Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1988
ECLI:EU:C:1988:402
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61986CJ0033_IT
[OSCURATO:PERSONA] della sentenza
Decisione relativa alle spese
[OSCURATO:PERSONA] cause riunite 33, 44, 110, 226 e 285/86,
[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] AG, con sede in [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dagli avv.ti Deringer, Tessin, Herrmann e Sedemund, del foro di Colonia, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . [OSCURATO:PERSONA], 8, rue [OSCURATO:PERSONA],
e
[OSCURATO:PERSONA] BV, con sede in IJmuiden, rappresentata dagli avv.ti B.H . ter Kuile e F.O.W . Vogelaar, patrocinanti presso lo [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA], e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv . [OSCURATO:PERSONA], 8, rue [OSCURATO:PERSONA],
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal consigliere giuridico [OSCURATO:PERSONA] e dal sig . Thomas van Rijn, membro del servizio giuridico, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA], edificio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],
convenuta,
cause aventi ad oggetto l' annullamento dell' art . 5 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1985, n . 3485/85/CECA, che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione di taluni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica ( GU L 340, pag . 5 ), nonché delle decisioni individuali della [OSCURATO:PERSONA] 30 dicembre 1985 e 21 marzo 1986, che fissano le quote della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] AG rispettivamente per il primo e per il secondo trimestre del 1986, 14 luglio 1986 ( modificata dalla decisione 5 agosto 1986 ) e 6 ottobre 1986 ( modificata dalla decisione 28 novembre 1986 ) che fissano le quote della [OSCURATO:PERSONA] BV rispettivamente per il terzo e per il quarto trimestre del 1986,
LA CORTE,
composta dai signori G . Bosco, presidente di sezione, f.f . di presidente, O . Due e G.C . [OSCURATO:PERSONA], presidenti di sezione, T . Koopmans, K . Bahlmann, C . Kakouris, R . Joliet, T.F . [OSCURATO:PERSONA] e F . Schockweiler, giudici,
avvocato generale : J . Mischo
cancelliere : H.A . RUEhl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza e a seguito della trattazione orale del 22 ottobre 1987,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 1° dicembre 1987,
ha pronunziato la seguente
Sentenza
Motivazione della sentenza
1 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 7 febbraio 1986, la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ( in prosieguo : la "[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ") ha proposto, a norma dell' art . 33, 2° comma, del trattato CECA, un ricorso ( causa 33/86 ) volto all' annullamento dell' art . 5 della decisione generale della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1985, n . 3485/85, che proroga il sistema di sorveglianza e di quote di produzione per taluni prodotti delle imprese dell' industria siderurgica ( GU L 340, pag . 5 ), nella parte in cui non contempla la possibilità di adeguare equamente la parte di quote di produzione che può essere consegnata nel mercato comune ( quota di consegna ), nel caso di imprese la cui quota di consegna sia molto inferiore alla media comunitaria .
2 Con atti depositati il 17 febbraio e il 9 maggio 1986, la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] ha proposto, a norma della sopraccitata disposizione del trattato CECA, due ricorsi ( cause 44/86 e 110/86 ) volti all' annullamento delle decisioni individuali della [OSCURATO:PERSONA] che la riguardano, in data 30 dicembre 1985 e 21 marzo 1986, nella parte in cui fissano le quote di consegna di tale impresa per le categorie Ia, Ib, Ic e III, rispettivamenteper il primo e per il secondo trimestre del 1986 .
3 Con atti depositati il 20 agosto e il 20 novembre 1986, la [OSCURATO:PERSONA] BV ( in prosieguo : "[OSCURATO:PERSONA] ") ha proposto, a norma della sopraccitata disposizione del trattato CECA, due ricorsi ( cause 226/86 e 285/86 ) volti all' annullamento, per intero o almeno in parte, delle decisioni individuali della [OSCURATO:PERSONA] 14 luglio 1986 ( modificata dalla decisione 5 agosto 1986 ) e 6 ottobre 1986 ( modificata dalla decisione 28 novembre 1986 ), relative alle quote di tale impresa, rispettivamente per il terzo e per il quarto trimestre del 1986, nonché la decisione generale della [OSCURATO:PERSONA] n . 3485/85 .
4 I cinque ricorsi si basano essenzialmente sull' illegittimità della precitata decisione generale n . 3485/85, e segnatamente dell' art . 5 di essa .
5 Con ordinanza 30 giugno 1987, la Corte ( sesta sezione ), considerando la connessione esistente fra le cinque cause, ne ha ordinato la riunione al fini della trattazione orale e della sentenza . [OSCURATO:PERSONA] veniva ammessa ad intervenire nella causa 33/86 a sostegno delle conclusioni della ricorrente .
6 In forza del sistema di sorveglianza e di quote di produzione di taluni prodotti per le imprese dell' industria siderurgica, la [OSCURATO:PERSONA] fissa trimestralmente le quote di produzione e la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune con riguardo alle produzioni e alle quantità di riferimento stabilite al momento dell' istituzione del sistema stesso, e applicando a tali produzioni e quantità di riferimento taluni tassi di riduzione stabiliti ogni tre mesi .
7 Le ricorrenti sono imprese siderurgiche . [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] produce, fra l' altro, merci rientranti nelle categorie Ia, Ib, Ic e III . [OSCURATO:PERSONA] produce in particolare merci comprese nelle categorie Ia e Ib . Per tutte queste categorie, il rapporto tra la quota di produzione e la parte di tale quota che può essere consegnata nel mercato comune ( rapporto I : P ) è eccezionalmente sfavorevole nel caso delle ricorrenti, sia in via assoluta, sia in relazione alla media comunitaria, arrivando talvolta ad essere inferiore al 25 % di questa . E pacifico che tale rapporto I : P sfavorevole è fonte di difficoltà economiche eccezionali per le ricorrenti .
8 [OSCURATO:PERSONA], essendole note tali difficoltà, esprimeva più volte l' intenzione di riesaminare il problema del rapporto I : P, prima di prorogare per un nuovo periodo di due anni la disciplina delle quote . Dopo aver sentito il comitato consultivo, essa chiedeva al Consiglio di emettere parere conforme per nuove norme di cui si faceva menzione in una comunicazione indirizzatagli dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa il 25 settembre 1985, e riguardante "l' introduzione di una disciplina di quote di produzione conformemente all' art . 58 del trattato CECA dopo il 31 dicembre 1985 ". [OSCURATO:PERSONA] vi dichiarava che vi era stata una profonda modifica delle correnti di scambio siderurgiche tra la Comunità e il resto del mercato e che era opportuno riesaminare la situazione delle imprese il cui rapporto tra la parte delle quote di produzione destinata ad essere consegnata sul mercato comune e le quote di produzione complessive era, per il complesso dei prodotti del sistema, assai inferiore alla media comunitaria, giacché tali situazioni non erano più adeguate allo scopo della politica siderurgica comunitaria e la [OSCURATO:PERSONA] intendeva riportare, per la produzione dell' impresa, il rapporto I : P ad un valore che non fosse inferiore di 10 punti, in percentuale, alla media comunitaria .
9 Il Consiglio esaminava tale documento il 29 ottobre 1985 . In risposta ad una domanda posta dalla Corte, il Consiglio dichiarava di non dare parere conforme all' adeguamento del rapporto I : P .
10 Il 27 novembre 1985 la [OSCURATO:PERSONA] emanava la decisione generale n . 3485/85, la quale non contemplava l' adeguamento del rapporto I : P che era stato proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio . L' art . 5 di detta decisione dispone che la [OSCURATO:PERSONA] fissa trimestralmente, per ciascuna impresa, le quote di produzione e la parte di tali quote che può essere consegnata nel mercato comune rifacendosi alle produzioni ed alle quantità di riferimento e applicando a tali produzioni e quantità di riferimento dei tassi di riduzione . [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata, entro certi limiti, a procedere, se necessario e su domanda dell' impresa interessata, all' adeguamento delle quote in tal modo fissate, ma tale adeguamento - le cui modalità sono fissate dall' articolo suddetto - non può far sì che le quote superino un determinato massimale per trimestre, per il complesso delle categorie di un' impresa .
11 Per una più ampia esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi ed argomenti delle parti si fa rinvio alla relazione d' udienza . Questi aspetti del fascicolo sono riprodotti in prosieguo solo nella misura necessaria per il ragionamento della Corte .
Sulla ricevibilità ( causa 33/86 )
12 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l' irricevibilità del ricorso solo nella causa 33/86, intentata dalla [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] contro la decisione generale n . 3485/85 . Essa sostiene che la ricorrente non ha provato che la decisione costituisca, nei suoi confronti, uno sviamento di potere .
13 Secondo l' art . 33, 2° comma, del trattato CECA, le imprese o le associazioni di cui all' art . 48 possono proporre ricorso contro le decisioni individuali che le riguardano o contro le decisioni generali che esse ritengono viziate da sviamento di potere nei loro riguardi .
14 E opportuno ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, perché il ricorso sia ricevibile è sufficiente che la ricorrente sia un' impresa o un' associazione d' imprese che possieda i requisiti di cui agli artt . 33, 2° comma, e 48, del trattato CECA, e che essa abbia dedotto lo sviamento di potere nei suoi confronti, indicando in modo adeguato i motivi da cui tale sviamento di potere, a suo parere, deriva . Questi presupposti sussistono nella presente causa . Rientra invece nell' esame del merito la questione se l' esistenza di un simile sviamento di potere, nei riguardi della ricorrente, sia effettivamente provata .
15 Ne consegue che il ricorso nella causa 33/86 è ricevibile .
Nel merito ( cause 33, 44, 110, 226 e 285/86 )
16 Tra le parti è pacifico che il Consiglio non ha dato l' assenso al progetto della [OSCURATO:PERSONA] di modificare le quote di consegna nel caso di determinate imprese il cui rapporto I : P è molto sfavorevole . La questione che si pone è se la [OSCURATO:PERSONA] dovesse chiedere il parere conforme del Consiglio o, al contrario, se avesse dovuto agire da sola e abbia omesso di farlo .
17 Secondo la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], emerge dalla stessa lettera dell' art . 58, n . 2, del trattato CECA che la fissazione di quote su una base equa è di esclusiva competenza della [OSCURATO:PERSONA] . Secondo la ripartizione di competenze di cui all' art . 58, il consenso del Consiglio sarebbe obbligatorio unicamente per il principio dell' istituzione della disciplina delle quote, mentre la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe competente in via esclusiva per la determinazione di quote eque .
18 [OSCURATO:PERSONA] sostiene che il fatto che il parere conforme del Consiglio sia necessario a norma dell' art . 58, n . 1, del trattato CECA, per istituire una disciplina di quote non può significare che i particolari organizzativi, la proroga o la modifica di tale disciplina possano essere decisi senza il consenso del Consiglio . Conformemente alle norme della decisione generale in vigore, per l' adozione della quale il parere conforme del Consiglio è necessario a norma dell' art . 58, n . 1, la [OSCURATO:PERSONA] fisserebbe le quote equamente ai sensi dell' art . 58, n . 2 . Sussisterebbe dunque uno stretto nesso fra i nn . 1 e 2 di detto art . 58, i quali proprio per ciò non potrebbero essere considerati separatamente .
19 [OSCURATO:PERSONA] sostiene di poter modificare la decisione generale - onde procedere agli adeguamenti di quote per ragioni di equità - solo nell' ambito della procedura a tal uopo prevista, vale a dire modificando la decisione generale in seguito a parere conforme del Consiglio, oppure ricorrendo all' art . 18 della decisione generale in vigore che autorizza la [OSCURATO:PERSONA] agli adattamenti necessari mediante decisione generale, in particolare qualora vi siano profondi mutamenti sul mercato siderurgico .
20 Nel caso in esame, dopo che il Consiglio aveva emesso parere negativo sulle proposte della [OSCURATO:PERSONA] relative alla necessità di modificare il rapporto I : P, sarebbe stato impossibile per la [OSCURATO:PERSONA] non tener conto di tale voto nell' adottare la decisione generale n . 3485/85 . Per quanto riguarda il ricorso all' art . 18, poiché la decisione generale n . 234/84 veniva a scadenza, non sarebbe stato possibile fondare l' adeguamento di quote sull' art . 18 di essa . Lo stesso art . 18 è stato poi inserito nella decisione n . 3485/85, ma una decisione basata su tale norma non sarebbe stata concepibile in una data così vicina a quella dell' adozione della decisione generale e in mancanza di mutamenti profondi .
21 L' art . 58 del trattato CECA, al n . 1, 1° comma, e al n . 2, 1° comma, così dispone :
"1 . In caso di riduzione della domanda, l' [OSCURATO:PERSONA], se reputa che la Comunità si trovi in un periodo di crisi manifesta e che i modi d' azione previsti dall' art . 57 non permettano di contrastarvi, deve, dopo consultazione del comitato consultivo e con parere conforme del Consiglio, stabilire una disciplina di quote di produzione integrata, per quanto necessario, con i provvedimenti previsti dall' art . 74 .
(...)
2 . [OSCURATO:PERSONA], in base a studi fatti in collaborazione con le imprese e le associazioni d' imprese, stabilisce le quote equamente, tenuto conto dei principi definiti agli artt . 2, 3 e 4 . Essa può, segnatamente, regolare il saggio di produzione delle aziende mediante imposizioni adeguate sulle quantità eccedenti un limite di riferimento fissato con decisione generale .
(...)"
22 Si deve ricordare che la Corte, nella sentenza 11 maggio 1983 ( Kloeckner-Werke AG / [OSCURATO:PERSONA], causa 244/81, Racc . pag . 1451 ) ha osservato che, istituendo una forma di concertazione fra la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio, l' art . 58 non ne ha fissato le modalità . La Corte ha deciso che le esigenze dell' art . 58 sono soddisfatte qualora questa collaborazione porti all' assenso del Consiglio circa la disciplina di quote che la [OSCURATO:PERSONA] si propone di istituire, senza che sia necessario obbligare le due istituzioni ad esaminare insieme un preciso progetto di decisione . Emerge da questa sentenza che l' art . 58 va interpretato nel senso che il parere conforme del Consiglio è necessario unicamente per l' istituzione e per i tratti essenziali della disciplina delle quote e che spetta alla [OSCURATO:PERSONA], in forza dei suoi poteri, precisare nei particolari detta disciplina, onde fissare equamente le quote .
23 Come la Corte ha affermato, da ultimo nella sentenza 21 febbraio 1984 ( Walzstahl-Vereinigung e Thyssen AG / [OSCURATO:PERSONA], cause 140, 146, 221 e 226/82, Racc . pag . 951 ), i poteri attribuiti alla [OSCURATO:PERSONA] dal trattato CECA sarebbero sviati dal loro scopo legittimo se risultasse che la [OSCURATO:PERSONA] se ne sia valsa allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di eludere una procedura appositamente contemplata dal trattato per far fronte alle circostanze nelle quali essa si trova . Lo stesso vale se la [OSCURATO:PERSONA], servendosi illegittimamente della procedura contemplata per l' istituzione della disciplina delle quote, omette di esercitare i propri poteri per adottare le norme ch' essa ritiene necessarie per garantire l' equità delle quote .
24 Allo scopo di determinare se vi sia stato un siffatto sviamento di procedura nel caso in esame, si deve quindi accertare anzitutto se la [OSCURATO:PERSONA] avesse il potere di adottare la decisione di modifica del rapporto I : P senza parere conforme del Consiglio . In caso affermativo, il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] si sia considerata vincolata, nell' emanare l' art . 5 della decisione n . 3485/85, dalla risposta negativa del Consiglio di cui aveva chiesto il parere conforme, può effettivamente costituire uno sviamento di potere .
25 Emerge dalla precitata sentenza della Corte che il parere conforme del Consiglio, di cui all' art . 58, n . 1, è necessario nel caso di una proposta di adeguamento generale delle quote di tutto un gruppo di imprese caratterizzate dalla loro struttura .
26 Tuttavia, bisogna fare una distinzione tra l' adeguamento di quote di tutto un gruppo d' imprese caratterizzate dalla loro struttura, quindi, da un lato, permanente, e l' adeguamento delle quote delle imprese di cui trattasi, caratterizzate dal rapporto tra le esportazioni e le consegne nel mercato comune in un determinato periodo precedente l' istituzione della disciplina delle quote . Senza questa istituzione, tale rapporto poteva modificarsi in relazione alla congiuntura sul mercato comune e sul mercato d' esportazione . Era dunque prevedibile, sin dall' istituzione della disciplina, che un andamento particolarmente sfavorevole sul mercato di esportazione avrebbe potuto rendere necessario l' adeguamento di detto rapporto onde consentire alla [OSCURATO:PERSONA] di adempiere l' obbligo di fissare le quote equamente . L' adeguamento deve quindi considerarsi parte della precisazione nei particolari del sistema, per la quale il consenso del Consiglio non è necessario .
27 Nel caso di specie, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la situazione particolare di imprese quali la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], come è prescritto dall' art . 58, n . 2, ed è giunta alla conclusione che il rapporto I : P di tali imprese doveva essere adeguato per determinare le quote equamente . Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA] non ha adottato, ai sensi dell' art . 58, n . 2, le norme che questa constatazione esigeva, ma si è limitata a sottoporre al Consiglio un progetto, a norma dell' art . 58, n . 1 . In mancanza di parere conforme del Consiglio, essa ha adottato la nuova decisione generale n . 3485/85, la quale conservava immutato il sistema delle quote . Non procedendo alla modifica del rapporto I : P da essa ritenuta necessaria per stabilire le quote equamente, a norma dell' art . 58, n . 2, la [OSCURATO:PERSONA] ha perseguito uno scopo diverso da quello che tale norma gli imponeva di raggiungere, commettendo in tal modo uno sviamento di potere . Poiché la [OSCURATO:PERSONA] aveva accertato la necessità di porre rimedio allo squilibrio del rapporto I : P, che caratterizzava la situazione particolare d' imprese quali le ricorrenti, si deve ritenere che lo sviamento di potere è stato commesso nei confronti delle ricorrenti .
28 Si deve dunque constatare che l' art . 5 della decisione generale n . 3485/85 è viziato da sviamento di potere nei riguardi delle ricorrenti e va di conseguenza annullato .
29 Le decisioni individuali concernenti la [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] del 30 dicembre 1985 e del 21 marzo 1986, poiché si basano parzialmente sull' art . 5 della decisione generale n . 3485/85, vanno annullate nella parte in cui fissano le quote di consegna di tale impresa per le categorie Ia, Ib, Ic e III, rispettivamente per il primo e per il secondo trimestre del 1986 .
30 Così pure, le decisioni individuali 14 luglio 1986 ( modificata con decisione 5 agosto 1986 ) e 6 ottobre 1986 ( modificata con decisione 28 novembre 1986 ), relative alla [OSCURATO:PERSONA], poiché si basano in parte sull' art . 5 della decisione generale n . 3485/85, vanno annullate nella parte in cui fissano le quote di consegna di tale impresa rispettivamente per il terzo e per il quarto trimestre del 1986 .
Decisione relativa alle spese
Sulle spese
31 A norma dell' art . 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese . La convenuta è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese .
[OSCURATO:PERSONA] questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce :
1 ) L' art . 5 della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 27 novembre 1985, n . 3485, è annullato nella parte in cui non consente di determinare le quote di consegna in un modo che la [OSCURATO:PERSONA] ritiene equo nei riguardi delle imprese il cui rapporto tra la quota di produzione e la quota di consegna è notevolmente inferiore alla media comunitaria .
2 ) Le decisioni individuali 30 dicembre 1985 e 21 marzo 1986, adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] sono annullate nella parte in cui fissano le quote di consegna di tale impresa per le categorie Ia, Ib, Ic e III rispettivamente per il primo e per il secondo trimestre del 1986 .
3 ) Le decisioni individuali della [OSCURATO:PERSONA] 14 luglio 1986 ( modificata con decisione 5 agosto 1986 ) e 6 ottobre 1986 ( modificata con decisione 28 novembre 1986 ) concernenti il gruppo [OSCURATO:PERSONA] BV sono annullate nella parte in cui fissano le quote di consegna di tale impresa rispettivamente per il terzo e per il quarto trimestre del 1986 .
4 ) [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese .