CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 giugno 2026
Cassazione n. 17953/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ro tempore [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale socio accomandante di [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. diCORBELLINI SERGIO, cancellata dal registro delle imprese, rappresentati edifesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE in persona del legale rappresentante protempore, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA]-controricorrente-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscanan. 1400/2021 depositata il 22/11/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13785/2022Numero sezionale 3616/2026Numero di raccolta generale 17953/2026Data pubblicazione 04/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n.1400/2021 depositata in data 22/11/2021, ha accolto l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 273/2018, con la quale laCommissione tributaria provinciale di Pisa aveva accolto i ricorsi riunitiproposti:- sub R.G. 7/2017 e 163/2017 dai sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e CaldiniGiuseppe, quali soci della cessata [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.;- sub 45/217 e 164/2017 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.- sub 165/2017, 201/2017 e 202/2017 proposti da [OSCURATO:PERSONA] altrettanti avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2011,2012, 2013 e 2014.2. Gli atti impositivi impugnati contenevano riprese a titolo di IRPEF, IVA eIRAP, conseguenti alla contestazione del ricorso a operazionioggettivamente inesistenti in relazione alla vendita di automobili, per lequali l’amministrazione finanziaria evidenziava il passaggio di proprietàdiretto da soggetti privati direttamente a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., senza cherisultasse dal pubblico registro automobilistico il passaggio attraverso lesocietà [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la mancataregistrazione al PRA ha costituito elemento dirimente, secondo la CTR, perritenere assolta la prova dell’inesistenza oggettiva delle vendite neiconfronti delle società destinatarie degli atti impositivi impugnati,evidenziando il carattere di pubblicità dichiarativa dell’iscrizione delpassaggio di proprietà. Difatti, come la trascrizione del passaggio diproprietà costituisce elemento idoneo a far presumere, in positivo, iltrasferimento del bene, altrettanto è a dirsi, in negativo, in ordine allamancata trascrizione di tale passaggio.2.1. A tale forte indizio si aggiungeva, secondo il giudice d’appello, l’assenzadi registrazione contabile agli atti del pagamento delle fatture emesse dallaNumero registro generale 13785/2022Numero sezionale 3616/2026Numero di raccolta generale 17953/2026Data pubblicazione 04/06/2026Oscar [OSCURATO:SOCIETA]., nonché della documentazione relativa al pagamento.Quest’ultimo elemento, unitamente alla mancata registrazione, andava aintegrare un quadro presuntivo dotato dei caratteri di gravità, precisione econcordanza.3. Contro la sentenza della CTR hanno proposto ricorso in cassazione condue motivi [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.) e GiuseppeCaldini, in proprio e quale socio accomandante di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.4. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.5. In data 17/11/2025 è stata comunicata alla parte ricorrente proposta didefinizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c., con l’inammissibilità di entrambii motivi di ricorso.6. In data 23/12/2025 è stata proposta opposizione ex art. 380-bis c.p.c.ed è stata, successivamente, depositata, in data 30/01/2026, istanza ditrattazione in pubblica udienza.7. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, occorre dare atto che non è necessario il rinviodella causa a nuovo ruolo in ragione della mancata notificazione del ricorsoa [OSCURATO:PERSONA] (parte del giudizio concluso con la sentenzaimpugnata), considerata l’inammissibilità del ricorso in cassazione. Sulpunto occorre richiamare quanto precisato dalle Sezioni Unite di questaCorte (Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826) e cioè che il rispetto del principiodella ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidenteragione d'inammissibilità del ricorso, di definire con immediatezza ilprocedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio neiconfronti di litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato,trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito delgiudizio.1.1. Sempre in via preliminare, occorre respingere l’istanza ditrattazione in pubblica udienza, dal momento che la causa non prospetta laNumero registro generale 13785/2022Numero sezionale 3616/2026Numero di raccolta generale 17953/2026Data pubblicazione 04/06/2026trattazione di questioni di diritto aventi rilievo nomofilattico. Le SezioniUnite di questa Corte hanno, infatti, precisato che l'art. 375 c.p.c., nel testonovellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, delinea un rapporto di regola-eccezione, secondo cui i ricorsi sono normalmente destinati ad esseredefiniti all'esito dell'adunanza camerale nelle forme previste dall'art. 380bis.1 c.p.c., salvo nei casi di revocazione ex art. 391 quater c.p.c. e diparticolare rilevanza della questione di diritto, ipotesi quest'ultima nonricorrente ove la questione sia già stata risolta dalla Corte ovvero qualora ilprincipio di diritto da enunciare sia solo apparentemente nuovo, perchéconseguenza della mera estensione di principi già affermati, seppur inrelazione a fattispecie concrete diverse rispetto a quelle già vagliate (Cass.,Sez. U, 19/02/2024, n. 4331).2. Ciò premesso, con il primo motivo di ricorso è stata denunciata, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 54 d.P.R. n. 633del 1972 e degli artt. 2727 e 2729 c.c. in merito all’operato dell’ufficio.2.1. Con tale motivo – richiamando la motivazione della sentenzaimpugnata con riferimento al rilievo ascritto alla mancata trascrizione al PRAdel passaggio di proprietà – la parte ricorrente rileva che l’accertamentoanalitico induttivo di cui all’art. 39, comma 1, d.p.R. n. 600 del 1973 edell’art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972 consente il ricorso a presunzioni semplici,purché qualificate, cioè dotate di requisiti di gravità, precisione econcordanza. In sede di accertamento induttivo è necessario che ilprocedimento di ricostruzione presuntiva dei ricavi e dei costi che conduceall’accertamento sia plausibile, credibile e privo di vizi logici, nonchéimprontato a canoni di giustificabilità razionale. Richiama, quindi, ilfunzionamento della prova presuntiva ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.e rileva che la sentenza impugnata ha fondato il ragionamento presuntivosui seguenti elementi: omissione delle registrazioni al PRA, mancataregistrazione contabile delle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] e mancanza diNumero registro generale 13785/2022Numero sezionale 3616/2026Numero di raccolta generale 17953/2026Data pubblicazione 04/06/2026documentazione relativa al pagamento. La mancata registrazione dellefatture, ad avviso di parte ricorrente, non è sufficiente a giustificarel’emissione di un avviso di accertamento di importo così elevato. Anche lerisultanze del registro ACI non sono sufficienti, poiché esterne alla regolaritàdell’operato fiscale ed economico delle società contribuenti, non potendo,quindi, costituire prova di omissione fiscale o tributaria censurabile. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non è parte del presente giudizio e, una voltavenduti gli autoveicoli, avrebbe potuto trascurare la registrazione delleoperazioni al PRA.2.2. Viene, poi, contestata l’affermazione della CTR secondo la qualedalla documentazione emergerebbe la mancata registrazione contabile dellefatture e che non risulterebbe la prova dei pagamenti. Afferma, inparticolare, a pag. 12 del ricorso: «Tuttavia tale ultima valutazione ècompletamente smentita dalla documentazione versata in atti. Infatti, sonostati versati in atti in primo grado, e poi trasferiti in grado di appello, tutti idocumenti delle Ricorrenti, di registrazione contabile delle fatture diacquisto dalla [OSCURATO:PERSONA] comprovanti la regolarità e soprattutto veridicitàdelle operazioni contestate.»La parte ricorrente rileva, in particolare, che dalla documentazioneprodotta risulta che siano state depositate le fatture di acquisto dei mezzidalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., copia del registro acquisti e del libro giornale,con la corretta annotazione contabile di tutti i passaggi contabili. La CTRnon avrebbe tenuto conto del fatto che tutte le operazioni di vendita agliintestatari finali dei veicoli fossero pienamente documentate, anche concopia degli estratti conto e dei mezzi di pagamento.2.3. Il motivo di ricorso è inammissibile, in quanto le questioniprospettate dai ricorrenti non entrano in collisione con i parametri normativiposti a fondamento del motivo di ricorso, ma presuppongono una richiestadi rivalutazione delle risultanze processuali.Numero registro generale 13785/2022Numero sezionale 3616/2026Numero di raccolta generale 17953/2026Data pubblicazione 04/06/20262.4. In relazione ai criteri di valutazione della prova presuntiva ilsindacato di legittimità sulla violazione dell’art. 2729 c.c. è limitato alla solaipotesi in cui il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storicoprivo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fattonoto della conseguenza ignota (Cass., 22/09/2025, n. 25889; Cass.,21/03/2022, n. 9054).2.5. Nel caso di specie la CTR, nel dare rilievo alla mancata registrazionedella vendita al PRA ai fini della verifica della fondatezza della contestazioneche riscostruiva i trasferimenti dei veicoli nei confronti dei contribuenti comeoperazioni oggettivamente inesistenti, ha fondato il proprio convincimentosu un fatto dotato dei requisiti di precisione (trattandosi di fatto noto edeterminato nella realtà storica), nonché di quello della "gravità",considerato il grado di probabilità della sussistenza del fatto ignotodesumibile da quello noto. Sul punto la CTR ha rilevato, infatti, che: «laregistrazione del passaggio di proprietà presso il Pubblico RegistroAutomobilistico, lungi dal rappresentare un mero adempimento burocraticopriva [privo] di effetti, ha la rilevante funzione di pubblicità dichiarativadestinata a consentire a terzi di conoscere l’avvenuto trasferimento dellaproprietà dell’autoveicolo per cui se l’acquirente non trascrive iltrasferimento il venditore rimane intestatario del veicolo al PRA (ved. Art. 6del R.D.L. n. 426 del 1927), con [il] rischio di essere chiamato a risponderedei danni provocati a cose o persone, del pagamento delle tasse nonversate, delle contravvenzioni al codice della la [della] strada, etc. Neconsegue quindi che costituisce anche un’importante forma di tutela delvenditore per cui, applicando l’argomento al caso in esame, la Oscar srlavrebbe rinunciato a tale tutela e sarebbe rimasta esposta a tutte le detteeventualità sfavorevoli, il che non appare seriamente credibile.»2.6. La censura inerente all’omessa valutazione delle prove documentali– oltre a essere articolata, poi, in modo generico, senza puntuale riferimentoalle singole fatture di acquisto – presuppone una richiesta di rivalutazioneNumero registro generale 13785/2022Numero sezionale 3616/2026Numero di raccolta generale 17953/2026Data pubblicazione 04/06/2026del materiale probatorio, sul quale la sentenza impugnata ha dato riscontro.È appena il caso di rilevare che, come emerge dalla memoria ex art. 378c.p.c. depositata dal ricorrente, l’asserita documentazione relativa aipagamenti rilevava una carente congruenza tra fatturazione e pagamenti,che in evidenza ha portato la CTR a ritenere del tutto inadeguata ladocumentazione offerta.3. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. per omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio oggetto di discussione: sulla reale esistenza everidicità delle operazioni di compravendita.3.1. Con tale motivo viene denunciata la seguente affermazione dellasentenza impugnata: «…. Elemento questo che coniugato con la sistematicaomissione delle registrazioni condensa un quadro presuntivo grava precisoe concordante …»La parte ricorrente rileva che la CTR ha omesso di valutare ladocumentazione e la circostanza relativa alla veridicità delle operazionicontestate. Rileva come, sin dal primo grado, fosse stata depositatadocumentazione comprovante gli acquisti presso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e, quindi,la correttezza dei costi deducibili, ma anche il fatto che fossero state lesocietà contribuenti a venderli a soggetti finali.3.2. Il motivo è inammissibile, dal momento che occorre dare continuitàall’orientamento di questa Corte, secondo il quale il novellato art. 360, n.5, c.p.c. configura un vizio specifico relativo all'omesso esame diun fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagliparti, di modo che, ove il fatto storico rilevante sia stato comunqueconsiderato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigma l'omessoesame di singoli elementi istruttori - ancorché la sentenza non dia conto ditutte le risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudiceNumero registro generale 13785/2022Numero sezionale 3616/2026Numero di raccolta generale 17953/2026Data pubblicazione 04/06/2026di merito, del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale(Cass., 25/11/2025, n. 30837).4. Alla luce di quanto sin qui evidenziato il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con l’applicazione, in punto di spese, di quanto previstonell’art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., secondo quanto previsto dall’art.380 bis, ultimo comma, c.p.c. Secondo le Sezioni Unite di questa Corte(Cass., Sez. U, 13/10/2023, n. 28540), in tema di procedimento per ladecisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili omanifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellatodal d.lgs. n. 149 del 2022) - che, nei casi di definizione del giudizio inconformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica dellasussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi del terzo e del quartocomma dell'art. 96 c.p.c. - codifica un'ipotesi normativa di abuso delprocesso, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poiconfermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilitàaggravata del ricorrente.4.1. Occorre precisare, con riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] lo stesso ha rilasciato procura speciale per proporre opposizione ex art.380-bis c.p.c. e che, peraltro, nulla ha eccepito nella memoria ex art. 378c.p.c. in merito alla circostanza che il controricorso, notificato, peraltro, alsuo difensore, non recasse l’indicazione del suo nominativo, ma solamentequello di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e diCorbellini Sergio. P.Q.Mla Corte dichiara il ricorso inammissibile;condanna la parte ricorrente a pagare in favore dell’Agenzia delle Entrate lespese del presente giudizio, liquidate in Euro 10,600, oltre spese prenotatea debito;visto l’art. 96, comma 3, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare infavore dell’Agenzia delle Entrate l’importo di Euro 10.600;Numero registro generale 13785/2022Numero sezionale 3616/2026Numero di raccolta generale 17953/2026Data pubblicazione 04/06/2026visto l’art. 96, comma 4, c.p.c. condanna la parte ricorrente a pagare infavore della cassa delle ammende Euro 5.000,00;ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadel comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]