mancante dell'indicazione della parte processuale convenuta, cheè sanabile mediante la costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si siariconosciuto come convenuto.” (Sez. 3, 18/03/2014, n. 6202; Sez.1,28/05/2008, n. 14066).Il principio è stato ribadito nella successiva Cass. n. 31130 del 4 dicembre2024, per cui “la citazione notificata ad una società di persone estinta perintervenuta cancellazione volontaria dal registro delle imprese è nulla perinesistenza della parte convenuta ma tale vizio, rilevabile di ufficio, è sanatodalla costituzione in giudizio del successore dell'ente (nella specie il socioaccomandatario), indipendentemente dalla volontà e dall'atteggiamentoprocessuale di questo. La vocatio in ius di un soggetto non più esistente,ma nei cui rapporti sia succeduto un altro soggetto, consente comunque diindividuare il rapporto sostanziale dedotto in giudizio, realizzando un viziomeno grave rispetto a quello da cui è affetta la vocatio mancantedell'indicazione della parte processuale convenuta, che è sanabile mediantela costituzione in giudizio di chi, malgrado il vizio, si sia riconosciuto comeconvenuto.”.Tali affermazioni, riferite all’atto di citazione, possono applicarsi anche alricorso per cassazione ed esse si pongono anche in continuità con il generaleprincipio per cui lo scopo della notificazione dell’atto introduttivo del giudizioè raggiunto quando la parte, nonostante la nullità della notifica, si siatempestivamente costituita, così mostrando di aver avuto conoscenza legaledel processo e di essere in grado di apprestare la propria difesa senzaincorrere in decadenze o preclusioni (Cass. n. 28695 del 2013). Ciò inapplicazione della regola, sancita dall’art. 156, comma terzo, cod. proc. civ.,secondo il quale la nullità non può essere mai pronunciata se l’atto haraggiunto lo scopo cui è destinato, e che vale anche per le notificazioni, conla conseguenza che la costituzione in giudizio del convenuto, anche seintervenuta al solo scopo di eccepire la nullità della notificazione dell’attoNumero registro generale 4684/2017Numero sezionale 5147/2026Numero di raccolta generale 23397/2026Data pubblicazione 17/07/2026introduttivo, produce una sanatoria del vizio con efficacia retroattiva cheesclude ogni decadenza (Cass. Sez. 2, 14/03/2016, n. 4935, Rv. 639355-01, che menziona Sez. 1, Sentenza n. 10119 del 02/05/2006, Rv. 591135e Sez. 2, Ordinanza n. 6470 del 21/03/2011, Rv. 616860).9. Il principio sopra enunciato è applicabile, mutatis mutandis, anche alpresente giudizio: la notifica del ricorso introduttivo, se non l’atto per comearticolato con riferimento a società cancellata, è nulla perché avvenuta neiconfronti di un organismo societario ormai estinto, il che implicherebbetardività del ricorso e inammissibilità dell’impugnazione.Tuttavia, la costituzione in giudizio del successore, nei cui confrontiavrebbe dovuto essere instaurato il contraddittorio, consente di riteneresanata ex tunc, ai sensi dell’art. 156, comma 3, cod. proc. civ., la nullitàmedesima, con conseguente ritualità dell’instaurazione del giudizio. Comesi legge nella parte motiva della citata sentenza n. 6070/2013, difatti,l’ipotesi dell’estinzione societaria è pienamene sovrapponibile a quella deldecesso della persona fisica [par. 5.1: “L'aver ricondotto la fattispecie adun fenomeno successorio - sia pure connotato da caratteristiche sui generis,connesse al regime di responsabilità dei soci per i debiti sociali nelledifferenti tipologie di società - consente abbastanza agevolmente di ritenereapplicabile, quando la cancellazione e la conseguente estinzione dellasocietà abbiano avuto luogo in pendenza di una causa di cui la società stessaera parte, la disposizione dell'art. 110 cod. proc. civ. (come già affermatoanche da Cass. 6 giugno 2012, n. 9110). Tale disposizione contempla,infatti, non solo la "morte" (come tale riferibile unicamente alle personefisiche), ma altresì qualsiasi "altra causa" per la quale la parte venga meno,e dunque risulta idonea a ricomprendere anche l'ipotesi dell'estinzionedell'ente collettivo.”].Può, quindi, concludersi che è nullo, nel suo valore sostanziale, l’attointroduttivo del giudizio per cassazione allorché esso, per errataidentificazione del soggetto passivo della vocatio in ius, sia stato propostoNumero registro generale 4684/2017Numero sezionale 5147/2026Numero di raccolta generale 23397/2026Data pubblicazione 17/07/2026e notificato (mediante il rilascio di copia nel domicilio eletto dal procuratore)invece che nei confronti dei soci, quali aventi causa del complesso deirapporti giuridici facenti capo al disciolto ente, direttamente nei confrontidella società estinta e della cui estinzione il ricorrente abbia già avutoconoscenza legale, restando una tale nullità, tuttavia, sanata dallacostituzione in giudizio del socio unico o dei soci, avvenuta prima delpassaggio in giudicato dell’impugnata sentenza.Nel caso di specie, quindi, la nullità da cui era affetto l’atto introduttivo èda ritenersi sanata con effetto ex tunc, con conseguente tempestivitàdell’atto introduttivo del giudizio e contraddittorio ritualmente instaurato.10. Tanto premesso, con il primo motivo la ricorrente lamenta, inrelazione all’art. 360, comma primo, n. 3), cod. proc. civ., la violazione efalsa applicazione dell’art. 109 TUIR, dell’art. 19 del d.P.R. n. 633/72 edell’art. 2697 cod. civ., sostenendo che la CTR abbia errato nel ritenereinammissibile il motivo di appello con cui l’Ufficio aveva censuratol’avvenuto riconoscimento dei costi da parte della CTP. La ricorrente haevidenziato che la doglianza, lungi dal configurarsi quale eccezione nuova,era correlata alla mancata dimostrazione, da parte della societàcontribuente – su cui grava il relativo onere -, della effettiva sussistenza ditali esborsi, circostanza che influisce sulla certezza e sull’obiettivadeterminabilità dei costi stessi e, in ultimo, sull’inerenza.10.1. Il motivo è fondato.10.2. In tema di imposte sui redditi delle società, questa Corte haaffermato che la deducibilità di costi ed oneri richiede la loro inerenzaall'attività di impresa, da intendersi come necessità di riferire i costisostenuti all’esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che sicollocano in una sfera estranea ad essa, senza che si debba compiere alcunavalutazione in termini di utilità - anche solo potenziale ed indiretta - secondovalutazione qualitativa e non quantitativa, la cui prova, in caso diNumero registro generale 4684/2017Numero sezionale 5147/2026Numero di raccolta generale 23397/2026Data pubblicazione 17/07/2026contestazioni dell'amministrazione finanziaria, è a carico del contribuente,dovendo egli provare e documentare l'imponibile maturato e, quindi,l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concretadestinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazionecon l'attività di impresa e non ai ricavi in sé. (Cass. Sez. 5, 18/08/2022, n.24880, Rv. 665495-01)Diversamente da quanto opinato dalla CTR, il tema dell’inerenza èstrettamente correlato a quello della documentabilità del costo.Sul piano dell’onere della prova, difatti, si è sottolineato che l’inerenzaintegra un giudizio sulla riferibilità del costo all’attività d'impresa ma spettaal contribuente l’onere della prova che, quindi, si articola ancora primadell’esigenza di contrastare la maggiore pretesa erariale, dovendo egliprovare e documentare l'imponibile maturato e, quindi, l’esistenza e lanatura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazionealla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività diimpresa e non ai ricavi in sé (Cass. n. 18904 del 2018; Cass. n. 2224 del2021). Al contempo, l’Amministrazione può contestare l’inerenza, rilevandola carenza degli elementi di fatto portati dal contribuente e quindi la loroinsufficienza a dimostrare l’inerenza ovvero allegando l’esistenza di ulteriorielementi tali da far ritenere che il costo non è correlato all'impresa (Cass.n. 30366 del 2019). Di fronte alle allegazioni dell'Amministrazione incombesul contribuente l’onere della prova della inerenza dei costi per smentire lecontestazioni dell'Ufficio (Cass. n. 4554 del 2010; Cass. n. 24065 del 2011;Cass. n. 9892 del 2011; Cass. n. 10269 del 2017; Cass. n. 13588 del 2018,che valoriza il principio di "vicinanza alla prova").10.3. Nel caso di specie, già in sede di emissione dell’avviso diaccertamento l’Ufficio ha valutato il tema della prova dell’esistenza degliesborsi e della loro inerenza, riconoscendo i costi documentati da fatture,per euro 11.792,05, la relativa IVA, per euro 1.552,04, e i costi per ilpersonale. Si tratta di una valutazione che attiene, come detto, ancheNumero registro generale 4684/2017Numero sezionale 5147/2026Numero di raccolta generale 23397/2026Data pubblicazione 17/07/2026all’inerenza, sicché l’impugnativa della sentenza di primo grado, nella partein cui è stata riconosciuta una quota maggiore di costi, era tempestiva eimponeva l’esame del merito della questione. Si rende, quindi, necessario ilrinvio alla Corte territoriale, affinché provveda a colmare tale lacunadecisionale.11. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 5 e 6, comma 3, del d.lgs. n. 472/1997, nonché dell’art. 3, comma 6,del d.P.R. n. 322/88, evidenziando che, se pure è vero che, ai finidell’irrogazione delle sanzioni, la responsabilità per l’omessa presentazionedella dichiarazione può essere addebitata a terzi, tuttavia il conferimento diun incarico al commercialista per la tenuta della documentazione contabilenon è condizione sufficiente a escludere la responsabilità del contribuente,se non si esclude anche la culpa in vigilando.11.1. Il motivo è fondato, non essendosi attenuta, la CTR, al principio,enunciato da questa Corte, per cui, in tema di sanzioni per violazioni didisposizioni tributarie, la prova dell'assenza di colpa grava, secondo leregole generali dell'illecito amministrativo, sul contribuente, il qualerisponde per l'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da partedel professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, qualoranon dimostri di aver vigilato su quest'ultimo. (Cass. Sez. 5, 17/03/2026, n.6077, Rv. 678153-01). La prova dell’assenza di colpa grava, secondo leregole generali dell’illecito amministrativo, sul contribuente, il quale,dunque, risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditida parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematicaove non dimostri di aver vigilato sullo stesso. (Cass. Sez. 5, 20/07/2018, n.19422, Rv. 649886 – 01; idem, da ultimo, Sez. 5, Sentenza n. 21560 del31/07/2024 Rv. 672033-01; Cass., 11 aprile 2018, n. 8914; Cass., 17marzo 2017, n. 6930; Cass., 9 giugno 2016, n. 11832; Cass., 18 dicembre2015, n. 25580). Tale profilo non appare adeguatamente scrutinato nellaNumero registro generale 4684/2017Numero sezionale 5147/2026Numero di raccolta generale 23397/2026Data pubblicazione 17/07/2026sentenza impugnata, posto che non è sufficiente, da parte del contribuente,la mera dimostrazione di aver presentato una denuncia dinanzi all’autoritàgiudiziaria (nella specie, la Procura di Crema).12. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3), cod. proc. civ., la violazione dell’artt. 654 cod. proc.pen. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., evidenziando che, anche qualorasi ritenesse di basare l’esclusione della responsabilità dell’impresa su quantoaccertato sulla sentenza di assoluzione emessa nei confronti del legalerappresentante della società, resta il fatto che il giudicato penale non ècomunque estensibile ex se al giudizio tributario e che la CTR avrebbedovuto esaminare in modo critico il contenuto della sentenza di assoluzione,il che non è avvenuto.12.1. Il motivo è fondato, posto che la CTR si è limitata a menzionare,lapidariamente, la sentenza di assoluzione emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA],senza, tuttavia, specificarne il contenuto e, in tal modo, omettendo diconfrontarsi con le coordinate elaborate, sul tema, da questa Corte (daultimo, cfr. Cass. Sez. 5, 14/02/2025, n. 3800, Rv. 674094-01). In sede dirinvio si dovrà, inoltre, tenere conto dello ius superveniens rappresentatodall’art. 21-bis del D.lgs. n. 74/2000 e dalla sentenza della Cortecostituzionale n. 50 del 13 aprile 2026.13. La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata, giustol’accoglimento di tutti e tre i motivi di ricorso, e, per l’effetto, va disposto ilrinvio, per un nuovo esame, alla Corte di Giustizia tributaria territorialmentecompetente, anche per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.MLa Corte accoglie i tre motivi di ricorso e cassa la sentenza impugnata erinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, indiversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese delgiudizio di legittimità.Numero registro generale 4684/2017Numero sezionale 5147/2026Numero di raccolta generale 23397/2026Data pubblicazione 17/07/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/06/2026.La PresidenteGiulia Iofrida