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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 21439/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria della difesa del ricorrente che ha insistito per l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti coercitivi personali, con ordinanza in data 3 novembre 2022, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con sentenza 38341/2022 aveva annullato l'ordinanza datata 11 aprile 2022, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Benevento datata 17-3-2022 che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di cessione continuata di sostanza stupefacente. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, Avv.to Fiorenza, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge e difetto di motivazione ovvero motivazione apparente in relazione al giudizio di gravità indiziaria quanto al capo R) dell'imputazione; violazione dell'articolo 192 codice procedura penale e vizio di illogicità manifesta della motivazione ex articolo 606 lettera e) cod. proc. pen..

Si censurava in particolare che il provvedimento impugnato non aveva congruamente vagliato e disatteso le obiezioni e allegazioni difensive circa l'esatta indicazione del luogo di abitazione.del Luciano come presunto luogo di consumazione degli episodi criminosi non potendo ritenersi provata tale circostanza sulla base del pedinamento satellitare; al proposito si deduceva ancora che l'abitazione del Luciano era sita in un luogo diverso da quello monitorato tramite il sistema GPS ed il tribunale, al fine di confutare tale elemento, aveva introdotto nuovi dati di valutazione probatoria.

Doveva ritenersi sussistere scarsa chiarezza anche in ordine alla sussistenza di altri spacciatori nel territorio di Bonea, come risultante anche da operazioni di perquisizione a danno di terzi coinvolti in analoghi episodi; pertanto permaneva lo stesso difetto nnotivazionale che la cassazione aveva già punito con l'annullamento con rinvio dovendo sottolinearsi come a carico del ricorrente non fossenD state disposte perquisizioni e sequestri e venissero valorizzati dati ricavati da intercettazioni aille quali non aveva mai partecipato; inoltre aveva errato il tribunale del riesame nel valutare gli elementi desumibili dalle conversazioni intercettate relativamente agli episodi del 26 novembre 2020, 27 dicembre 2020, 1 gennaio 2021, 3 ottobre 2021, in relazione a ciascuno dei quali si forniva una interpretazione alternativa quanto all'effettiva presenza dei supposti acquirenti di droga in prossimità dell'abitazione del ricorrente; si sottolineava ancora come Luciano non fosse mai stato osservato o videoripreso da parte delle forze di polizia e come mancasse qualsiasi sequestro di sostanza illecita anche nei confronti dei supposti acquirenti; quanto alle dichiarazioni di alcuni acquirenti valorizzate, non si trattava di elementi specifici e le presunte frasi indizianti valorizzate non potevano dirsi chiaramente ed inequivocabilmente riferibili ad attività di spaccio; - violazione e falsa applicazione dell'articolo 73 comma quinto DPR 309/90 per la configurabilità del fatto di lieve entità nonché dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 del codice penale, omessa inidonea o insufficiente motivazione.

Si deduc:eva al proposito che il tribunale del riesame aveva escluso l'ipotesi del quinto comma sulla base di conclusioni inconciliabili con i fatti contestati posto che, le presunte cessioni, non potevano qualificarsi rilevanti né per frequenza né per quantitativi né per il profitto realizzato, tanto che gli importi conseguiti potevano configurare persino l'ipotesi di cui all'articolo 62 numero 4 codice penale; - violazione di legge ex articolo 606 lettere b) ed e) codice procedura penale in riferimento agli articoli 192 e 274 cod. proc. pen. per insussistenza delle esigenze cautelari, assenza di attualità delle stesse ed omessa motivazione sul punto; mancava qualsiasi motivazione individualizzante la valutazione delle esigenze cautelari posto che le stesse erano state giustificate sulla base della sola personalità del ricorrente e delle modalità seriali dell'attività in forza di una motivazione solo apparente; difatti al Luciano non era contestato alcun traffico organizzato e sistematico bensì singoli episodi occasionali sporadici e limitati nel tempo con quantitativi irrisori a volte ceduti anche a titolo gratuito; - violazione e falsa applicazione dell'articolo 275 cod. proc. pen. per omessa ed inidonea motivazione circa l'attualità e concretezza della misura sebbene la cassazione in sede di rinvio avesse imposto un obbligo specifico su tale aspetto; doveva ritenersi che per la marginalità della posizione limitata ad un unico capo di imputazione nel quale erano descritte condotte occasionali non poteva pervenirsi alle conclusioni del tribunale del riesame così che la motivazione sul punto doveva ritenersi mancante perché il giudizio prognostico risultava sganciato rispetto alle circostanze di fatto. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I motivi avanzati appaiono manifestamente infondati ed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; ed invero il tribunale del riesame non è incorso in alcuna violazione dei principi stabiliti dalla sentenza di annullamento in ordine alla verifica della gravità indiziaria posto che in sede di giudizio di rinvio si è proceduto ad un analitico esame degli elementi sulla base dei quali ritenere che proprio il Luciano fosse l'autore dei plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente allo stesso provvisoriamente contestati.

E proprio al fine di approfondire il dato rilevato dalla sentenza di annullamento, il giudice del rinvio è pervenuto alla conclusione della certa identificazione dell'abitazione del Luciano quale luogo di consumazione dei fatti sulla base di specifici dati circostanziali tutti adeguatamente esposti nel provvedimento impugnato e relativi sia al posizionamento delle vetture che alla prossimità dei luoghi rilevati dal GPS con la residenza del ricorrente.

A fronte di tali conclusioni scandagliate per ciascuno degli episodi attraverso l'analisi integrata del dato intercettivo con l'analisi delle posizioni GPS, il ricorso insiste in una valutazione alternativa del significato di ciascuna conversazione non deducibile nella presente sede; deve essere al proposito rammentato come secondo l'insegnamento della Corte di cassazione in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U. n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715).

Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784).

L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa corte nella prospettiva dedotta poiché il giudice del rinvio ha sottolineato il significato inequivocabile dei termini utilizzati dai consumatori interc:ettati in occasione degli accessi all'abitazione del ricorrente per rifornirsi.

Manifestamente infondata appare poi la doglianza in punto omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. non configurabile in ipotesi di plurime cessioni di sostanza del tipo crack. 2.2 Quanto alle esigenze cautelari che pure si contestano con gli altri motivi il tribunale del riesame ha sottolineato come la reiterazione delle condotte, la professionalità nella consumazione delle stesse nonché la negativa personalità dell'imputato, già gravato da precedenti specifici oltre che da condanne anche per altri gravi reati, facessero ritenere unica misura adeguata la. custodia in carcere, peraltro sostituita nelle, more del procedimento, con valutazione che appare del tutto esente dalle lamentate censure.

In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Sentenza a motivazione semplificata.

Roma, 15 marzo 2023 L CONSIGLIE T

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; letta la memoria della difesa del ricorrente che ha insistito per l'annullamento. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame dei provvedimenti coercitivi personali, con ordinanza in data 3 novembre 2022, decidendo in sede di rinvio dalla Corte di cassazione che con sentenza 38341/2022 aveva annullato l'ordinanza datata 11 aprile 2022, respingeva l'istanza di riesame avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Benevento datata 17-3-2022 che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in quanto ritenuto gravemente indiziato del delitto di cessione continuata di sostanza stupefacente. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, Avv.to Fiorenza, deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge e difetto di motivazione ovvero motivazione apparente in relazione al giudizio di gravità indiziaria quanto al capo R) dell'imputazione; violazione dell'articolo 192 codice procedura penale e vizio di illogicità manifesta della motivazione ex articolo 606 lettera e) cod. proc. pen.. Si censurava in particolare che il provvedimento impugnato non aveva congruamente vagliato e disatteso le obiezioni e allegazioni difensive circa l'esatta indicazione del luogo di abitazione.del Luciano come presunto luogo di consumazione degli episodi criminosi non potendo ritenersi provata tale circostanza sulla base del pedinamento satellitare; al proposito si deduceva ancora che l'abitazione del Luciano era sita in un luogo diverso da quello monitorato tramite il sistema GPS ed il tribunale, al fine di confutare tale elemento, aveva introdotto nuovi dati di valutazione probatoria. Doveva ritenersi sussistere scarsa chiarezza anche in ordine alla sussistenza di altri spacciatori nel territorio di Bonea, come risultante anche da operazioni di perquisizione a danno di terzi coinvolti in analoghi episodi; pertanto permaneva lo stesso difetto nnotivazionale che la cassazione aveva già punito con l'annullamento con rinvio dovendo sottolinearsi come a carico del ricorrente non fossenD state disposte perquisizioni e sequestri e venissero valorizzati dati ricavati da intercettazioni aille quali non aveva mai partecipato; inoltre aveva errato il tribunale del riesame nel valutare gli elementi desumibili dalle conversazioni intercettate relativamente agli episodi del 26 novembre 2020, 27 dicembre 2020, 1 gennaio 2021, 3 ottobre 2021, in relazione a ciascuno dei quali si forniva una interpretazione alternativa quanto all'effettiva presenza dei supposti acquirenti di droga in prossimità dell'abitazione del ricorrente; si sottolineava ancora come Luciano non fosse mai stato osservato o videoripreso da parte delle forze di polizia e come mancasse qualsiasi sequestro di sostanza illecita anche nei confronti dei supposti acquirenti; quanto alle dichiarazioni di alcuni acquirenti valorizzate, non si trattava di elementi specifici e le presunte frasi indizianti valorizzate non potevano dirsi chiaramente ed inequivocabilmente riferibili ad attività di spaccio; - violazione e falsa applicazione dell'articolo 73 comma quinto DPR 309/90 per la configurabilità del fatto di lieve entità nonché dell'attenuante di cui all'articolo 62 numero 4 del codice penale, omessa inidonea o insufficiente motivazione. Si deduc:eva al proposito che il tribunale del riesame aveva escluso l'ipotesi del quinto comma sulla base di conclusioni inconciliabili con i fatti contestati posto che, le presunte cessioni, non potevano qualificarsi rilevanti né per frequenza né per quantitativi né per il profitto realizzato, tanto che gli importi conseguiti potevano configurare persino l'ipotesi di cui all'articolo 62 numero 4 codice penale; - violazione di legge ex articolo 606 lettere b) ed e) codice procedura penale in riferimento agli articoli 192 e 274 cod. proc. pen. per insussistenza delle esigenze cautelari, assenza di attualità delle stesse ed omessa motivazione sul punto; mancava qualsiasi motivazione individualizzante la valutazione delle esigenze cautelari posto che le stesse erano state giustificate sulla base della sola personalità del ricorrente e delle modalità seriali dell'attività in forza di una motivazione solo apparente; difatti al Luciano non era contestato alcun traffico organizzato e sistematico bensì singoli episodi occasionali sporadici e limitati nel tempo con quantitativi irrisori a volte ceduti anche a titolo gratuito; - violazione e falsa applicazione dell'articolo 275 cod. proc. pen. per omessa ed inidonea motivazione circa l'attualità e concretezza della misura sebbene la cassazione in sede di rinvio avesse imposto un obbligo specifico su tale aspetto; doveva ritenersi che per la marginalità della posizione limitata ad un unico capo di imputazione nel quale erano descritte condotte occasionali non poteva pervenirsi alle conclusioni del tribunale del riesame così che la motivazione sul punto doveva ritenersi mancante perché il giudizio prognostico risultava sganciato rispetto alle circostanze di fatto. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I motivi avanzati appaiono manifestamente infondati ed il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; ed invero il tribunale del riesame non è incorso in alcuna violazione dei principi stabiliti dalla sentenza di annullamento in ordine alla verifica della gravità indiziaria posto che in sede di giudizio di rinvio si è proceduto ad un analitico esame degli elementi sulla base dei quali ritenere che proprio il Luciano fosse l'autore dei plurimi episodi di cessione di sostanza stupefacente allo stesso provvisoriamente contestati. E proprio al fine di approfondire il dato rilevato dalla sentenza di annullamento, il giudice del rinvio è pervenuto alla conclusione della certa identificazione dell'abitazione del Luciano quale luogo di consumazione dei fatti sulla base di specifici dati circostanziali tutti adeguatamente esposti nel provvedimento impugnato e relativi sia al posizionamento delle vetture che alla prossimità dei luoghi rilevati dal GPS con la residenza del ricorrente. A fronte di tali conclusioni scandagliate per ciascuno degli episodi attraverso l'analisi integrata del dato intercettivo con l'analisi delle posizioni GPS, il ricorso insiste in una valutazione alternativa del significato di ciascuna conversazione non deducibile nella presente sede; deve essere al proposito rammentato come secondo l'insegnamento della Corte di cassazione in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U. n.22471 del 26/2/2015, Rv.263715). Ancora si è affermato che in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez.2, n.35181, del 22/5/2013, Rv.257784). L'applicazione del suddetto principio deve portare ad escludere che nella presente sede il contenuto di quelle conversazioni, conformemente interpretato dai giudici di merito, possa essere sottoposto al sindacato di questa corte nella prospettiva dedotta poiché il giudice del rinvio ha sottolineato il significato inequivocabile dei termini utilizzati dai consumatori interc:ettati in occasione degli accessi all'abitazione del ricorrente per rifornirsi. Manifestamente infondata appare poi la doglianza in punto omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod.pen. non configurabile in ipotesi di plurime cessioni di sostanza del tipo crack. 2.2 Quanto alle esigenze cautelari che pure si contestano con gli altri motivi il tribunale del riesame ha sottolineato come la reiterazione delle condotte, la professionalità nella consumazione delle stesse nonché la negativa personalità dell'imputato, già gravato da precedenti specifici oltre che da condanne anche per altri gravi reati, facessero ritenere unica misura adeguata la. custodia in carcere, peraltro sostituita nelle, more del procedimento, con valutazione che appare del tutto esente dalle lamentate censure. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Roma, 15 marzo 2023 L CONSIGLIE T
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