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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 13461/2025

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.27682-2022 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife s a ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 3748/17/2022 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/4/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] prop on e ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva respinto l’appello avversola sentenza n. , in rigetto del ricorso proposto avverso cartell a esattoriale per mancato pagamento dell’imposta di registrazione del decreto ingiuntivo n. 07749 del Tribunale di Napoli.

Agenzia delle entrate resistecon controricorso , Agenzia delle entrate riscossioneè rimasta intimata.

Il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA]

1.1. Con unico motivo parte ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art 140 c.p.c e dell’art. 8 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 890, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto perfezionata per compiuta giacenza la notifica dell ’avviso di accertamento/liquidazione sotteso alla cartell a impugnata,in mancanza della produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandatacontenente la comunicazione di avvenuto deposito, nonché violazione dell’art. 76, co mma 3 , del DPR 131/ 19 86 per decorso del termine di decadenza ivi previsto in relazione al credito tributario sotteso alla cartella impugnata. 1.2.La doglianza è fondata. 1.3.Come già affermato da questa Corte, in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire -in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 -attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (cfr. Cass.SU n. 10012 del 2021, Cass. n n. 26593 del 2024, 36562 del 2021, 5077 del 2019).

1.4. In termini generali bisogna invero ritenere che la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, commi 4 e 2, legge 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da « provvisorio » a « definitivo », i l che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie sub procedimentale a formazione progressiva, secondo un'interpretazione conforme a Costituzione nei richiamati principi.

1.5. Nella specie di causa, essendo del tutto pacifico che la notificante Agenzia delle entrate non ha assolto all'onere probatorio in tali termini configurato, devono pertanto affermarsi fondate sia l'eccezione di invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento prodromic o alla cartella esattoriale impugnata sia la correlata eccezione di invalidità conseguenziale di tale atto della riscossione.

1.6. Ne consegue altresì la fondatezza dell’eccezione di decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo in oggetto, atteso che, a fronte della richiesta di pagamento di imposta di registro relativa a registrazione di atto giudiziario emesso nell’anno 2014, l’avviso di liquidazione avrebbe dovuto essere notificato, ai sensi dell’art.76, comma 2, lett. c, d.P.R. 26/4/1986 n. 131,nel termine triennale dalla trasmissione all’Ufficio competente della decisione giudiziale da sottoporre a registrazione.

1.7. Ciò determina, quindi,la nullità della cartella impugnata, notificata nell’annualità 2020, in conseguenza dell’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo. 2.Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata

3. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo delcontribuente.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuent e; condanna Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida e distrae in favore del suo difensore antistatarioin misura pari ad Euro 500,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr.27682-2022 R .G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale allegata al ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e dife s a ope legis dal l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATERISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore -intimata- avverso la sentenza n. 3748/17/2022 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/4/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] prop on e ricorso, affidato ad unico motiv o , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania aveva respinto l’appello avversola sentenza n. , in rigetto del ricorso proposto avverso cartell a esattoriale per mancato pagamento dell’imposta di registrazione del decreto ingiuntivo n. 07749 del Tribunale di Napoli. Agenzia delle entrate resistecon controricorso , Agenzia delle entrate riscossioneè rimasta intimata. Il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Con unico motivo parte ricorrente denuncia, in rubrica, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., violazione dell’art 140 c.p.c e dell’art. 8 legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 890, per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente ritenuto perfezionata per compiuta giacenza la notifica dell ’avviso di accertamento/liquidazione sotteso alla cartell a impugnata,in mancanza della produzione dell’avviso di ricevimento della raccomandatacontenente la comunicazione di avvenuto deposito, nonché violazione dell’art. 76, co mma 3 , del DPR 131/ 19 86 per decorso del termine di decadenza ivi previsto in relazione al credito tributario sotteso alla cartella impugnata. 1.2.La doglianza è fondata. 1.3.Come già affermato da questa Corte, in tema di notificazione a mezzo posta, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio nel caso di irreperibilità relativa del destinatario deve avvenire -in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 8 della l. n. 890 del 1982 -attraverso l'esibizione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), in quanto solo l'esame di detto avviso consente di verificare che il destinatario abbia avuto effettiva conoscenza del deposito dell'atto presso l'ufficio postale e che ne sia stato pertanto tutelato il diritto di difesa (cfr. Cass.SU n. 10012 del 2021, Cass. n n. 26593 del 2024, 36562 del 2021, 5077 del 2019). 1.4. In termini generali bisogna invero ritenere che la produzione dell'avviso di ricevimento della CAD costituisce l'indefettibile prova di un presupposto implicito dell'effetto di perfezionamento della procedura notificatoria secondo le citate previsioni dell'art. 8, commi 4 e 2, legge 890/982, che, qualora ritenuta giudizialmente raggiunta, trasforma tale effetto da « provvisorio » a « definitivo », i l che corrisponde alla configurazione strutturale, perfettamente aderente al dettato normativo de quo, di una fattispecie sub procedimentale a formazione progressiva, secondo un'interpretazione conforme a Costituzione nei richiamati principi. 1.5. Nella specie di causa, essendo del tutto pacifico che la notificante Agenzia delle entrate non ha assolto all'onere probatorio in tali termini configurato, devono pertanto affermarsi fondate sia l'eccezione di invalidità della notificazione dell’avviso di accertamento prodromic o alla cartella esattoriale impugnata sia la correlata eccezione di invalidità conseguenziale di tale atto della riscossione. 1.6. Ne consegue altresì la fondatezza dell’eccezione di decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo in oggetto, atteso che, a fronte della richiesta di pagamento di imposta di registro relativa a registrazione di atto giudiziario emesso nell’anno 2014, l’avviso di liquidazione avrebbe dovuto essere notificato, ai sensi dell’art.76, comma 2, lett. c, d.P.R. 26/4/1986 n. 131,nel termine triennale dalla trasmissione all’Ufficio competente della decisione giudiziale da sottoporre a registrazione. 1.7. Ciò determina, quindi,la nullità della cartella impugnata, notificata nell’annualità 2020, in conseguenza dell’intervenuta decadenza dell’Ufficio dal potere impositivo. 2.Quanto sin qui illustrato comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata 3. Inoltre, non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., primo comma, con l’accoglimento del ricorso introduttivo delcontribuente. 4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuent e; condanna Agenzia delle entrate ed Agenzia delle entrate riscossione al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida e distrae in favore del suo difensore antistatarioin misura pari ad Euro 500,00 per compensi, oltre ad Euro 200 per esborsi, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed agli accessori di legge, se dovuti. Così deciso in Roma, nella cameradi consiglio, tenutasi in
Decreto Cassazione n. 13461/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris