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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 1958

Cassazione n. 32204/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/04/1958 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha deposto (dopo avere ricevuto gli avvisi previsti dall'art. 199 cod. proc. pen.) in relazione alle condotte del figlio [OSCURATO:PERSONA], ha affermato di avere visto costui rientrare, accompagnato in automobile da [OSCURATO:PERSONA], dicendo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato per lui (privo di busta-paga) il telefono cellulare, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che Durante (figlio della Caliri) le aveva sottratto il telefono cellulare assieme a un complice a bordo di uno scooter con il quale si era poi allontanato; ritenuto che la sentenza impugnata argomenta adeguatamente circa la rilevanza delle dichiarazioni, mentre nel ricorso — così sviluppando una tesi difensiva nuova rispetto al contenuto dell'atto di appello — si deduce che la sentenza omette di motivare circa la difformità tra le dichiarazioni rese dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quale testimone e gli elementi di cui la stessa aveva conoscenza, e la loro diretta incidenza sulle circostanze tramite le quali il figlio aveva acquisito il possesso del cellulare (p. 3); ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente giustificato evidenziando i due precedenti specifici per il reato di falsa testimonianza a carico della ricorrente; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/04/1958 avverso la sentenza del 02/12/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Rilevato che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha deposto (dopo avere ricevuto gli avvisi previsti dall'art. 199 cod. proc. pen.) in relazione alle condotte del figlio [OSCURATO:PERSONA], ha affermato di avere visto costui rientrare, accompagnato in automobile da [OSCURATO:PERSONA], dicendo che la [OSCURATO:PERSONA] aveva acquistato per lui (privo di busta-paga) il telefono cellulare, mentre la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che Durante (figlio della Caliri) le aveva sottratto il telefono cellulare assieme a un complice a bordo di uno scooter con il quale si era poi allontanato; ritenuto che la sentenza impugnata argomenta adeguatamente circa la rilevanza delle dichiarazioni, mentre nel ricorso — così sviluppando una tesi difensiva nuova rispetto al contenuto dell'atto di appello — si deduce che la sentenza omette di motivare circa la difformità tra le dichiarazioni rese dalla ricorrente [OSCURATO:PERSONA] quale testimone e gli elementi di cui la stessa aveva conoscenza, e la loro diretta incidenza sulle circostanze tramite le quali il figlio aveva acquisito il possesso del cellulare (p. 3); ritenuto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato adeguatamente giustificato evidenziando i due precedenti specifici per il reato di falsa testimonianza a carico della ricorrente; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] re estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32204/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris