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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 4 maggio 2023

Cassazione n. 20298/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30797/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 22, presso lo studio dell’avvocato D [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 53/2019depositata il 31/07/2019 R.G.N. 62/2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto che

1. [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato, alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], con la qualifica di operaio di 1° livello e con mansioni di chef de cousine, in virtù di cinque contratti a termine, il primo dei quali scaduto il 31.10.2010 e l’ultimoil [OSCURATO:DATA_NASCITA] per recesso ante tempus da parte del datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo: licenziamento impugnato stragiudizialmente il 30.1.2015.

2. Il lavoratore ha adito, con ricorso deposito il 3.6.2015, il Tribunale di Lagonegro al fine di sentire: a) accertare e dichiarare l’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti stagionali stipulati, con declaratoria di sussistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e, conseguentemente, della illegittimità della disposta risoluzione anticipata; b) condannare la società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data dell’illegittimo recesso alla reintegra, nonché al pagamento dell’indennizzo di cui all’art 32 della legge n. 183/2010; c) in subordine, accertare lo svolgimento di lavoro straordinario e delle mansioni superiori espletate, con condanna della società al pagamento della somma di euro 47.361,44, oltre accessori.

3. L’adito Tribunale ha rigettato le domande e la Corte di appello di Potenza, con la sentenza n. 53/2019, ha confermato la gravata pronuncia.

4. I giudici di seconde cure, dopo avere richiamato le disposizioni regolanti la materia, hanno rilevato che i primi quattro contratti di lavoro a termine (2010, 2011, 2012 e 2013) non erano stati impugnati nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 183/2010, mentre il recesso ante tempus intimato dal datore di lavoro il 30.9.2014 non era stato impugnato nel termine di centoventi giorni; hanno, poi, sottolineato l’impossibilità di valutare la domanda subordinata non avendo l’appellante proceduto al deposito, in appello, della propria produzione di primo grado così impedendo di colmare la mancata allegazione dei fatti costitutivi posti a base della richieste retributive.

5. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la Gestione alberghi e [OSCURATO:SOCIETA].

6. La società ha depositato memoria.

Considerato che

1. Con l’unico motivo, articolato s u due profili, il ricorrente denuncia testualmente: “in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione, sulla decadenza dell’impugnazione del termine ed il ricorso al giudice del lavoro”.

Sostiene, da un lato, che entrambi i giudici del merito avevano errato non inquadrando la fattispecie in discussione sotto la vigenza della normativa di riferimento della legge n. 92/2012, in vigore dal 18 giugno 2012, che attribuiva sessanta giorni in più per impugnare il contratto; dall’altro, sottolinea che, dalla lettura del ricorso introduttivo, risultavano indicati dati sufficienti per escludere la nullità dell’atto nella parte in cui era volto ad ottenere le chieste spettanze retributive, essendo stato specificato l’inquadramento ricevuto (chef de cousine) e offerto una quantificazione delle diverse voci retributive in oggetto.

2. Il ricorso è inammissibile in relazione ad entrambi gli articolati profili di censura.

3. La prima doglianza, oltre a non contenere alcun riferimento specifico alle norme asseritamente violate, non si confronta assolutamente con la ratio decidendidei giudici di seconde cure, che hanno richiamato ed applicato, nel caso in esame, il principio statuito in sede di legittimità (Cass.n. 23861/2017; Cass. n. 22627/2015) in virtù del quale l'art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, nel testo vigente "ratione temporis" -anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 -, che prevede il termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, si applica, in forza della norma di chiusura di cui al comma 2 del citato art. 32, "a tutti i casi di invalidità del licenziamento", ivi compresa l'ipotesi di recesso "ante tempus" intimato per giusta causa in costanza di un rapporto di lavoro a tempo determinato.

4. Parte ricorrente si limita, invece, unicamente a prospettare la diversa soluzione già propugnata nei precedenti gradi di merito e disattesa dal Tribunale e dalla Corte distrettuale.

5. La seconda cen sura, riguardante il rilevato difetto di allegazione sulle circostanze di fatto poste a fondamento delle pretese economiche, è anche essa stata inammissibilmente posta essendo diretta, in sostanza, a confutare -non riportando, peraltro, l’intero testo del ricorso introduttivo, non veicolando la censura ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, in relazione ad una eccezione di nullità della sentenza o del procedimento- la interpretazione dell’atto giudiziario ritenuto, dai giudici di merito, carente con riguardo all’indicazione del lavoro effettivamente prestato, alla sua corrispondenza con la declaratoria contrattuale del superiore inquadramento richiesto, alla distribuzione giornaliera del rilevante numero di ore di lavoro straordinario asseritamente svolte: il tutto in un contesto in cui non era stato depositato il fascicolo di parte di primo grado al momento della proposizione dell’atto di gravame.

6. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione.

8. Non sussistono i presupposti per la invocata responsabilità del Cimino ex art. 96 cpc, né ai sensi del comma 1, perché non risulta che il ricorrente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, né ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, per non avere abusato dello strumento processuale, in quanto non risulta che egli abbia agito in modo scorretto, senza tenere conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionalmente in relazione alla utilità effettivamente conseguibile (Cass. n. 26545/2021; Cass. n. 25041/2021).

9. Ai sens i dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.30797/2019 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 77, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA], N. 22, presso lo studio dell’avvocato D [OSCURATO:PERSONA], rappresenta ta e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 53/2019depositata il 31/07/2019 R.G.N. 62/2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/05/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che 1. [OSCURATO:PERSONA] ha lavorato, alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], con la qualifica di operaio di 1° livello e con mansioni di chef de cousine, in virtù di cinque contratti a termine, il primo dei quali scaduto il 31.10.2010 e l’ultimoil [OSCURATO:DATA_NASCITA] per recesso ante tempus da parte del datore di lavoro per giustificato motivo oggettivo: licenziamento impugnato stragiudizialmente il 30.1.2015. 2. Il lavoratore ha adito, con ricorso deposito il 3.6.2015, il Tribunale di Lagonegro al fine di sentire: a) accertare e dichiarare l’illegittimità dell’apposizione del termine ai contratti stagionali stipulati, con declaratoria di sussistenza di un unico rapporto lavorativo a tempo indeterminato e, conseguentemente, della illegittimità della disposta risoluzione anticipata; b) condannare la società al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data dell’illegittimo recesso alla reintegra, nonché al pagamento dell’indennizzo di cui all’art 32 della legge n. 183/2010; c) in subordine, accertare lo svolgimento di lavoro straordinario e delle mansioni superiori espletate, con condanna della società al pagamento della somma di euro 47.361,44, oltre accessori. 3. L’adito Tribunale ha rigettato le domande e la Corte di appello di Potenza, con la sentenza n. 53/2019, ha confermato la gravata pronuncia. 4. I giudici di seconde cure, dopo avere richiamato le disposizioni regolanti la materia, hanno rilevato che i primi quattro contratti di lavoro a termine (2010, 2011, 2012 e 2013) non erano stati impugnati nel termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge n. 183/2010, mentre il recesso ante tempus intimato dal datore di lavoro il 30.9.2014 non era stato impugnato nel termine di centoventi giorni; hanno, poi, sottolineato l’impossibilità di valutare la domanda subordinata non avendo l’appellante proceduto al deposito, in appello, della propria produzione di primo grado così impedendo di colmare la mancata allegazione dei fatti costitutivi posti a base della richieste retributive. 5. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso la Gestione alberghi e [OSCURATO:SOCIETA]. 6. La società ha depositato memoria. Considerato che 1. Con l’unico motivo, articolato s u due profili, il ricorrente denuncia testualmente: “in relazione all’art. 360 n. 3 cpc, violazione e falsa applicazione, sulla decadenza dell’impugnazione del termine ed il ricorso al giudice del lavoro”. Sostiene, da un lato, che entrambi i giudici del merito avevano errato non inquadrando la fattispecie in discussione sotto la vigenza della normativa di riferimento della legge n. 92/2012, in vigore dal 18 giugno 2012, che attribuiva sessanta giorni in più per impugnare il contratto; dall’altro, sottolinea che, dalla lettura del ricorso introduttivo, risultavano indicati dati sufficienti per escludere la nullità dell’atto nella parte in cui era volto ad ottenere le chieste spettanze retributive, essendo stato specificato l’inquadramento ricevuto (chef de cousine) e offerto una quantificazione delle diverse voci retributive in oggetto. 2. Il ricorso è inammissibile in relazione ad entrambi gli articolati profili di censura. 3. La prima doglianza, oltre a non contenere alcun riferimento specifico alle norme asseritamente violate, non si confronta assolutamente con la ratio decidendidei giudici di seconde cure, che hanno richiamato ed applicato, nel caso in esame, il principio statuito in sede di legittimità (Cass.n. 23861/2017; Cass. n. 22627/2015) in virtù del quale l'art. 6 della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32 della l. n. 183 del 2010, nel testo vigente "ratione temporis" -anteriore alle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012 -, che prevede il termine di decadenza di sessanta giorni per l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento, si applica, in forza della norma di chiusura di cui al comma 2 del citato art. 32, "a tutti i casi di invalidità del licenziamento", ivi compresa l'ipotesi di recesso "ante tempus" intimato per giusta causa in costanza di un rapporto di lavoro a tempo determinato. 4. Parte ricorrente si limita, invece, unicamente a prospettare la diversa soluzione già propugnata nei precedenti gradi di merito e disattesa dal Tribunale e dalla Corte distrettuale. 5. La seconda cen sura, riguardante il rilevato difetto di allegazione sulle circostanze di fatto poste a fondamento delle pretese economiche, è anche essa stata inammissibilmente posta essendo diretta, in sostanza, a confutare -non riportando, peraltro, l’intero testo del ricorso introduttivo, non veicolando la censura ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, in relazione ad una eccezione di nullità della sentenza o del procedimento- la interpretazione dell’atto giudiziario ritenuto, dai giudici di merito, carente con riguardo all’indicazione del lavoro effettivamente prestato, alla sua corrispondenza con la declaratoria contrattuale del superiore inquadramento richiesto, alla distribuzione giornaliera del rilevante numero di ore di lavoro straordinario asseritamente svolte: il tutto in un contesto in cui non era stato depositato il fascicolo di parte di primo grado al momento della proposizione dell’atto di gravame. 6. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 7. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo, con distrazione. 8. Non sussistono i presupposti per la invocata responsabilità del Cimino ex art. 96 cpc, né ai sensi del comma 1, perché non risulta che il ricorrente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, né ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, per non avere abusato dello strumento processuale, in quanto non risulta che egli abbia agito in modo scorretto, senza tenere conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionalmente in relazione alla utilità effettivamente conseguibile (Cass. n. 26545/2021; Cass. n. 25041/2021). 9. Ai sens i dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del Difensore della controricorrente dichiaratosi antistatario. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolodi contributo unificato, pari a quello previsto per il ri
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