CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 45296/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il motivo dedotto dal ricorrente è inammissibile per manifesta infondatezza, essendo stata operata la riqualificazione del reato sul presupposto della immutata configurabilità del tentativo, attraverso la derubricazione del reato di tentata estorsione nel reato previsto dall'art. 393 c.p., atteso che il motivo di appello che verteva unicamente sulla pretesa difensiva di applicazione dalla fattispecie della desistenza non punibile è stato respinto proprio valorizzando la sussistenza dell'ipotesi del tentativo, seppure riferita non più al delitto di estorsione ma al meno grave reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/11