Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2024

Cassazione n. 04206/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i primi tre motivi di ricorso proposti dal ricorrente sono indeducibili perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto d i ricorso; osservato che il primo motivo di ricorso in relazione alla questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondato in quanto, come correttamente sostenuto dal giudice territoriale "l'abrogazione a far data dal 1/01/2024 del delitto di cui all'art. 7 dl. n. 4 del 2019 nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio della lex mitior, e che tale regola in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza" (Sez. 3, n. 7541, del 24/01/24, Rv. 2864-3); che invero in relazione al secondo motivo di ricorso la Corte d'appello ha puntualmente disatteso il motivo di gravame con corretti argomenti logici e giuridici in relazione tanto alla connotazione oggettiva quanto alla connotazione soggettiva del reato di cui alli art. 7 D.L. n. 4 del 2019; osservato che quanto al terzo motivo di ricorso in relazione alla qualificazione giuridica del fatto i giudici del merito hanno ritenuto che i fatti siano correttamente ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. reato tra l'altro procedibile d'ufficio (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il quarto motivo di ricorso (indicato come numero "2") che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); invero, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente i giudici del merito nell'escludere le circostanze attenuanti hanno fatto puntuale riferimento alle modalità della condotta Ma gravità della violazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che i primi tre motivi di ricorso proposti dal ricorrente sono indeducibili perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto d i ricorso; osservato che il primo motivo di ricorso in relazione alla questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondato in quanto, come correttamente sostenuto dal giudice territoriale "l'abrogazione a far data dal 1/01/2024 del delitto di cui all'art. 7 dl. n. 4 del 2019 nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio della lex mitior, e che tale regola in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza" (Sez. 3, n. 7541, del 24/01/24, Rv. 2864-3); che invero in relazione al secondo motivo di ricorso la Corte d'appello ha puntualmente disatteso il motivo di gravame con corretti argomenti logici e giuridici in relazione tanto alla connotazione oggettiva quanto alla connotazione soggettiva del reato di cui alli art. 7 D.L. n. 4 del 2019; osservato che quanto al terzo motivo di ricorso in relazione alla qualificazione giuridica del fatto i giudici del merito hanno ritenuto che i fatti siano correttamente ricondotti alla fattispecie di cui all'art. 640 bis c.p. reato tra l'altro procedibile d'ufficio (si veda pag. 6 della sentenza impugnata); ritenuto che il quarto motivo di ricorso (indicato come numero "2") che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 6 della sentenza impugnata), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (ex multis Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2 2, n. 23903 del 15/7/2020, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Rv. 271269); invero, diversamente da quanto prospettato dal ricorrente i giudici del merito nell'escludere le circostanze attenuanti hanno fatto puntuale riferimento alle modalità della condotta Ma gravità della violazione; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 04206/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris