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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23054/2026

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dio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2025 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la penale responsabilità per furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta la violazione degli artt. 603, comma 1, e 495, comma 2, cod. proc. pen. (sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc pen.), segnatamente in ordine alla mancata acquisizione di un tabulato relativo all'utenza intestata all'imputato - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto la difesa non ne aveva chiesto l'acquisizione ex art. 495, comma 2, cit. (avendo chiesto l'escussione dei testi di lista) e, comunque, l'impugnazione si affida a censure generiche in ordine all'incidenza dell'elemento in discorso sull'iter posto a sostegno della condanna (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), limitandosi a prospettare irritualmente la sussistenza di un compendio probatorio insufficiente per giungere ad essa (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01);ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] cANcr 23 UO26 I Nomi ìuctik iwìo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2025 della Corte d'appello di Salerno dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno che ne ha confermato la penale responsabilità per furto aggravato; considerato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta la violazione degli artt. 603, comma 1, e 495, comma 2, cod. proc. pen. (sub specie dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc pen.), segnatamente in ordine alla mancata acquisizione di un tabulato relativo all'utenza intestata all'imputato - è manifestamente infondato e privo di specificità in quanto la difesa non ne aveva chiesto l'acquisizione ex art. 495, comma 2, cit. (avendo chiesto l'escussione dei testi di lista) e, comunque, l'impugnazione si affida a censure generiche in ordine all'incidenza dell'elemento in discorso sull'iter posto a sostegno della condanna (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01), limitandosi a prospettare irritualmente la sussistenza di un compendio probatorio insufficiente per giungere ad essa (Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01);ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] r [OSCURATO:PERSONA] cANcr 23 UO26 I Nomi ìuctik iwìo
Sentenza Cassazione n. 23054/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris