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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 settembre 2023

Cassazione n. 28985/2023

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Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18839/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] M aria, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro[OSCURATO:PERSONA]; -intimata- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 2341/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre premettere che nel 2006 gli eredi del defunto del sig. [OSCURATO:PERSONA], già socio dell’agenzia funebre [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., chiedevano al sig. [OSCURATO:PERSONA], altro socio dell’agenzia funebre, la liquidazione della quota del de cuius; e, non essendo riusciti a raggiungere una soluzione bonaria, promuovevano procedura arbitrale, che si concludeva con esito per loro favorevole in data 24 novembre 2008. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il lodo arbitrale che lo aveva condannato a corrispondere € 116.755,27 agli eredi del Pugliesi, suo socio, a titolo di liquidazione della quota sociale.

L'impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] veniva respinta dalla Corte d'appello di Roma con sentenza del 20 maggio 2014.

Avverso questa sentenza il [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, che veniva respinto da questa Corte con ordinanza n. 16556/2020.

In difetto di pagamento, veniva promosso un pignoramento immobiliare, notificato il 27 febbraio 2009, ma la procedura veniva dichiarata estinta dal giudice dell’esecuzione, in quanto, in relazione ai beni pignorati, erano emerse delle variazioni catastali da parte di terzi soggetti comproprietari.

A detto primo pignoramento gli eredi del Pugliesi facevano seguire un secondo pignoramento, notificato l’8 maggio 2009 (e trascritto il successivo 22 maggio).

In data 15 gennaio 2009 i coniugi si separavadalla coniuge sig. [OSCURATO:PERSONA].

2. I sigg.

Maria StellaCampana, Alessio, Emiliano, Diego e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), convenivano in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] e la Piersanti chiedendo fosse dichiarata l'inefficacia nei loro confronti dell'atto di cessione di diritti immobiliari a rogito del [OSCURATO:PERSONA]Alessandro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (racc. 38857), trascritto il successivo 11 maggio.

Iconvenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda.

Con comparsa interveniva nel processo la sig.

BrunaFochetti, la quale, dopo aver premesso di aver proposto, quale dipendente della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA], giudizio per il riconoscimento di spettanze retributive e che il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva anche in proprio delle obbligazioni della società, chiedeva dichiararsi (anche) nei suoi confronti l'inefficacia dell'atto di cessione immobiliare del 09/05/2009.

La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti.

Il Tribunale di Viterbo con sentenza n. 291/2012, oggetto di correzione materiale con provvedimento del 30/01/2013, ritenute sussistenti le condizioni previste dall'art. 2901 cc, dichiarava l'inefficacia nei confronti degli attori e dell'interventrice dell'atto di cessione di diritti immobiliari a rogito del [OSCURATO:PERSONA]Alessandro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], racc. 38857, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite.

3. [OSCURATO:PERSONA] e la Piersanti proponevano appello avverso la sentenza di primo grado chiedendo che, in riforma della stessa, le domande formulate da [OSCURATO:PERSONA] e dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] fossero rigettate, con vittoria di spese.

Si costituivano nel giudizio di appello gli originari attori e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo entrambi il rigetto dell’impugnazione e la vittoria delle spese.La Corte di appello di Roma con sentenza n. 2341/2020 rigettava l’impugnazione, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese processuali sostenute da entrambe le controparti.

4. [OSCURATO:PERSONA] e la Piersanti propo ngono ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza della corte territoriale.

Resistonocon controricorso i sigg. [OSCURATO:PERSONA] a , [OSCURATO:PERSONA], Diego e MirkoPugliesi.

In vista dell’odierna udienza, hanno depositato memoria entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo complesso motivo [ indica t o come motiv i uno e due (p. 9) ] il [OSCURATO:PERSONA] e la Piersanti denunciano, in relazione all'art.360 primo comma n.4 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. nonché dell’art. 2913 cod. civ.

Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che controparte è priva di interesse adagire in quanto l’azione revocatoria intrapresa era volta ad ottenere la declaratoria d’inefficacia dell’atto di cessione de quo (stipulato il 9 maggio 2009 e tra scritto l’11 maggio successivo con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto il 50% dei propri diritti immobiliari allamoglie separata Piersanti ) , laddove l’inefficacia di tale atto discende invero ex art.2913 cod civ ( ove si prevede "che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nella esecuzione, gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento" ) nonché da lla clausola appositamente inserita nello stesso negozio dispositivoin base alla quale “i comparenti vengono da me notaio resi edotti sul disposto dell’art. 2913 c.c. che comunica l’inefficacia dell’alienazione del bene pignorato”.

Il motivo è infondato.Con giudizio in fatto, insindacabile in sede di legittimità, la corte territoriale: -ha posto in rilievo (p. 4) la seguente successione temporale di atti: a) in data 8 maggio 2009 è stato notificato il secondo pignoramento immobiliare al [OSCURATO:PERSONA]; b) il giorno successivo (e cioè in data 9 maggio 2009) è stato stipulato l’atto dispositivo tra i coniugi;c) alcuni giorni dopo (e precisamente in data 11 maggio 2009) è avvenuta la trascrizione della cessione; d) in data 22 maggio 2009 è stato trascritto il secondo pignoramento; e) in data 1 luglio 2009 è stata dichiarata estinta la procedura esecutiva relativa al primo pignoramento; - ha affermato (pp. 4 - 5) che: La consapevolezza degli appellanti di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie degli appellati si desume dal fatto che l’atto di trasferimento è stato stipulato immediatamente dopo la notifica del secondo pignoramento (e repentinamente trascritto prima della trascrizione del secondo pignoramento), allorquando i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Piersanti hanno evidentemente realizzato che la precedente procedura esecutiva sarebbe stata oggetto di rinunzia e di successiva transazione) .

Essendo intervenuta la trascrizione dell’atto a titolo gratuito tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Piersanti in data 11 maggio 2009 (mentre la trascrizione del secondo pignoramento è avvenuta il successivo 22 maggio 2009), gli eredi Pugliesi sono stati pregiudicati dalla trascrizione avvenuta precedentemente a quella dell’atto di pignoramento.

2. Con un secondo complesso motivo (indicato come motivo tre e motivo quattro: p. 11) i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901,primo e secondo comma, cod . civ. nonché del combinato disposto di cui agli artt. 2727 e 2729, primo e secondo comma,cod. civ .

Si dolgono essersi dalla corte territorialeerroneamente affermato che la consapevolezza degli appellanti di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori degli appellati si desume dal fatto che l’atto di trasferimento è stato stipulato immediatamente dopo la notifica del secondo pignoramento (e repentinamente trascritto prima della trascrizione del secondo pignoramento) allorquando i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Piersanti hanno evidentemente realizzato che la precedente procedura esecutiva sarebbe stata oggetto di rinuncia e di successiva estinzione .

Lamentano che al riguardo la corte territoriale non ha invero considerato che: a) al momento della stipula dell’atto di cessione e della trascrizione di esso, i beni oggetto della stessa erano legittimamente assoggettati a pignoramento e la relativa procedura esecutiva era ritualmente pendente; b) il secondo pignoramento ha ad oggetto gli stessi beni del primo atto espropriativo ed è stato eseguito nella pendenza e nella legittimità dell’antecedente esecuzione immobiliare (estinta il 1° luglio 2009).

In definitiva, secondo i ricorrenti, la corte territoriale ha applicato l'istituto della presunzione sulla base del mero rapporto di coniugio, in difetto della simultanea concomitanza di altri indizi gravi , precisi e concordanti.

Il motivo è inammissibile.

Con esso i ricorrenti sollecitano in realtà questa Corte a rivalutare la sussistenza dei presupposti dell’esperita azione revocatoria, valutazione inveroriservata al giudice di merito.

Valutazione che nella specie è stata dai giudici di merito in effetti operata in corretta applicazione dei seguenti principi consolidati enunziati da questa Corte: a) il trasferimento di beni immobili o di diritti reali sugli stessi contemplato nell’accordo di separazione nell’ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti tra i coniugi è atto suscettibile di revocazione; b) non rileva che l’atto dispositivo posto in essere non abbia arrecato alcun pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente, ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria, il mero pericolo di pregiudizio; c) per la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, è sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori. 3.C on il terzo motivo [ indica t o con il n. 5 (p. 21) ] i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cpc in relazione sia all'art. 360 primo comma n.4 c.p.c., che all'art.360, primo comman. 5 , c.p.c.

Lamentano che la informazione probatoria (costituita dalla conseguenza derivante dal fatto noto, rappresentato, nel caso di specie, dal loro stato di coniugio, utilizzato al fine di pervenire alla inferenza del fatto ignoto, rappresentato dalla scientia damni della ricorrente) è contraddetta da altre informazioni probatorie di carattere documentale acquisite agli atti e non valutate da parte della Corte territoriale, da cui emerge la prova che la Piersanti non aveva alcuna consapevolezza e nessuna conoscenza del pregiudizio eventualmente patito dalle ragioni dei creditori.

Il motivo è infondato.

Facendo corretto uso della prova presuntiva, con valutazione in fatto (insindacabile nella presente sede) i giudici di merito hanno ritenuto che la Piersanti fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato dall’ex coniuge alle ragioni del credito, in quanto, in ragione della convivenza, era ragionevolmente a conoscenza del fatto che: a) la società [OSCURATO:PERSONA] era costituita da due unici soci (suo marito e [OSCURATO:PERSONA], per l’appunto); b) dal 2006 vi era una lite tra l’ex coniuge e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; c) detta lite era stata definita con lodo arbitrale; d) il marito in sede di separazione aveva a lei ceduto ogni suo bene.

4. Alla inammissibilità einfondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore dei controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 18839/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] M aria, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti- contro[OSCURATO:PERSONA]; -intimata- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrenti– avverso la sentenza n. 2341/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre premettere che nel 2006 gli eredi del defunto del sig. [OSCURATO:PERSONA], già socio dell’agenzia funebre [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., chiedevano al sig. [OSCURATO:PERSONA], altro socio dell’agenzia funebre, la liquidazione della quota del de cuius; e, non essendo riusciti a raggiungere una soluzione bonaria, promuovevano procedura arbitrale, che si concludeva con esito per loro favorevole in data 24 novembre 2008. [OSCURATO:PERSONA] impugnava il lodo arbitrale che lo aveva condannato a corrispondere € 116.755,27 agli eredi del Pugliesi, suo socio, a titolo di liquidazione della quota sociale. L'impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] veniva respinta dalla Corte d'appello di Roma con sentenza del 20 maggio 2014. Avverso questa sentenza il [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso per cassazione, che veniva respinto da questa Corte con ordinanza n. 16556/2020. In difetto di pagamento, veniva promosso un pignoramento immobiliare, notificato il 27 febbraio 2009, ma la procedura veniva dichiarata estinta dal giudice dell’esecuzione, in quanto, in relazione ai beni pignorati, erano emerse delle variazioni catastali da parte di terzi soggetti comproprietari. A detto primo pignoramento gli eredi del Pugliesi facevano seguire un secondo pignoramento, notificato l’8 maggio 2009 (e trascritto il successivo 22 maggio). In data 15 gennaio 2009 i coniugi si separavadalla coniuge sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2. I sigg. Maria StellaCampana, Alessio, Emiliano, Diego e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di eredi del sig. [OSCURATO:PERSONA] (deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]), convenivano in giudizio il [OSCURATO:PERSONA] e la Piersanti chiedendo fosse dichiarata l'inefficacia nei loro confronti dell'atto di cessione di diritti immobiliari a rogito del [OSCURATO:PERSONA]Alessandro del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (racc. 38857), trascritto il successivo 11 maggio. Iconvenuti si costituivano chiedendo il rigetto della domanda. Con comparsa interveniva nel processo la sig. BrunaFochetti, la quale, dopo aver premesso di aver proposto, quale dipendente della s.a.s. [OSCURATO:PERSONA], giudizio per il riconoscimento di spettanze retributive e che il [OSCURATO:PERSONA] rispondeva anche in proprio delle obbligazioni della società, chiedeva dichiararsi (anche) nei suoi confronti l'inefficacia dell'atto di cessione immobiliare del 09/05/2009. La causa veniva istruita mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Il Tribunale di Viterbo con sentenza n. 291/2012, oggetto di correzione materiale con provvedimento del 30/01/2013, ritenute sussistenti le condizioni previste dall'art. 2901 cc, dichiarava l'inefficacia nei confronti degli attori e dell'interventrice dell'atto di cessione di diritti immobiliari a rogito del [OSCURATO:PERSONA]Alessandro del [OSCURATO:DATA_NASCITA], racc. 38857, con condanna dei convenuti al pagamento delle spese di lite. 3. [OSCURATO:PERSONA] e la Piersanti proponevano appello avverso la sentenza di primo grado chiedendo che, in riforma della stessa, le domande formulate da [OSCURATO:PERSONA] e dagli eredi di [OSCURATO:PERSONA] fossero rigettate, con vittoria di spese. Si costituivano nel giudizio di appello gli originari attori e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo entrambi il rigetto dell’impugnazione e la vittoria delle spese.La Corte di appello di Roma con sentenza n. 2341/2020 rigettava l’impugnazione, condannando gli appellanti alla rifusione delle spese processuali sostenute da entrambe le controparti. 4. [OSCURATO:PERSONA] e la Piersanti propo ngono ricorso per cassazione avverso la suindicata sentenza della corte territoriale. Resistonocon controricorso i sigg. [OSCURATO:PERSONA] a , [OSCURATO:PERSONA], Diego e MirkoPugliesi. In vista dell’odierna udienza, hanno depositato memoria entrambe le parti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo complesso motivo [ indica t o come motiv i uno e due (p. 9) ] il [OSCURATO:PERSONA] e la Piersanti denunciano, in relazione all'art.360 primo comma n.4 c.p.c. la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c. nonché dell’art. 2913 cod. civ. Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che controparte è priva di interesse adagire in quanto l’azione revocatoria intrapresa era volta ad ottenere la declaratoria d’inefficacia dell’atto di cessione de quo (stipulato il 9 maggio 2009 e tra scritto l’11 maggio successivo con cui il [OSCURATO:PERSONA] aveva ceduto il 50% dei propri diritti immobiliari allamoglie separata Piersanti ) , laddove l’inefficacia di tale atto discende invero ex art.2913 cod civ ( ove si prevede "che non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nella esecuzione, gli atti di alienazione dei beni sottoposti a pignoramento" ) nonché da lla clausola appositamente inserita nello stesso negozio dispositivoin base alla quale “i comparenti vengono da me notaio resi edotti sul disposto dell’art. 2913 c.c. che comunica l’inefficacia dell’alienazione del bene pignorato”. Il motivo è infondato.Con giudizio in fatto, insindacabile in sede di legittimità, la corte territoriale: -ha posto in rilievo (p. 4) la seguente successione temporale di atti: a) in data 8 maggio 2009 è stato notificato il secondo pignoramento immobiliare al [OSCURATO:PERSONA]; b) il giorno successivo (e cioè in data 9 maggio 2009) è stato stipulato l’atto dispositivo tra i coniugi;c) alcuni giorni dopo (e precisamente in data 11 maggio 2009) è avvenuta la trascrizione della cessione; d) in data 22 maggio 2009 è stato trascritto il secondo pignoramento; e) in data 1 luglio 2009 è stata dichiarata estinta la procedura esecutiva relativa al primo pignoramento; - ha affermato (pp. 4 - 5) che: La consapevolezza degli appellanti di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie degli appellati si desume dal fatto che l’atto di trasferimento è stato stipulato immediatamente dopo la notifica del secondo pignoramento (e repentinamente trascritto prima della trascrizione del secondo pignoramento), allorquando i coniugi [OSCURATO:PERSONA] e Piersanti hanno evidentemente realizzato che la precedente procedura esecutiva sarebbe stata oggetto di rinunzia e di successiva transazione) . Essendo intervenuta la trascrizione dell’atto a titolo gratuito tra il [OSCURATO:PERSONA] e la Piersanti in data 11 maggio 2009 (mentre la trascrizione del secondo pignoramento è avvenuta il successivo 22 maggio 2009), gli eredi Pugliesi sono stati pregiudicati dalla trascrizione avvenuta precedentemente a quella dell’atto di pignoramento. 2. Con un secondo complesso motivo (indicato come motivo tre e motivo quattro: p. 11) i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2901,primo e secondo comma, cod . civ. nonché del combinato disposto di cui agli artt. 2727 e 2729, primo e secondo comma,cod. civ . Si dolgono essersi dalla corte territorialeerroneamente affermato che la consapevolezza degli appellanti di arrecare pregiudizio alle ragioni dei creditori degli appellati si desume dal fatto che l’atto di trasferimento è stato stipulato immediatamente dopo la notifica del secondo pignoramento (e repentinamente trascritto prima della trascrizione del secondo pignoramento) allorquando i coniugi [OSCURATO:PERSONA]Piersanti hanno evidentemente realizzato che la precedente procedura esecutiva sarebbe stata oggetto di rinuncia e di successiva estinzione . Lamentano che al riguardo la corte territoriale non ha invero considerato che: a) al momento della stipula dell’atto di cessione e della trascrizione di esso, i beni oggetto della stessa erano legittimamente assoggettati a pignoramento e la relativa procedura esecutiva era ritualmente pendente; b) il secondo pignoramento ha ad oggetto gli stessi beni del primo atto espropriativo ed è stato eseguito nella pendenza e nella legittimità dell’antecedente esecuzione immobiliare (estinta il 1° luglio 2009). In definitiva, secondo i ricorrenti, la corte territoriale ha applicato l'istituto della presunzione sulla base del mero rapporto di coniugio, in difetto della simultanea concomitanza di altri indizi gravi , precisi e concordanti. Il motivo è inammissibile. Con esso i ricorrenti sollecitano in realtà questa Corte a rivalutare la sussistenza dei presupposti dell’esperita azione revocatoria, valutazione inveroriservata al giudice di merito. Valutazione che nella specie è stata dai giudici di merito in effetti operata in corretta applicazione dei seguenti principi consolidati enunziati da questa Corte: a) il trasferimento di beni immobili o di diritti reali sugli stessi contemplato nell’accordo di separazione nell’ambito della complessiva regolamentazione dei rapporti tra i coniugi è atto suscettibile di revocazione; b) non rileva che l’atto dispositivo posto in essere non abbia arrecato alcun pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente, ai fini dell’esperimento dell’azione revocatoria, il mero pericolo di pregiudizio; c) per la consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, è sufficiente la generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore può arrecare alle ragioni dei creditori. 3.C on il terzo motivo [ indica t o con il n. 5 (p. 21) ] i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 115 cpc in relazione sia all'art. 360 primo comma n.4 c.p.c., che all'art.360, primo comman. 5 , c.p.c. Lamentano che la informazione probatoria (costituita dalla conseguenza derivante dal fatto noto, rappresentato, nel caso di specie, dal loro stato di coniugio, utilizzato al fine di pervenire alla inferenza del fatto ignoto, rappresentato dalla scientia damni della ricorrente) è contraddetta da altre informazioni probatorie di carattere documentale acquisite agli atti e non valutate da parte della Corte territoriale, da cui emerge la prova che la Piersanti non aveva alcuna consapevolezza e nessuna conoscenza del pregiudizio eventualmente patito dalle ragioni dei creditori. Il motivo è infondato. Facendo corretto uso della prova presuntiva, con valutazione in fatto (insindacabile nella presente sede) i giudici di merito hanno ritenuto che la Piersanti fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato dall’ex coniuge alle ragioni del credito, in quanto, in ragione della convivenza, era ragionevolmente a conoscenza del fatto che: a) la società [OSCURATO:PERSONA] era costituita da due unici soci (suo marito e [OSCURATO:PERSONA], per l’appunto); b) dal 2006 vi era una lite tra l’ex coniuge e gli eredi di [OSCURATO:PERSONA]; c) detta lite era stata definita con lodo arbitrale; d) il marito in sede di separazione aveva a lei ceduto ogni suo bene. 4. Alla inammissibilità einfondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore dei controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge, in favore dei controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, de
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