CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 luglio 2025
Cassazione n. 03199/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l’ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato eil ricorso; preso atto che è stata avanzata rituale richiesta di trattazione orale in presenza, ai sensi dell’art. 611, commi 1-bise 1-ter cod. proc. pen; udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, riportandosi alla memoria scritta già depositata; udite le conclusioni rassegnate dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorsoprincipale e dei motivi nuovi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Milano, a seguito di appello proposto ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., confermava il provvedimento emesso in data 28/07/2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano con il quale era stata rigettata l’istanza avanzata exart. 299 del codice di rito di revoca o sostituzione con il regime domiciliare della misura cautelare della custodia in carcere applicata a [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di tentata estorsione aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] che deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione sia con riferimento alla ritenuta permanenza in capo all’indagato di concrete ed attuali esigenze cautelari che alla adeguatezzadella misura carceraria. Con l’atto di appello si era evidenziato il volontario abbondono del proposito criminoso da parte di [OSCURATO:PERSONA] dando conto che dal compendio investigativo e dalla stessa contestazione provvisoria emerge in chiaro che il 3 ottobre 2023 (giorno dell’incontro tra i legali della [OSCURATO:SOCIETA]. e gli avvocati che assistevano la [OSCURATO:SOCIETA].) si è consumato l’ultimo atto del contestato tentativo di estorsione, come attestato dal messaggio inviato da [OSCURATO:PERSONA] alle persone offese la sera successiva; da quel momento l’ipotizzata mediazione “mafiosa” è stata definitivamente interrotta da coloro che l’avevano attivata. Il Tribunale del riesame, con motivazione apparente e comunque illogica, ha disatteso il rilievo difensivo affermando che, in realtà, a seguito delle resistenze opposte dalle persone offese, l’azione estorsiva era stata intensificata. Tale assunto è del tutto contraddittorio con la precedente ordinanza emessa in sede di riesame del provvedimento cautelare genetico (allegata al ricorso) ove i giudici della cautela, pur escludendo l’ipotesi della desistenza volontaria, avevano comunque dato atto dell’abbandono, da parte degli indagati, di forme di pressione nei confronti delle persone offese dopo il giorno 3 ottobre 2023. Tale circostanza, pur non inficiando il quadro di gravità indiziaria, incide tuttavia sul piano della attualità e concretezza del pericolo di reiterazione del reato nonché della adeguatezza della invocata misura domiciliare con sistema di controllo elettronico, così come rilevano, in tale ottica, l’incensuratezza dell’indagato che è stato recentemente assolto dal reato di associazione mafiosa (come documentato con l’atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen.) e l’assenza di condanne di tal genere a carico del di lui padre Rosario e dei suoi familiari (elementi che il Tribunale ha, invece, ritenuto ininfluenti). 3. Con motivi nuovi depositati in data 24/12/2025 la difesa ricorrente ribadisce le argomentazioni svolte con il ricorso principale aggiungendo - con richiamo ad alcune pronunce di legittimità e con allegazione della recente sentenza n. 36080/25 di questa Corte - che il Tribunale del riesame ha trascurato la rilevanza del c.d. tempo silente ai fini della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione considerato che, nel caso di specie, l’ultima condotta delittuosa contestata a [OSCURATO:PERSONA] risale al 3 ottobre 2023, quindi a due anni prima dell’emissione dell’ordinanza custodiale. [OSCURATO:PERSONA] 1.Il ricorso è infondato. 2. In tema di misurecautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezzao l’assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito. La presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., è prevalente, in quanto speciale, rispetto alla norma generale stabilita dall'art. 274 cod. proc. pen., sicché, se il titolo cautelare riguarda i reati previsti dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., essa fa ritenere sussistente, salvo prova contraria, i caratteri di attualità e concretezza del pericolo (Sez.2, n. 6592 del 25/01/2022, Ferri, Rv.282766-02;Sezione 5, n. 4950 del 7/12/2021, Andreano, Rv. 282865). Ne consegue che, a fronte di illeciti di tal fatta (quale è quello di specie) per i quali opera la presunzione de qua, l'onere motivazionale incombente sul giudice, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. pen. e ai fini del giudizio di adeguatezza della misura cautelare, deve ritenersi rispettato laddove sia evidenziata la mancanza di elementi positivamente valutabili nel senso di un'attenuazione delle esigenze di prevenzione. 3. Tanto premesso, il Tribunale del riesame, con argomentazioni non manifestamente illogiche, ha assolto l’onere motivazionale in punto di mancata sopravvenienza di elementi nuovi idonei a superare la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. L’ordinanza impugnata ha in primo luogo evidenziato, così confrontandosi con la principale deduzione difensiva, che l’abbandono del proposito criminoso non era fatto nuovo sopravvenutoperché tale circostanza era già stata esaminata in sede di riesame dell’ordinanza genetica e costituiva quindi la mera riproposizione di un tema già vagliato e discusso che non aveva avuto alcuna incidenza non solo sul piano della gravità indiziaria sotto il profilo della configurazione dell’ipotesi di desistenza volontaria,ma anche delle esigenze cautelari. Del resto, ha osservato il Tribunale con argomento tutt’altro che illogico sul piano della gravità del fatto rilevante per il giudizio specialpreventivo, le persone offese erano state comunque sottoposte ad una massiccia azione intimidatoria, operata su vari livelli e via via sempre più pressante per superare la resistenza delle vittime cercando, sino all’ultimo (e cioè fino all’incontro con i legali fissato per il 3 ottobre 2023) di coartare la loro volontà, senza contare che il tenore del messaggio inviato da [OSCURATO:PERSONA] ad una delle due persone offese, da un lato, non era, di per sé significativo di una effettiva chiusura della vicenda e, dall’altro, proveniva da soggetto diverso dal [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame ha poi ritenuto del tutto recessivo lo stato di incensuratezza di [OSCURATO:PERSONA] ed ha escluso che l’intervenuta assoluzione di costui nell’ambito di un recente processo a suo carico per associazione mafiosa e l’assenza di condanne per tale reato nei confronti dei suoi familiari costituissero elementi idonei a superare la presunzione prevista dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.. Si tratta di argomentazioni corrette in quanto – come si evince chiaramente dal provvedimento confermativo dell’ordinanza genetica, allegato dalla difesa al presente ricorso-le esigenze cautelari ravvisate a carico di [OSCURATO:PERSONA] non risultano in alcun modo calibrate sulla pendenza del procedimento penale per il reato di associazione mafiosa, recentemente concluso con l’epilogo assolutorio stigmatizzato dalla difesa ricorrente. Al contrario, si fondano sulle allarmanti modalità esecutive dell’azione estorsiva (ancorché non andata a buon fine), caratterizzate da trasversali sinergie tra mondo imprenditoriale e contesti criminali qualificati e portata avanti con pervicace valenza intimidatoria e con metodo mafioso il quale non presuppone necessariamente l’esistenza di un sodalizio costituito di tal fatta, né che l’agente ne faccia parte (cfr Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019-dep. 03/03/2020, Chioccini, in motivazione). Quanto al fatto-evidenziato nei motivi nuovi -che il Tribunale del riesame avrebbe trascurato la rilevanza del c.d. tempo silente ai fini della concretezza ed attualità del pericolo di reiterazione e della adeguatezza della misura carceraria, va osservato che la relativa deduzione non risulta essere stata prospettata nell’atto di appello ex art. 310 cod. proc. pen. proposto avanti il giudice della cautela. Va al riguardo richiamato il principio affermato da questa Corte che, in tema diricorso per cassazione avverso provvedimenti emessi nel giudizio cautelare di appello, è preclusa la deduzione di questioni nuove, non proposte con l'istanza di revoca della misura e non esaminate in sede diappello, in ragione della natura devolutiva del giudizio di legittimità e della necessità di un previo esame del merito della questione( Sez. 3, n. 45314 del 04/10/2023, Scaglione, Rv. 285335). Va comunque, in ogni caso, evidenziato che la vicenda che qui occupa si è protratta, quantomeno, sino all’ottobre 2023 e che il periodo di un anno e mezzo trascorso prima della emissione del provvedimento coercitivo non rappresenta un “rilevante arco temporale” tale da far ritenere maturato il distacco dell’indagato dalla contiguità con contesti criminosi evidenziata dagli esiti investigativi richiamati nel primo provvedimento del Tribunale del riesame. In conclusione, la motivazione dell’ordinanza impugnata è esente da fratture logiche e fornita di coerente giustificazione di supporto alla affermata persistenza delle esigenze cautelari e della adeguatezza della misura, in assenza di specifici nuovi elementi suscettibili di positiva valutazione per l’ammissione al gradato regime degli arresti domiciliari, anche se presidiato da dispositivi di controllo elettronico. 4.Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio. 5. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario in cui l’indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bisdel citato articolo. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempime